Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7423p - pubb. 01/07/2010

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Appello Torino, 20 Gennaio 2012. Est. Stalla.


Amministrazione straordinaria - Dichiarazione di insolvenza - Società ammessa al concordato preventivo - Ammissibilità - Accertamento di atti di frode ex articolo 173 legge fallimentare - Funzione sanzionatoria della dichiarazione di fallimento - Esclusione.



Premesso che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 270 del 1999, è possibile pronunciare la dichiarazione dello stato di insolvenza ai fini dell'amministrazione straordinaria di una società già ammesso al concordato preventivo, occorre precisare che non è comunque possibile attribuire funzione sanzionatoria alla dichiarazione di fallimento che faccia seguito all'accertamento di atti di frode ex articolo 173, legge fallimentare. Detta funzione sanzionatoria è, infatti, da escludere in primo luogo perché la decisione relativa all'amministrazione straordinaria riguarda interessi pubblici diversi ed ulteriori rispetto a quelli facenti capo alla società debitrice e, in secondo luogo, perché, in base alla nuova disciplina della legge fallimentare, la dichiarazione di fallimento non è conseguenza automatica e necessaria della revoca del concordato preventivo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)