Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7404 - pubb. 04/07/2012

Improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione e spese di lite

Tribunale Lamezia Terme, 22 Giugno 2012. Est. Giusi Ianni.


Obbligo della mediazione ex art. 5 comma I d.lgs. 28/2010 – Omissione del procedimento di mediazione – Conseguenze – Improcedibilità della domanda giudiziale.



Va dichiarata (con sentenza) l’improcedibilità della domanda giudiziale dove, pur dopo il sollecito giudiziale, non sia stato esperito il tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 28/2010. Le spese di lite vanno poste a carico di chi ha dato impulso all’attività processuale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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