Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7650 - pubb. 01/07/2010

.

Tribunale Perugia, 16 Luglio 2012. Est. Arianna De Martino.


Concordato preventivo – Proposta concordataria – Suddivisione dei creditori in classi – Cessionari pro solvendo – Diritto di voto – Riconoscimento.



Sebbene la fattispecie del credito del cessionario pro solvendo possa essere assimilata a quella del credito condizionale, in quanto il credito è condizionato all'inadempimento del debitore ceduto, tuttavia, argomentando sulla base dell'art. 169 l.f., deve ritenersi che i cessionari pro solvendo abbiano diritto di voto per effetto dell'espresso richiamo all'art. 55 comma 3 l.f., nonché all'art. 61 l.f. Infatti, a tutti gli effetti, i crediti che non possono farsi valere contro il debitore, se non previa escussione di un obbligato principale, sono crediti che partecipano al concorso e che sono ammessi a votare, così come il creditore di più coobligati in solido, in base alla regola dettata dall'art. 1292 c.c., concorre per l'intero credito nel concordato di quello che vi è stato ammesso. (Nel caso di specie, per di più, non si poteva non tenere conto del voto dei cessionari pro solvendo poiché non sussisteva prova che il debito della società ricorrente si fosse estinto). (Raffaella Falini) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato