Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7425p - pubb. 01/07/2010

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Appello Torino, 20 Gennaio 2012. Est. Stalla.


Amministrazione straordinaria e procedura di fallimento - Opzione - Necessaria sussistenza di prospettive di riequilibrio economico - Periodo obbligatorio di osservazione.



L'opzione fra la procedura di amministrazione straordinaria e quella di fallimento assume rilievo determinante, in quanto soltanto la comprovata sussistenza di concrete prospettive di riequilibrio economico mediante cessione dei complessi aziendali o la ristrutturazione preordinata al risanamento giustifica, nell'ottica del legislatore, la preferenza per la procedura conservativa dell'amministrazione straordinaria rispetto a quella di fallimento. Proprio in considerazione dell'importanza della scelta tra le due procedure, il legislatore ha voluto che il tribunale operasse detta scelta soltanto dopo essere entrato in possesso del patrimonio conoscitivo risultante dal compimento della fase obbligatoria di studio e di verifica della concreta situazione aziendale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)