Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7332 - pubb. 01/07/2010

.

Tribunale Terni, 26 Aprile 2012. Est. Vella.


Società per azioni - Applicazione dell'articolo 2467, comma 1, c.c. - Postergazione dei finanziamenti infragruppo.



L'articolo 2467, comma 1, c.c., laddove prevede che il rimborso dei finanziamenti dei soci (o della società controllante) a favore della società controllata è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito, è applicabile anche alle società per azioni limitatamente all'ipotesi dei finanziamenti cosiddetti infragruppo ma non anche ai finanziamenti effettuati dai singoli soci. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato