Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7444 - pubb. 06/07/2012

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Cassazione civile, sez. VI, 22 Agosto 2011, n. 17471. Est. Bernabai.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Competenza per territorio - Sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza ex art. 3 del d.lgs. n. 270 del 1999 - Decreto di fallimento - Riesame della questione di competenza territoriale - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - In genere - Sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza ex art. 3 del d.lgs. n. 270 del 1999 - Decreto di fallimento - Riesame della questione di competenza territoriale - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.



Il tribunale fallimentare, dichiarato con sentenza lo stato di insolvenza di una società, secondo la disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese, ex art. 3 del d.lgs. 8 luglio 1992, n. 270, e adottato il decreto di fallimento, ai sensi dell'art. 30 del predetto d.lgs., non può più riesaminare la questione della competenza territoriale, costituendo il decreto suddetto il momento conclusivo di una fase interna della procedura iniziatasi con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza. (Affermando detto principio, la S.C. ha cassato senza rinvio l'ordinanza con cui il tribunale, che aveva dichiarato l'insolvenza, posteriormente aveva rimesso gli atti ad altro tribunale, ritenendosi incompetente ex art. 9 legge fall., mentre a sua volta il secondo tribunale richiedeva il regolamento di competenza d'ufficio). (massima ufficiale)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA

SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato - Presidente -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. BERNABAI Renato - rel. Consigliere -
Dott. ZANICHELLI Vittorio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:


ORDINANZA
sul regolamento di competenza d'ufficio proposto dal Tribunale di Torino, con ordinanza n. R.G. 2/2010 del 15.7.2010, depositata il 16.7.2010, nel procedimento pendente fra:
SOFT 4 WEB SRL;
REGOLAMENTO DI COMPETENZA D'UFFICIO;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RENATO BERNABAI. È presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.
RITENUTO IN FATTO
- che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell'art. 380 bis cod. proc. civ.:
Con sentenza 16 marzo 2010 il Tribunale di Vibo Valentia dichiarava lo stato di insolvenza della Soft 4 Web s.r.l. ai sensi del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, art. 3 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza) e contestualmente nominava il commissario giudiziale. Depositata da quest'ultimo la relazione, contenente una valutazione negativa dell'ammissione alla predetta procedura, il Tribunale di Vibo Valentia, rilevata la natura solo fittizia del trasferimento della sede sociale da Torino a Vibo Valentia, avvenuto nel luglio del 2005, dichiarava la propria incompetenza per territorio, rimettendo gli atti al Tribunale di Torino, L. Fall., ex art. 9, artt. 28 e 38 cod. proc. civ..
Con ordinanza 16 luglio 2010 il Tribunale di Torino, ritenuto che l'unitarietà della procedura, nonostante l'articolazione in due fasi -sentenza di insolvenza e successivo decreto: alternativamente, di ammissione all'amministrazione straordinaria, in presenza di concrete prospettive di risanamento economico, o di fallimento - non consentiva più la rilevazione dell'incompetenza territoriale in sede di decreto di fallimento, richiedeva il regolamento di competenza d'ufficio.
Così riassunti i fatti di causa, appaiono fondati i rilievi del Tribunale di Torino.
Il decreto di cui al D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 30, appare, in effetti, il momento conclusivo di una fase interna della procedura, iniziatasi con la sentenza dichiarativa dallo stato di insolvenza. La stessa forma del decreto (nella specie assunto d'ufficio, senza previo contraddittorio sul punto), in luogo della sentenza (prevista invece dalla L. Fall., art. 16), sta a sottolineare l'intrinseca unità del procedimento: che si snoda senza soluzione di continuità e non consente, pertanto, il riesame officioso della questione di competenza già affrontata e risolta positivamente a contraddittorio pieno.
Indiretta conferma emerge dall'art. 33, comma 3, del D.Lgs citato, secondo cui con il reclamo avverso la dichiarazione di fallimento non si possono dedurre motivi che si sarebbe potuto far valere con l'opposizione alla sentenza dichiarativa dello stato d'insolvenza:
tra cui deve ritenersi inclusa la stessa incompetenza territoriale inderogabile, soggetta al regime di preclusioni di cui all'art. 38 cod. proc. civ., comma 3.
Si ritiene dunque che l'ordinanza del Tribunale di Vibo Valentia vada annullata, con dichiarazione di competenza dello stesso ufficio giudiziario.
- che all'udienza in Camera di consiglio il P.G. ha chiesto la conferma della relazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il collegio, discussi gli atti delle parti, ha condiviso la soluzione prospettata nella relazione e gli argomenti che l'accompagnano;
- che il ricorso dev'essere dunque cassato senza rinvio e dichiarata la competenza del Tribunale di Vibo Valentia.
P.Q.M.
- Cassa senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di Vibo Valentia e dichiara la competenza del Tribunale di Vibo Valentia. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2011