Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7466p - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Firenze, 09 Maggio 2012. Est. Isabella Mariani.


Concordato preventivo - Formazione delle classi - Fideiussori e garanti in genere - Collocazione in apposita classe - Opportunità - Rilevanza delle sole garanzie prestate per debiti liquidi - Esclusione di quelle relative a responsabilità risarcitorie.



Nella proposta di concordato preventivo appare opportuna la formazione di una apposita classe per crediti derivanti da obbligazioni di garanzia condizionate al mancato pagamento da parte del debitore principale, limitatamente a quelle garanzie prestate in favore di terzi a fronte dei debiti liquidi del debitore e con esclusione quindi di quelle relative ad eventuali responsabilità risarcitorie. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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