Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7529 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. I, 09 Gennaio 2008, n. 177. Est. Nappi.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - In genere - Ammissione dell'impresa al concordato e suo adempimento - Effetti - Estinzione delle garanzie fideiussorie - Configurabilità.



In tema di ammissione allo speciale concordato del debitore in amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, non trova applicazione l'art. 135, secondo comma, legge fall., che, per il concordato del fallito, assicura ai creditori la conservazione dell'azione per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso, escludendo che l'adempimento del concordato estingua la fideiussione prestata in favore del creditore concorsuale. (massima ufficiale)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Presidente -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere -
Dott. DEL CORE Sergio - Consigliere -
Dott. SALVATO Luigi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:



SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Intesa Gestione Crediti s.p.a., domiciliata in Roma Lungo Tevere Arnaldo da Brescia 9/10, presso l'avv. Mannocchi M., che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Scialuga R., come da mandato a margine del ricorso.
- ricorrente -
contro
Fornara Società Finanziaria di Partecipazione s.p.a. in amministrazione straordinaria, domiciliata in Roma, via Crescenzio 9, presso l'avv. Caldarera M., che la rappresenta e difende come da mandato a margine del controricorso.
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 60/2003 della Corte d'appello di Torino, depositata il 29 gennaio 2003;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Nappi Aniello;
uditi i difensori, avv. Mannocchi per la ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, e avv. Caldarera per la resistente, che ne ha chiesto il rigetto.
Udite le conclusioni del P.M., Dott. Gambardella V., che ha chiesto l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Fornara Società Finanziaria di Partecipazione s.p.a. in amministrazione straordinaria, già garante della Sandretto industrie s.r.l. in amministrazione straordinaria per una fideiussione prestata in favore del Banca Fratelli Ceriana, propose dinanzi al Tribunale di Torino domanda di accertamento negativo del suo debito derivante dall'inadempimento della società garantita, deducendo che, in seguito all'adempimento del concordato cui la Sandretto industrie s.r.l. in amministrazione straordinaria era stata ammessa, anche la sua obbligazione accessoria s'era estinta.
La domanda, respinta dal tribunale nel presupposto
dell'applicabilità in via analogica della L. Fall. art. 135, comma 2, che conserva per intero i crediti verso i fideiussori del debitore ammesso al concordato fallimentare, fu invece accolta dalla corte d'appello.
Ritennero i Giudici di secondo grado:
a) l'azione di accertamento negativo proposta dalla società Fornara è ammissibile, in quanto destinata a far valere un'estinzione sopravvenuta del suo debito, senza alcuna contestazione dell'ammissione della banca allo stato passivo della procedura concorsuale;
b) L. Fall. art. 135, comma 2, è una disposizione eccezionale, e quindi non è applicabile per analogia, in quanto derogatoria rispetto alla regola generale per cui il credito accessorio segue la sorte di quello principale.
Contro questa sentenza ricorre ora per cassazione la Intesa Gestione Crediti s.p.a., succeduta per incorporazione al Banca Fratelli Ceriana, e propone due motivi d'impugnazione, cui resiste con controricorso la Fornara Società Finanziaria di Partecipazione s.p.a. in amministrazione straordinaria, che ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 - Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione della L. Fall., art. 209, in relazione alla L. Fall., art. 102, contraddittorietà di motivazione. Sostiene che, avendo esplicitamente richiesto la modificazione dello stato passivo della procedura, la Fornara Società Finanziaria di Partecipazione s.p.a. in amministrazione straordinaria ha proposto una domanda di impugnazione o di revocazione dei crediti ammessi, inammissibile perché irritualmente esercitata e comunque non inquadratale in nessuna delle azioni tassativamente previste dalla legge fallimentare. Censura in particolare che i Giudici del merito abbiano escluso la rilevanza del principio di intangibilità del giudicato, benché fosse evidente che l'attore aveva richiesto una modificazione dello stato passivo già definitivamente formato.
1.2 - Il motivo è palesemente infondato.
Come riconosce la stessa ricorrente, invero, la Fornara Società Finanziaria di Partecipazione s.p.a. in amministrazione straordinaria non ha dedotto alcun errore di fatto o di diritto nella formazione dello stato passivo della procedura; sicché deve escludersi che la sua azione possa essere considerata come un'inammissibile impugnazione dello stato passivo. Può essere definita impugnazione, infatti, solo la domanda con la quale si deduca l'erroneità in fatto o in diritto di una precedente decisione (Cass., sez. un., 26 luglio 2002, n. 11092, m. 556294).
La Fornara Società Finanziaria di Partecipazione s.p.a. in amministrazione straordinaria ha invece allegato, con la sua domanda, un fatto sopravvenuto, il concordato della società Sandretto, deducendone la idoneità a determinare l'estinzione del suo debito risultante dallo stato passivo. E rispetto a questa domanda non ha alcuna rilevanza il principio di intangibilità del giudicato, perché nessuno ha mai dubitato della rilevanza dei fatti sopravvenuti che risultino modificativi o estintivi di una situazione soggettiva pur già accertata con efficacia di giudicato (Cass., sez. 3^, 9 maggio 1983, n. 3182, m. 428089, Cass., sez. 1^, 24 febbraio 2004, n. 3621, m. 570431).
6 Va ribadita pertanto l'ammissibilità dell'azione di accertamento negativo del credito risultante da una decisione avente efficacia di giudicato o un'efficacia assimilata, quando l'estinzione o la modificazione della situazione soggettiva controversa venga postulata come conseguenza di un fatto sopravvenuto al suo definitivo accertamento.
2.1 - Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione L. Fall., art. 135, commi 2 e 214, e vizi della motivazione in diritto della decisione impugnata. Sostiene che non è eccezionale, bensì tutt'al più speciale, la regola dettata dall'art. 135 c.c., comma 2, perché la disciplina prevista per il fallimento dal titolo secondo della legge fallimentare è l'unica completamente strutturata e si applica perciò in via analogica anche a tutte le altre procedure concorsuali, che risultano specificamente disciplinate solo nelle parti in cui si differenziano dal fallimento. Sicché la regola dettata dalla L. Fall., art. 135, comma 2, pur rappresentando una deroga alla disciplina dettata dal codice civile, si impone come principio generale nell'ambito della disciplina delle procedure concorsuali. E non vi sono ragioni per differenziare sotto questo aspetto gli effetti del concordato nella liquidazione coatta amministrativa e nell'amministrazione straordinaria, posto che l'esigenza di una più incisiva tutela dei creditori sottoposti alle regole della par condicio accomuna tutte le procedure concorsuali. Il richiamo della L. Fall., art. 214, al concordato deve dunque intendersi esteso anche ai relativi effetti giuridici, non specificamente disciplinati, tanto che non si può dubitare dell'applicabilità dell'art. 135, comma 1. Nè la forte connotazione pubblicistica della procedura di amministrazione straordinaria può giustificare una compressione dell'interesse dei creditori concordatari, i quali non manifestano la volontà di remissione ipotizzata dai Giudici del merito e quindi conservano il diritto di agire nei confronti dei fideiussori per la parte del loro credito non azionabile nei confronti del debitore principale. La L. Fall., art. 135, comma 2, costituisce del resto un'applicazione della ratio dell'art. 1313 c.c., relativo all'insolvenza di un condebitore nel caso di rinunzia del creditore alla solidarietà. E l'esclusione della sua applicabilità consentirebbe manovre fraudolente a vantaggio delle società controllanti che abbiano garantito debiti delle società controllate.
2.2 - Il motivo è inammissibile nella parte in cui deduce vizi di motivazione in diritto della decisione impugnata, in quanto "il vizio della sentenza censurabile con ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è solo quello che riguarda la motivazione "in fatto", e non anche quella "in diritto", che può essere emendata ed integrata dalla Corte di legittimità ove ritenuta manchevole, ex art. 384 del codice di rito" (Cass, sez. 5^, 18 aprile 2002, n. 5582, m. 553803).
Il motivo è infondato nella parte in cui deduce errori di diritto della decisione impugnata, perché, come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, deve escludersi che al concordato delle imprese sottoposte a liquidazione coatta o ad amministrazione straordinaria, disciplinato dalla L. Fall., art. 214 e ss., possa applicarsi la disposizione dettata dalla L. Fall, art. 135, comma 2, per il concordato fallimentare (Cass., sez. 1^, 14 maggio 2005, n. 10129, m. 581330). Questa norma infatti non è richiamata neppure implicitamente dalla L. Fall., art. 214, mentre nel sistema della legge fallimentare la disciplina del fallimento si applica alle altre procedure concorsuali solo quando specificamente richiamata. Del resto l'istituto definito dalla L. Fall., art. 214, è profondamente diverso da quello previsto dalla L. Fall., art. 124 e ss., perché non richiede la necessaria prestazione di garanzie e non presupporre il consenso dei creditori. Sicché prevale decisamente nella L. Fall., art. 214, la funzione di tutela dell'interesse pubblico al risanamento dell'impresa (Cass., sez. 1^, 27 ottobre 2006, n. 23275, m. 593627).
La L. Fall., art. 135, non può dunque essere applicato analogicamente, perché la ratio del concordato L. Fall., ex art. 214, è tutt'altra da quella di cui L. Fall., art. 124 e ss.. Nè ha alcun rilievo l'art. 1313 c.c., che disciplina il caso della rinuncia del creditore alla solidarietà nei confronti di uno dei condebitori solidali, escludendo comunque che tale rinuncia comporti una modificazione della natura unitaria dell'obbligazione (Cass., sez. 3^, 28 marzo 2001, n. 4507, m. 545260, Cass., sez. 3^, 14 luglio 2006, n. 16125, m. 591768). Infatti sono qui in discussione gli effetti dell'estinzione dell'obbligazione principale. E la giurisprudenza di questa Corte ha escluso che la L. Fall., art. 135, comma 2, sia applicabile in via analogica, anche perché si tratta di una norma eccezionale che deroga appunto alla regola generale secondo la quale l'estinzione dell'obbligazione principale determina l'estinzione pure di quelle accessorie (Cass., sez. 1^, 27 dicembre 2005, n. 28774, m. 585609).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore del resistente, liquidandole in complessivi Euro 15.100,00, di cui Euro 15.000,00, per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2008