Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7526 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. I, 23 Giugno 2000, n. 8539. Est. Panebianco.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - In genere - Revocatoria fallimentare - Esercizio dell'azione revocatoria da parte del Commissario straordinario delle grandi imprese in crisi - Condizione ex D.Lgs. n. 270 del 1999 - Preventivo rilascio dell'autorizzazione per l'esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali - Carattere interpretativo della disposizione - Esclusione - Conseguenze.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - In genere - Esercizio dell'azione revocatoria da parte del Commissario straordinario delle grandi imprese in crisi - Condizione ex D.Lgs. n. 270 del 1999 - Preventivo rilascio dell'autorizzazione per l'esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali - Carattere interpretativo della disposizione - Esclusione - Conseguenze.



Secondo l'art. 49 del D.Lgs. 8 luglio 1999 n. 270 l'azione revocatoria fallimentare può essere proposta dal commissario straordinario delle grandi imprese in crisi "soltanto se è stata autorizzata l'esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali, salvo il caso di conversione della procedura in fallimento". Tale norma non ha portata interpretativa ed efficacia retroattiva, ostandovi, in primo luogo, la disposizione transitoria di cui all'art. 106 dello stesso decreto legislativo, che prevede al primo comma, tranne che per alcune disposizioni indicate al terzo comma, l'ultrattività della normativa anteriore riguardo alle procedure in corso alla data di vigenza del decreto stesso. Inoltre, richiedendo l'avveramento di una specifica condizione non richiesta ne' prospettabile in passato, ha, per il suo contenuto, portata innovativa rispetto al D.L. 30 gennaio 1979 n. 26 convertito con la legge 3 marzo 1939, n. 26. (massima ufficiale)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pasquale REALE - Presidente -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - rel. consigliere -
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. Donato PLENTEDA - Consigliere -
Dott. Paolo GIULIANI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente


S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DITTA DE FILIPPI LEONARDO, in persona dell'omonimo titolare, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI CORAZZIERI 92, presso l'avvocato UBALDI PATRIZIA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DALMONTE MASSIMO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MARIO MARALDI SpA in amministrazione straordinaria, in persona del Commissario Governativo pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI VILLA MASSIMO 36, presso l'avvocato DELLA BELLA RENATO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FABBRI PAOLO, FABBRI GIORGIO, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 286/98 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 13/03/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/2000 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Dalmonte, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 30.3.1984 la s.p.a Mario Maraldi in Amministrazione Straordinaria conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Ravenna la ditta Leonardo De Filippi, chiedendo che venissero dichiarati inefficaci ai sensi dell'art. 67 comma 2 L.F. i pagamenti effettuati a tale ditta per forniture di prodotti petroliferi nell'anno precedente all'inizio della procedura e conseguentemente che fosse condannata alla restituzione della somma capitale di L 94.385.655, oltre agli interessi.
Si costituiva il De Filippi che contestava la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della domanda.
A seguito della sentenza del 31.3.1989, con cui il Tribunale dichiarava la propria incompetenza territoriale a favore di quella inderogabile del Tribunale di Forlì che per primo aveva dichiarato lo stato di insolvenza della società, la causa veniva riassunta dal commissario straordinario avanti al Tribunale di Forlì. Si costituiva il De Filippi che reiterava le proprie
contestazioni.
Il Tribunale con sentenza del 23.10.1995 accoglieva la domanda. Proponeva impugnazione il De Filippi ed all'esito del giudizio, nel quale si costituiva la società in amministrazione straordinaria, la Corte d'Appello di Bologna con sentenza del 6.2-13.3.1998 condannava l'appellante al maggior danno da svalutazione con decorrenza dalla domanda giudiziale (30.3.1984), confermando nel resto.
Relativamente alle questioni che sarebbero state oggetto di ricorso per cassazione, la Corte d'Appello, dopo aver disatteso il principio enunciato in una pronuncia di questa Corte (Cass. 11519/96) - che ha ritenuto esperibile l'azione revocatoria solo nella fase della procedura di amministrazione straordinaria volta alla liquidazione e non anche quando sia in corso il tentativo di risanamento - per l'impossibilità di operare una scissione fra le due fasi (che peraltro riteneva esclusa dall'esperibilità dell'azione revocatoria infragruppo ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 95/79 e dalla previsione dell'art. 2 circa la possibilità di parziali attività di dismissioni di beni strumentali anche nell'ambito della gestione tesa al risanamento), rilevava che comunque nel caso in esame la fase liquidatoria era già iniziata nel momento in cui è stato promosso il giudizio in quanto era già decorso il termine di quattro anni previsto dalla legge per l'attuazione del progetto di risanamento.
Ravvisava poi, in mancanza di prova contraria, la presenza del danno, individuabile nella lesione della "par condicio creditorum", non ritenendo rilevante la circostanza secondo cui, ad avviso dell'appellante, quei pagamenti sarebbero serviti per consentire all'impresa, una volta ammessa in amministrazione straordinaria, di proseguire nell'attività di risanamento. Sosteneva al riguardo che, rivelatasi illusoria ogni speranza di riassetto dell'impresa, tali ragioni non potevano assumere alcun rilievo, dovendosi solo considerare se detti pagamenti, come era avvenuto, fossero stati effettuati prima dell'ammissione in amministrazione straordinaria. Per quanto riguarda infine l'accertamento in ordine alla conoscenza dello stato d'insolvenza della società fallita, faceva riferimento la Corte d'Appello a vari elementi (media capacità professionale del De Filippi in grado di percepire avvenimenti economici rilevanti per la sua impresa, notorietà della situazione di crisi in cui versava la società sulla base delle ampie informazioni date dalla stampa nazionale e locale, reiterati scioperi dei lavoratori che giunsero a bloccare il porto di Ravenna) in grado di trasformare, per la loro valenza qualitativa oltre che quantitativa, il giudizio di mera astratta conoscibilità in giudizio di conoscenza.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione Leonardo De Filippi, deducendo due motivi di censura illustrati con memoria. Resiste con controricorso, illustrato anch'esso con memoria, la s.p.a. Mario Maraldi in amministrazione straordinaria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso Leonardo De Filippi denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 67 e 203 L.F. in relazione all'art. 1 comma 6 D.L. 30.1.1979 n. 26 convertito in Legge 3.4.1979 n. 95. Lamenta che la Corte d'Appello non abbia ritenuto incompatibile l'istituto dell'amministrazione straordinaria, nella fase in cui tende unicamente al risanamento dell'impresa, con l'azione revocatoria, propria invece della funzione liquidatoria e recuperatoria, e compatibile invece solo con la successiva ed eventuale fase che è appunto liquidatoria, disattendendo così il principio espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11519/96 e non abbia peraltro considerato che in tal modo si finirebbe per applicare retroattivamente l'istituto revocatorio alle aziende in crisi. Sostiene inoltre che erroneamente la Corte d'Appello ha ritenuto irrilevante nel caso in esame detto principio sul presupposto che la fase liquidatoria fosse già iniziata nel momento in cui è stata promossa l'azione revocatoria, non tenendo conto che i termini previsti per il risanamento possono avere la durata massima di sei anni e non già di quattro.
La censura è infondata.
Il principio richiamato nella prima parte del presente motivo di ricorso, con riferimento alla pronuncia di questa Corte n. 11519/96, limita l'incompatibilità fra l'azione revocatoria e l'amministrazione straordinaria alla fase in cui quest'ultima procede alla riorganizzazione delle strutture produttive dell'impresa in vista del suo risanamento, mentre ritiene invece esperibile detta azione nella eventuale successiva fase volta al soddisfacimento delle ragioni dei creditori.
La Corte d'Appello ha adottato sul punto una duplice duplice "ratio decidendi", avendo non solo contestato la correttezza di detta incompatibilità, enunciata relativamente alla prima fase, ma sostenuto che, al momento dell'esperimento dell'azione, era già iniziata la fase liquidatoria, essendo ormai trascorso il termine di quattro anni.
Ora, pur trattandosi di due autonome motivazioni, ciascuna delle quali idonea a sorreggere la decisione, è evidente che la seconda, se fondata, assume una rilevanza assorbente, inquadrando la fattispecie nell'ambito della fase liquidatoria.
Ma in ordine a tale secondo punto, laddove cioè l'esperibilità della domanda è stata correlata al fatto che la fase liquidatoria fosse già in atto - indipendentemente quindi da ogni valutazione basata sulla sua compatibilità con l'attività di risanamento - la ricorrente si è limitata a sostenere che la fase di risanamento può avere la durata massima di sei anni, senza alcuna ulteriore precisazione.
Al riguardo si osserva che l'art. 2 del D.L. 30.1.1979 n. 26, convertito con Legge 3.4.1979 n. 95, prevede una durata massima di quattro anni, peraltro solo a seguito di appositi provvedimenti di proroga - di cui non è stata fatta però menzione alcuna - rispetto al termine iniziale da, fissarsi in misura non superiore a due anni. Ciò è tanto vero che successivamente con D.L. 2.11.1985 n. 593 fu prevista la possibilità di un'ulteriore proroga per non più di nove mesi, da attuarsi con appositi provvedimenti, relativamente alle scadenze comprese nel periodo 1.5-31.12.1985 e, per non più di sei mesi, relativamente alle scadenze successive all'entrata in vigore di detto D.L..
Tale disposizione normativa, seguita da altra di analogo contenuto (D.L. 835/86), non è applicabile "ratione temporis" al caso in esame, essendo il termine già scaduto al momento dell'esercizio dell'azione revocatoria, ma è significativa della necessità, perché detto termine previsto dall'art. 2 della Legge n. 95/79 potesse considerarsi prorogato, di un apposito provvedimento amministrativo di cui, ripetesi, non è stata fornita prova previsto da una espressa disposizione di legge.
Del tutto corretta deve ritenersi quindi la decisione della Corte d'Appello sul punto, con la conseguente inutilità di ogni valutazione giuridica sulla prima "ratio decidendi" basata sulla esclusione di due diverse fasi nell'ambito dell'amministrazione straordinaria.
Con la memoria difensiva presentata ai sensi dell'art. 378 C.P.C. la ricorrente ha richiamato l'art. 49 del D.Leg.vo 8.7.1999 n. 270 in base al quale "le azioni per la dichiarazione di inefficacia e la revoca degli atti pregiudizievoli ai creditori previste dalle disposizioni della Sezione II del Capo III del titolo II della legge fallimentare possono essere proposte dal commissario straordinario soltanto se è stata autorizzata l'esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali, salvo il caso di conversione della procedura in fallimento".
Secondo la tesi difensiva della ricorrente, tale disposizione ha efficacia retroattiva, trattandosi di una norma interpretativa in quanto si muove sostanzialmente sulla linea tracciata dalla precedente legge e nel solco dell'interpretazione datane dalla richiamata sentenza di questa Corte.
Tale tesi non può essere però condivisa, ostandovi in primo luogo la disposizione transitoria di cui all'art. 106 dello stesso decreto legislativo il quale prevede al 1^ comma, tranne che per alcune disposizioni indicate al 3^ comma, l'ultrattività della normativa anteriore riguardo alle procedure in corso alla data di entrata in vigore dello stesso decreto ed, al 2^ comma, che la procedura di amministrazione straordinaria si considera "in corso" quando in detta data "sia stato giuridicamente accertato lo stato d'insolvenza dell'impresa, ancorché non sia stato ancora emesso il decreto che dispone l'amministrazione straordinaria". In ogni caso ed linea di principio si osserva, anche a voler prescindere dal richiamato dato testuale costituito dalla disposizione transitoria, che la legge di interpretazione autentica si caratterizza per la mancanza nel suo contenuto di una nuova disposizione o per la presenza di una riformulazione della precedente nonché per il valore normativo conferito ad una determinata esegesi, escludente ogni altra, di una legge anteriore e che a tal fine possono ritenersi d'ausilio, sempre che siano sorretti da un corrispondente contenuto, la formula impiegata nel testo, la eventuale indicazione contenuta nel titolo ed i lavori preparatori. Nell'ipotesi in esame è sufficiente far riferimento al contenuto della norma per rilevarne il carattere innovativo e la sua incompatibilità con i connotati propri della legge interpretativa sulla base del richiamato principio.
Mentre la Legge n. 95 del 1979 non prevedeva espressamente alcuna ulteriore condizione per l'esercizio dell'azione revocatoria da parte del commissario straordinario e la giurisprudenza ne ha colto l'incompatibilità relativamente alla fase di conservazione, la nuova normativa invece richiede a tal fine l'avverarsi di una specifica condizione e cioè che sia stata rilasciata un'autorizzazione per "l'esecuzione di un programma di cessione di complessi aziendali".
Trattasi, come si vede, di un elemento del tutto nuovo, di cui non è rinvenibile alcuna traccia nella legge precedente, nemmeno con riferimento alla richiamata interpretazione di questa Corte, riguardando una specifica situazione non richiesta ne' prospettabile in passato, specie in relazione alla fase liquidatoria individuata nel caso in esame dalla Corte d'Appello.
Ciò è in linea del resto con la finalità dell'intero
provvedimento legislativo che ha inteso rendere compatibile, innovandolo, (vedi Relazione Governativa al D.Leg.vo) l'istituto della amministrazione straordinaria con le disposizioni e gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione ed errata applicazione dell'art. 67 L.F. per carenza dei relativi presupposti nonché per difetto di motivazione. Sostiene che, se è vero in linea generale che il danno può essere presunto, non può non tenersi conto della finalità della procedura di amministrazione straordinaria, dovendosi altrimenti ritenersi lesivi della "par condicio creditorum" i pagamenti effettuati per la fornitura di beni e servizi essenziali alla conservazione, riorganizzazione e continuazione delle strutture produttive. Lamenta inoltre, per quanto riguarda la "scientia decoctionis", che la Corte d'Appello non abbia considerato che la consapevolezza dello stato d'insolvenza non poteva configurarsi in un momento in cui non era ancora venuta in essere la procedura concorsuale ne' era entrato in vigore il D.L. n. 26/79 e che in ogni caso tale conoscenza deve essere effettiva e non potenziale anche quando si ricorra alla prova per presunzioni in cui gli elementi utilizzati devono avere i connotati della gravità, precisione e concordanza, mentre nel caso in esame le circostanze esposte dalla Corte d'Appello non consentono di andare oltre l'affermazione della probabilità della conoscenza, in tali limiti dovendosi considerare i riferimenti alla risonanza giornalistica della situazione economica dell'azienda, specie in assenza di protesti cambiari a carico della società.
Con il presente motivo di ricorso vengono riproposte due distinte questioni relative alla pretesa carenza sia dell'"eventus damni" e sia della "scientia decoctionis", alle quali la Corte d'Appello ha dato corrette risposte adeguatamente motivate. Quanto al primo profilo - basato sulla circostanza che le forniture di carburanti erano essenziali per la conservazione e la riorganizzazione della struttura produttiva - la ricorrente non tiene conto che in ogni caso, essendo già iniziata, come è stato già sottolineato, la fase liquidatoria al momento della proposizione della domanda, nessuna preclusione del genere può essere opposta. Del resto, riguardando le forniture relative ai pagamenti in questione il periodo sospetto, precedente all'ammissione della società all'amministrazione straordinaria, come risulta dall'impugnata sentenza, ogni deduzione collegata alla fase di conservazione per dimostrare la mancanza di un danno non risulta sorretta, oltre tutto, dalle risultanze processuali, quali accertate dalla Corte d'Appello.
Per quanto riguarda infine la conoscenza da parte della creditrice, odierna ricorrente, dello stato d'insolvenza della società poi fallita, la Corte d'Appello ha fatto riferimento ad una serie numerosa di elementi - riguardanti, in sintesi, l'enorme clamore perdurato per due anni che lo stato dell'azienda e le proteste sindacali suscitarono in tutti gli organi di informazione anche nazionali - ritenuti idonei ad evidenziarne la conoscibilità, pervenendo così al convincimento in ordine alla conoscenza effettiva da parte della creditrice medesima dello stato d'insolvenza della società.
Trattasi di conclusione sorretta da corretti principi giuridici, ben potendo la prova della conoscenza effettiva desumersi da presunzioni purché gravi, precise e concordanti, e basata su valutazioni immuni da vizi logici che si sottraggono, in quanto tali, al sindacato di legittimità.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell'onorario che liquida in L 3.000.000, oltre alle spese liquidate in L. 90.000.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2000