Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 77 - pubb. 01/07/2007

4You , inadempimento e comprensione del contratto

Tribunale Potenza, 24 Febbraio 2005. Est. Lo Sardo.


Violazione delle norma relative ai servizi di investimento – Inadempimento contrattuale – Nullità – Insussistenza.

Prodotto denominato 4you – Annullamento per errore – Comprensione del contenuto del contratto in base a comuni nozioni di cultura generale.

Risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta – Insussistenza.



 



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 31 gennaio 2004/3 febbraio 2004, ARCIERI Pasquale conveniva in giudizio la "BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A." dinanzi al Tribunale di Potenza, chiedendo, in via principale, l'annullamento per errore e, in via subordinata, la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, del contratto stipulato con la "BANCA 121 S.p.A." mediante scrittura privata redatta in data 16 aprile 2002 e denominato «piano finanziario "4 You">>, nonché la condanna della "BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A " - la quale, nel frattempo, era succeduta alla "BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A." in virtù di fusione per incorporazione - alla restituzione in suo favore delle somme erogate sino ad allora, oltre ad interessi legali ed a rivalutazione monetaria con decorrenza dalla domanda fino al soddisfo. In via cautelare, l'attore chiedeva, altresì, la sospensione dell'autorizzazione all'addebito delle singole rate mensili sul conto corrente acceso col n. 232690/18 presso la dante causa della convenuta. Nonostante la rituale notificazione della citazione introduttiva, la "BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A." non sì costituiva in giudizio. Con comparsa depositata in data 13 maggio 2004, la "BANCA 121 PROMOZIONE FINANZIARIA S.p.A." (poi "BPS BANCA PERSONALE S.p.A.") - nella quale la "BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A." aveva conferito il ramo aziendale derivante dalla contestuale fusione per incorporazione della "BANCA 121 S.p.A." - spiegava intervento volontario nel presente giudizio, deducendo di essere subentrata nella titolarità del rapporto controverso. Eccepita l'erronea instaurazione della lite con rito ordinario per la riconducibilità della causa nella previsione dell'art. 1, primo comma, lett. d), del D.L.vo 17 gennaio 2003 n. 5, l'interventrice volontaria asseriva l'infondatezza delle domande attoree, di cui si chiedeva il rigetto. Aderendo all'eccezione proposta "in limine" dall'interventrice volontaria, il giudice istruttore disponeva il mutamento del rito ed ordinava la cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, del D.L.vo 17 gennaio 2003 n. 5. Con memoria notificata in data 7 giugno 2004/9 giugno 2004, replicando alle eccezioni opposte nel merito dall'interventrice volontaria, l'attore chiedeva "ex novo", in via principale, la dichiarazione di nullità del contratto per violazione di norme imperative, ma confermava, in via subordinata, i "petita" originari secondo la gradazione specificata nella citazione introduttiva. Con memoria notificata in data 14 luglio 2004, l'interventrice volontaria contestava le argomentazioni poste a fondamento della replica avversaria. Per una più dettagliata esposizione dei fatti di causa, si rinvia agli atti difensivi delle parti (art. 16, quinto comma, del D.L.vo 17 gennaio 2003 n. 5). Su istanza dell'attore, il Presidente del Tribunale designava il giudice relatore, il quale rigettava le istanze istruttorie dell'attore e fissava l'udienza per la discussione innanzi al collegio. Nel termine assegnato dal giudice relatore, le parti depositavano le memorie conclusionali. La causa era rimessa in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 24 febbraio 2005. Con ordinanza resa a chiusura della discussione, il collegio confermava i provvedimenti adottati dal giudice relatore e disponeva il deposito della sentenza entro il termini di 30 (trenta) giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Preliminarmente, occorre dichiarare la contumacia della "BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.", la quale non si è costituita nel presente giudizio, nonostante la rituale notificazione della citazione introduttiva.

2. Indi, si deve rilevare l'inammissibilità della domanda cautelare - proposta  con la citazione introduttiva e riproposta con la  memoria di replica - con cui ARCIERI Pasquale ha chiesto la sospensione dell'autorizzazione all'addebito delle singole rate mensili sul conto corrente acceso al n. 232690/18 presso la "BANCA 121 S.p.A.", non essendo stata osservata la forma stabilita dall'art. 24, primo comma, del D.L.vo 17 gennaio 2003 n. 5, in linea con l'art. 669-bis cod. proc. civ., quale introdotto dall'art. 74 della Legge 25 novembre 1990 n. 353 (cioè, il deposito di un autonomo ricorso) (in tal senso, con riguardo al c.d. "rito cautelare uniforme", "ex plurimis": Trib. Trani., 28 luglio 1993, e Trib. Bari, 29 aprile 1994, Foro it., 1994, I, c. 2884; Trib. Agrigento, 24 novembre 1994, Giur. it., 1995, I, 2, c. 570; Trib. Roma, 17 gennaio 1996, Giust. civ., 1996, I, p. 2425).

3. Sempre "in limine litis", la "BANCA 121 PROMOZIONE FINANZIARIA S.p.A.." (ora "BPS BANCA PERSONALE S.p.A.") ha eccepito il difetto di legittimazione processuale passiva della "BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.", chiedendone l'estromissione dal presente giudizio.

A tale proposito, si rileva che la "BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A." ha conferito (al momento della costituzione) nella "BANCA 121 PROMOZIONE FINANZIARIA S.p.A." (ora "BPS BANCA PERSONALE S.p.A."), in virtù di rogito redatto dal Notaio Mario ZANCHI da Siena in data 21 dicembre 2002, rep. n. 19618, il ramo aziendale - "composto dal complesso dei beni e delle risorse funzionali alla rete dei promotori finanziari" - acquistato per effetto della fusione per incorporazione della "BANCA 121 S.p.A.", in virtù di rogito redatto dal Notaio Mario BANCHI da Siena in data 19 dicembre 2002, rep. n. 19600.

Sebbene, l'attore si sia limitato a prendere atto di tale subingresso nel rapporto contrattuale, riconoscendo la legittimazione processuale passiva dell'interventrice volontaria - in luogo della convenuta - rispetto alle domande proposte nel presente giudizio, si rende opportuno un chiarimento sulla portata del fenomeno. Secondo un principio consolidato in giurisprudenza, la fusione tra due o più società, sia nella forma dell'incorporazione, che nella forma della costituzione di una nuova società, comporta una tipica fattispecie di successione patrimoniale a titolo universale, sostanziatesi nel trasferimento di tutti i rapporti giuridici (attivi e passivi), facenti capo alle società destinate a venir meno nella realtà giuridica, in favore  dell'unica società (già costituita o di nuova costituzione) destinata a sopravvivere in loro vece. Questa fenomenologia effettuale è stata tralaticiamente spiegata con la sintetica considerazione che la fusione realizza una successione universale, pedissequamente corrispondente alla successione universale "mortis causa" delle persone fisiche, postulando la sussistenza di un soggetto risultante o incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione dei rapporti giuridici già riguardanti le società fuse od incorporate, con la conseguente confusione dei rispettivi patrimoni del soggetti preesistenti ("ex plurimis": Cass., 9 aprile 1998, n.. 3694; Cass., 10 agosto 1999, n. 85721 Cass., 22 novembre 2000, n. 15093; Cass., 2 agosto 2001, n. 10595; Cass., 2 aprile 2002, n. 4679).

Tanto è stato normativamente recepito dal legislatore nazionale, in ottemperanza alle prescrizioni enunciate negli artt. 3 e 4 della III^ Direttiva adottata dal Consiglio delle Comunità Europee in data 9 ottobre 1978 (Direttiva n. 78/855/CEE), mediante la formulazione letterale del nuovo art. 2504-bis cod. civ., quale aggiunto dall'art. 13 del D.L.vo 16 gennaio 1991 n. 22, il cui primo comma disponeva che "la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società estinte".

Peraltro, tale ricostruzione del fenomeno non è stata alterata dalla riscrittura del testo dell'art. 2504-bis cod. civ., quale novellato dall'art. 6 del D.L.vo 17 gennaio 2003 n. 6, il quale è stato incentrato sul pirofilo della prosecuzione dei rapporti (sostanziali e processuali) anteriori alla fusione («la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione»).

Di contro, si osserva che la cessione a banche di aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, quale strutturalmente disciplinata dall'art. 58 del D.L.vo 1 settembre 1993 n. 353, non dà affatto luogo ad un fenomeno di successione a titolo universale tra enti giuridici, con il tradizionale corollario del subingresso dell'avente causa (che rimane in vita) nell' ''universum jus" del dante causa (che si estingue), bensì configura una singolare fattispecie di successione "inter vivos" a titolo particolare "in singulas res", con la logica implicazione della sopravvivenza nella realtà giuridica dell'ente spogliatosi del suo patrimonio attivo e passivo, atteso che l'esistenza della banca cedente non si interrompe con il perfezionamento consensuale del contratto traslativo.

Ed identiche considerazioni sono destinate a valere per l'art. 90, secondo comma, del D.L.vo 1 settembre 1993 n.. 353, il quale disciplina la cessione di aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco da parte di una banca posta in liquidazione coatta amministrativa. In proposito, si è detto che tale cessione, per quanto possa segnare il passaggio della titolarità di un complesso di posizioni attive e passive, od anche dell'intera azienda, non determina il venir meno della banca cedente, nè si correla ad alcun fatto estintivo, rimanendo la banca medesima in vita, pur se sottoposta alla liquidazione coatta amministrativa (in termini: Cass., SS. UU., 22 gennaio 2003, n. 875).

Non può tralasciarsi che l'art. 58 del D. L. vo 1 settembre 1993 n. 353 ha equiparato sul piano normativo le fattispecie della cessione di azienda e della cessione di attività e passività, dettando una disciplina speciale per regolamentare in modo uniforme ed omogeneo la sorte dei debiti, dei crediti e del contratti ceduti. In proposito, non a caso, si è detto che la scelta di accomunare ipotesi eterogenee e di regolamentarne i profili più rilevanti acquista un senso se è ritenuta funzionale a predisporre, per quei profili, una normativa specifica e ad evitare il gioco dei rinvii e delle integrazioni con le disposizioni del codice civile, che risultano, peraltro, diverse a seconda di quale delle tre fattispecie si consideri.

Ora, con particolare riguardo al regime dei contratti stipulati dal cedente e trasferiti al cessionario, l'art. 58, sesto comma, del D.L.vo 1 settembre 1993 n. 353 si è limitato a riconoscere al ceduto sulla falsariga dell'art. 2558, secondo comma, cod. civ. - la facoltà di recedere dal contratto in corso entro tre mesi dalla pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale, sempre che sussista una giusta causa, facendo salva la responsabilità della banca cedente. In definitiva, il cessionario subentra nella posizione contrattuale senza necessità del consenso della controparte, alla quale è però consentito il recesso per giusta causa. Questa conclusione è comune a tutte le cessioni disciplinate dall'art. 58 del. D.L.vo 1 settembre 1993 n. 353. Per cui, ai fini del subingresso "ex lege" del cessionario nel contratto stipulato dal cedente, non rileva in alcun modo che la cessione riguardi l'azienda (in senso monistico) ovvero le attività e le passività (in senso atomistico).

Su tali premesse, la dottrina si è interrogata sulla operatività di trattamenti particolari in relazione alla tipologia ed alla natura dei contratti. La questione è stata affrontata in sede di normativa generale sulla cessione di azienda, con riferimento a due esclusioni dall'art. 2558 cod. civ.: i c.d. "contratti aziendali", cioè i contratti diretti ad assicurare all’imprenditore il godimento dei beni destinati allo svolgimento dell'attività produttiva), i quali si trasferirebbero al cessionario senza possibilità di patto contrario ne dì recesso da parte del contraente ceduto, ed i c.d. "contratti personali", cioè i contratti volti a procurare prestazioni caratterizzate da infungibilità soggettiva od oggettiva, i quali sarebbero esclusi dalla vicenda traslativa (per espressa previsione dell'art. 2558, primo camma, cad. civ.)

Tuttavia, non sembra che le posizioni espresse possano pedissequamente riproporsi in ambito bancario. Difatti, per quanto l'art. 58, sesto comma, del D.L.vo 1 settembre 1993 n. 353 sia stato mutuato dall'art. 2558 cod. civ. esso vive di vita propria ed autonoma nel diverso contesto normativo nel quale è inquadrato e deve essere coerentemente interpretato per il suo contenuto intrinseco. Ed è proprio tale contenuto che non appare allineato con la corrispondente formulazione dell'art. 2558, primo comma, cod. civ. A differenza di quest'ultimo, non si rinviene nell'art. 58, sesto comma, del D.L.vo 1 settembre 1993 n. 353 alcun riferimento che possa indurre a sottrarre alla disciplina ivi prevista i contratti aziendali o i contratti personali. La semplice e generica indicazione dei contratti ceduti sembra anzi suggerire l'intenzione di respingere, anziché di richiamare, limitazioni a particolari tipologie negoziali.

Esclusa l'utilizzabilità in sede esegetica dell'art. 2558 cod. civ., si deve ritenere improponibile un'applicazione di tale disposizione alla sola ipotesi di cessione dell'azienda, sia per la sostanziale autosufficienza della disciplina speciale sul punto, sia per le ingiustificate disparità di trattamento che insorgerebbero rispetto alla cessione di rapporti in blocco, per la quale non potrebbe in ogni caso invocarsi l'applicazione concorrente con l'art. 58 del D.L.vo 1 settembre 1993 n. 353 della citata disposizione del codice civile. Si deve, quindi, ritenere che la disciplina speciale regoli uniformemente la vicenda traslativa di tutti i contratti imputabili all'impresa che sono oggetto del trasferimento: naturalmente, l' individuazione nei casi concreti dei negozi che sono stati ricompresi nella cessione rimanda ai consueti criteri di interpretazione della portata dell'accordo intercorso tra le parti.

In coerenza a tali argomentazioni, è evidente, che la risalenza della cessione di ramo aziendale (nelle specifiche forme del conferimento in società costituenda) ad epoca anteriore all'instaurazione della odierna lite esclude la legittimazione processuale passiva della convenuta rispetto alle posizioni soggettive scaturenti da un contratto ceduto all'interventrice volontaria.

Tuttavia, tale circostanza non consente l'estromissione della convenuta dal giudizio, nonostante l'accordo in tal senso tra l'attore e l'interventrice volontaria. Difatti, l'art. 111 cod. proc. civ. postula che la successione a titolo particolare nel diritto controverso sia avvenuta «nel corso del processo».

Ne discende, quindi, che le domande proposte da ARCIERI Pasquale nei confronti della "BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. "devono essere rigettate.

4. Ciò detto, si devono esaminare nel merito le domande proposte da ARCIERI Pasquale nei confronti della "BANCA 121 PROMOZIONE FINANZIARIA S.p.A. (ora "BPS BANCA PERSONALE S.p.A."), rispettandone la graduazione prospettata ("ex novo") con la memoria di replica.

5. In primo luogo, l'attore ha chiesto al giudicante di dichiarare la nullità del contratto per violazione di norme imperative (art. 1418 cod. civ.).

A suo dire, il contratto concluso tra ARCIERI Pasquale e la "BANCA 121 S.p.A." è contrario alle prescrizioni dettate dagli artt. 21 del D.L.vo 24 febbraio 1598 n. 58 e 32 della deliberazione adottata dalla CO.N.SO.B. in data 1 luglio 1998 n. 11522 (portante il regolamento attuativo del D.L.vo 24 febbraio 1998 n.. 58 in materia di disciplina degli intermediari).

Sotto i l primo profilo, l'attore  lamenta l'infrazione dell’ art. 21 del D.L.vo 24 febbraio 1998 n. 58 (con particolare riguardo agli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati, di cui alla lett. a) del primo comma) nella pubblicizzazione del «piano finanziario "4 You"» in termini di prodotto previdenziale a dispetto della reale natura di finanziamento caratterizzato dalla durata variabile tra i 15 (quindici) ed i 20 (venti) anni, dal vincolo di destinazione all'acquisto per circa il 60% (sessanta per cento) - di un'obbligazione avente rendimento inferiore al tasso di finanziamento nella misura del 2% (due per cento) e - per la parte residua - di un fondo di investimento sempre in conflitto di interesse. Sotto il secondo profilo, l'attore censura la vendita da parte dell'intermediario finanziario di una propria obbligazione con un prezzo maggiorato, a secondo dei casi, dal 10% (dieci per cento) al 30% (trenta per cento), rispetto al prezzo di emissione, a distanza di pochi giorni o poche settimane dall'emissione dell'obbligazione stessa.

A tale riguardo, è il caso di premettere che il D.L.vo 24 febbraio 1998 n. 58 (portante il testo unico in materia di intermediazione finanziaria) contiene una dettagliata tipizzazione delle violazioni che il legislatore ha inteso sanzionare con la nullità del contratto (vedansi, ad esempio, i casi di nullità "relativa" di cui agli artt. 23, 24 e 30 del D.L.vo 24 febbraio 1998 n. 58). Ne consegue il corollario per cui non può farsi discendere la nullità del contratto dalla violazione di norme legali o regolamentari che disciplinano l'attività di intermediazione finanziaria (in tal senso, vedasi: Trib. Roma, 25 luglio 2003, Il merito, 2004, p. 13). Sul punto, il collegio ritiene di condividere le argomentazioni difensive dell' interventrice volontaria.

Peraltro, occorre evidenziare che l'art. 21 del D.L.vo 24 febbraio 1998 n. 58 non può essere invocato a parametro valutativo della conformità del contenuto contrattuale allo "standard" normativo, attenendo alla determinazione degli obblighi di comportamento a carico degli intermediari "nella prestazione dei servizi di investimento ed accessori". In altri termini, la disposizione richiamata dall'attore si limita a regolamentare, in ossequio al canone della diligenza professionale, le modalità e gli obiettivi della condotta esigibile dall'intermediario nell'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti del cliente.

Ne consegue che l'inosservanza di uno o più dei paradigmi elencati dall'art. 21 del D.L.vo 24 febbraio 1998 n. 58 può integrare un'ipotesi di inadempimento (ma non di nullità) del contratto (in tal senso, con riguardo all'obbligo informativo: Trib. Taranto, 27 ottobre 2004, Diritto & Giustizia, 2004, f. 46, p. 102).

In sintonia con tale orientamento (per un precedente di segno contrario, vedasi: Trib. Mantova, 18 marzo 2004, Le società, 2004, p. 1139), si può menzionare il principio enunciato da una recente giurisprudenza di merito, la quale, a fronte della dedotta nullità di un contratto analogo a quello in disamina, ha affermato che "... questa grave sanzione non può conseguire "sic et simpliciter" dalla violazione degli obblighi richiamati dall'art. 21 ..." del D.L.vo 24 febbraio 1998 n. 58 cc... miranti non a stabilire altrettanti requisiti di validità del contratto, ma a disciplinare il diverso piano dell' "agere" dell'intermediario nella prestazione dei servizi di investimento ed accessori» (vedasi, con riguardo ad un reclamo proposto avverso il diniego della tutela cautelare: Trib. Fermo, 21 gennaio 2005, inedito, ma annesso alla documentazione prodotta dall' interventrice volontaria).

Peraltro, a conforto di tale interpretazione sulla sfera applicativa dell'art. 21 del D.L.vo 24 febbraio 1998 n. 58, non è superfluo aggiungere che l'art. 23, ultimo comma, del D.L.vo 24 febbraio 1998 n, 58 - il quale trova i suoi immediati precedenti nell'art. 13, decimo comma, della Legge 2 gennaio 1991 n., 1 e nell'art., 18, quinto comma, del D.L.vo 23 luglio 1996 n. 415 (ora abrogati dall'art. 214, primo comma, lett. aa) e jj), del D.L.vo 24 febbraio 1998 n. 58) - ha stabilito che, nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati ai clienti nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta agli intermediari l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta. Invero, è palese il nesso di collegamento tra la norma che disciplina i criteri orientativi della condotta ispirata alla diligenza professionale nell'adempimento del contratto e la norma che disciplina il regime probatorio dell'esenzione da responsabilità professionale per l'inadempimento del contratto (in tal senso, vedasi ancora, Trib. Fermo, 21 gennaio 2005, inedito, ma annesso alla documentazione prodotta dall'interventrice volontaria).

Ovviamente, le precedenti riflessioni sono destinate a valere anche per l'art. 32 della deliberazione adottata dalla CO.N.SO.B. in data 1 luglio 1998 n. 11522, il quale - imponendo, tra l'altro, all'intermediario di eseguire, in conto proprio od in conto terzi, le negoziazioni alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alle dimensioni e alla natura delle operazioni stesse, nonché di individuare le migliori condizioni possibili con riguardo ai prezzi pagati o ricevuti ed agli altri oneri sostenuti direttamente o indirettamente dall'investitore (terzo comma) - detta una norma operante (a differenza dell'art. 30 della deliberazione adottata dalla CO.N.SO.B. in data 1 luglio 1998 n. 11522, il quale elenca le pattuizioni. da inserire obbligatoriamente nei contratti con gli investitori), comunque, nella fase di esecuzione (e non anche nella fase di formazione) del contratto. Per cui, un'eventuale infrazione del precetto regolamentare può assumere rilevanza nella valutazione della condotta dell'intermediario nell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto, restando estranea al sindacato sulla conformità del contratto al modello delineato dal sistema normativo.

Quanta, poi, alla violazione degli artt. 28 e 29 della deliberazione adottata dalla CO.N.SO.B. in data 1 luglio 1998 n.. 11522, che è stata denunciata dall'attore soltanto nella memoria conclusionale, si tratta di un inammissibile ampliamento dei motivi di nullità. Per cui, il giudicante é esonerato da ogni sindacato sul punto.

Alla stregua di tali considerazioni, dunque, la domanda proposta in via principale deve essere rigettata, non assurgendo le lamentate manchevolezze dell'intermediario a vizi di nullità del contratto.

6. In secondo luogo, l'attore ha chiesto al giudicante di pronunziare l'annullamento del contratto per «vizio della volontà».

Nonostante la genericità dell'espressione adoperata nella memoria notificata in data 7 giugno 2004/9 giugno 2004, la quale non consente, di per sè, l'individuazione di una specifica causa di annullabilità nell'ambito delle previsioni contenute dagli artt. 1427 ss. cod. civ. (è pacifico che le cause di annullamento del contratto per vizio della volontà concretano fattispecie distinte, da cui scaturiscono autonome azioni di impugnativa negoziale - "ex plurimis": Cass., 12 febbraio 2003, n. 2104), si deve ritenere che l'attore abbia inteso far valere "per relationem" l'errore circostanziato nella citazione notificata in data 31 gennaio 2004/3 febbraio 2004.

Premesso che "il consenso all'acquisto del prodotto finanziario ... veniva dato ... esclusivamente dopo espressa assicurazione da parte del promotore finanziario che si trattava di un investimento di piccole somme destinate ad un piano di accumulo con capitale garantito e senza alcun impegno riguardo la scadenza ultima, tant'è che detta scadenza poteva essere anticipata in qualsiasi momento con la riscossione del capitale versato oltre agli interessi maturati" e che "il consenso alla sottoscrizione del contratto non è mai stato riferito ad un piano di restituzione di un mutuo, di cui per altro, l'attore non ha mai avuto nozione anche nella successiva corrispondenza", egli ha lamentato di essere incorso in errore "essenziale" (a suo dire, «l'errore ricade sulla natura del contratto impedendo all' attore di avere la consapevolezza degli effetti giuridici essenziali che individuano il tipo di contratto stipulato (si credeva di stipulare un piano di investimento si é stipulato un mutuo) e "riconoscibile dall'altro contraente" (a suo dire, la  BANCA 121 S.p.A.", «... in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto e alle qualità del contraente avrebbe potuto rilevare l'errore adoperando la normale diligenza» e "... poteva facilmente rendersi conto dell'errore commesso dall'ARCIERI, il quale certamente non aveva alcun interesse a sottoscrivere un mutuo").      

7. Sotto il primo aspetto, l'attore ha asserito di essere incorso in errore sulla natura dei contratto (art. 1429, n. 1), cod. civ.), adducendo di essere stato indotto a stipulare il «piano finanziario "4 You"» da una falsa rappresentazione della sua causa. A sostegno di tale assunto, l'attore ha insistito sulla sottoposizione di una "serie di documenti interamente prestampati, dal contenuto incomprensibile e con complesse formule matematiche, da firmare immediatamente"  sulla «presentazione del contratto e  della sua natura giuridica ..., con frasi, tecniche ed in parte utilizzando una lingua estera», e sull'utilizzo di pubblicità ingannevole per persuadere la clientela alla stipulazione di "una sicura forma di investimento consistente nell'accumulo di piccole somme mensili per comporre un "salvadanaio" di natura previdenziale" e dissimulante "un contratto di tenore completamente diverso e difforme da quanto pubblicizzato".

A ben vedere, l'operazione é consistita nell'erogazione di un finanziamento a lungo termine dalla banca al cliente per  l'acquisto immediato di strumenti finanziari, atteggiandosi, in definitiva, alla stregua di un vero e proprio mutuo di scopo convenzionale.

Ora, l'art. 1, quinto comma, lett. c), del D.L.vo 24 febbraio 1998 n. 58 contempla espressamente tra i "servizi accessori" - categoria in cui si colloca il piano finanziario in esame - "la concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento".

Peraltro, secondo taluni giudici di merito, è incontestabile che, sotto il profilo della logica economico-finanziaria ad esso sotteso, il «piano finanziario "4 you"» si caratterizza, rispetto ad altre analoghe operazioni di finanziamento, per essere ispirato non ad una logica di breve termine, quanto ad una logica di lungo termine ed è finalizzato all'incentivazione del risparmio diretto alla costituzione di un capitale futuro, di cui il risparmiatore potrà disporre al termine del contratto (salva la possibilità di chiudere in qualsiasi momento l'operazione, rispettando certe modalità e condizioni) (in tal senso: Trib. Parma, 15 novembre 2004; Trib. Parma, B dicembre 2004; Trib Parma, 7 febbraio 2005; inedite, ma annesse alla documentazione dell' interventrice volontaria.

In particolare, con scrittura privata redatta in data 16 aprile 2002, la "BANCA 121 S.p.A." concedeva ad ARCIERI Pasquale un finanziamento pari ad euro 45.256,00 (quarantaseimiladuecentocinquantasei virgola zero zero) al tasso convenzionale del 6,4450% (sei virgola quattromilaquattrocentocinquanta per cento), per la durata di anni 25 (venticinque) circa, da rimborsare con periodicità mensile in n. 297 (duecentonovantasette) rate costanti dell'importo unitario di euro 312,00 (trecentododici virgola zero zero), con scadenza della prima rata al 31 maggio 2002 e con scadenza dell'ultima rata al 29 gennaio 2027. Tale finanziamento era finalizzato all'acquisto di obbligazioni "BANCA AGRICOLA MANTOVANA 25.2.2002-25.2.2027 ZERO COUPON" al prezzo di 30,9835% (trenta virgola novemilaottocentotrentacinque per cento) per un valore nominale di euro 60,000,00 (sessantamila virgola zero zero), da eseguire in data contestuale all'erogazione del finanziamento, e la sottoscrizione di quote del fondo comune di investimento "DUCATO AMBIENTE", istituito dalla "MONTE PASCHI ASSET MANAGEMENT - Società di Gestione del Risparmio S.p.A.", per un controvalore pecuniario di euro 27.664,22 (ventisettemilaseicentosessantaquattro virgola ventidue) da versare in unica soluzione in data contestuale all'erogazione del finanziamento.

Inoltre, il contratto prevedeva che ARCIERI Pasquale conferisse alla "BANCA 121 S.p.A." mandato irrevocabile con rappresentanza

-      per gli adempimenti occorrenti all'acquisto dei titoli obbligazionari;

-      per la sottoscrizione delle quote del fondo comune di investimento

-  per l'immissione dei titoli acquistati in un apposito "conto titoli", intestato al cliente e vincolato in favore della banca;

- per la costituzione in pegno dei titoli acquistati a favore della banca.

Contestualmente, il rimborso del finanziamento era cautelato da copertura assicurativa - per le ipotesi di morte od invalidità permanente di grado pari o superiore al 60% (sessanta per cento) della totale - attraverso l'adesione di. ARCIERI Pasquale alla polizza collettiva n. M21000011 stipulata tra la "TICINO ASSICURAZIONI S.p.A." e la BANCA 121 S.P.A."

Al momento della stipulazione, i seguenti documenti erano allegati al contratto.

a) la scheda per l' individuazione del profilo del cliente (art. 28, primo comma, lett. a), della deliberazione adottata dalla CO.N.SO.B. in data 1 luglio 1998 n. 11522), nella quale ARCIERI Pasquale aveva dichiarato: approfondita esperienza finanziaria; obiettivo di investimento "prevalenza rivalutabibità rapportata al rischio di oscillazione corsi" alta propensione al rischio; situazione finanziaria caratterizzata da disponibilità liquide per euro 33.000,00 (trentatremila virgola zero zero) e a medio/lungo termine per euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero), capacità di reddito annuo per euro 20.000,00 (ventimila virgola zero) derivante da lavoro autonomo, periodicità mensile dei flussi di reddito ed investimenti in valori mobiliari;

b)                      il foglio informativo analitico del prestito obbligazionario "BANCA AGRICOLA MANTOVANA 25.2.2002-25.2.2027         ZERO COUPON";

c)                      il prospetto informativo relativo all'offerta pubblica di acquisto di quote del fondi comuni d' investimento mobiliare appartenenti alla "Famiglia Ducato" gestiti dalla "MONTE PASCHI ASSET MANAGEMENT - Società di Gestione del Risparmio S.p.A."

d) l'estratto delle condizioni di assicurazione concernenti la copertura assicurativa "INFORTUNI" di cui alla polizza collettiva n. M21000011 stipulata tra la "TICINO ASSICURAZIONI S.p.A." e la "BANCA 121 S.p.A.";

e) le ulteriori condizioni praticabili alla clientela.

Ora, alla stregua delle risultanze documentali (per quanto soltanto una parte degli allegati al contratto sia stata prodotta in giudizio), non è credibile che ARCIERI Pasquale possa aver frainteso o equivocato la natura giuridica dell'operazione finanziaria conclusa con la "BANCA 121 S.p.A.", non essendovi alcuna clausola del «piano finanziario "4 You"» che lasci intravedere una qualificazione diversa dal finanziamento vincolato all'acquisto di strumenti finanziari.

In proposito, è stato affermato che "... in alcuna sua parte il "piano finanziarlo 4 You" é denominato o indicato quale piano di accumulo, tanto meno l'impostazione delle clausole é tale da farlo apparire quale piano di accumulo" (in tal senso: Trib. Parma, 15 novembre 2004; Trib. Parma, 8 dicembre 2004; Trib Parma, 7 febbraio 2005; inedite, ma annesse alla documentazione dell'interventrice volontaria).

Invero, i riferimenti (talora, richiamati all'attenzione del lettore con caratteri stampati in grassetto) alla concessione del finanziamento ed all'acquisto dei titoli sono ripetuti più volte nel contesto del modulo contrattuale.

Già nella premessa della proposta di adesione, si legge che «... La Banca 121 offre la possibilità di porre in essere ... un Piano finanziario mediante: a) l'acquisto di Titoli emessi dalla Banca Agricola Mantovana; b) la sottoscrizione delle quote del Fondo comune di investimento ... istituito dalla società MONTE PASCHI ASSET   SGR; c) la concessione di un finanziamento, per l'acquisizione dei predetti Titoli e delle predette quote di Fondo comune, garantito da pegno su tali strumenti finanziari; il finanziamento sarà assistito da una polizza assicurativa». Quindi, la proposta di adesione era formulata con il seguente tenore:

"... Vi richiedo le seguenti operazioni:

1. la concessione di un finanziamento di entro .... al tasso del .... della durata di anni 25 circa da rimborsare con periodicità mensile in numero ,.. rate costanti dell'importo unitario di euro ... con scadenza prima rata il .... ultima rata il .., secondo i termini ed alle condizioni indicate nella presente, dichiarando di possedere capacità di risparmio, tenuto conto anche degli altri impegni finanziari in corso, che mi consentiranno di adempiere, nel rispetto delle scadenze prestabilite, al pagamento delle rate previste dal piano finanziario oggetto della presente".

"Il predetto finanziamento (di qui innanzi il "Finanziamento), in caso di accoglimento della mia richiesta, verrà erogato in unica soluzione e sarà esclusivamente utilizzato per l'acquisto/sottoscrizione degli strumenti finanziari indicati ai seguenti punti nr 2 e nr. 3 (di qui innanzi gli strumenti Finanziari"), i quali verranno costituiti in pegno in vostro favore ... a garanzia del rimborso di tutto quanto dovuto alla Banca in dipendenza del Finanziamento stesso. Per il rimborso del predetto finanziamento, Vi conferisco sin da ora istruzioni irrevocabili di addebitare sul c/c numero ... intestato a ... le rate di rimborso alle rispettive scadenze oltre a quant'altro eventualmente dovuto in dipendenza del Piano Finanziario Resta inteso che il finanziamento sarà assistito da una polizza assicurativa stipulata tra Ticino Assicurazioni S.p.A. e Banca 121 (la "Polizza Assicurativa"), a me riservata e regolata dalle condizioni e dalle limitazioni riportate sull'allegato "Estratto delle Condizioni concernenti la copertura assicurativa" {All. 2). Il Finanziamento sarà regolato alle condizioni economiche di cui all'All. 3).

2.        l'acquisto di Titoli "Banca Agricola Mantovana 25.2.2002-25.2.2027 Coupon Zero" al prezzo di ... per un valore nominale di euro ... codice ISIN ... da eseguire in data pari a quella di erogazione del finanziamento;

3.        la sottoscrizione di quote del Fondo Comune di Investimento .... Istituito da Monte Paschi Asset Management SGR S.p.A., per un controvalore di euro .... da versare in un'unica soluzione in data pari a quella di erogazione del finanziamento...

INOLTRE

4.      Essendo convenuto che, una volta acquistati gli strumenti Finanziari di cui al punto nr. 2) e sottoscritte le quote del Fondo, entrambi verranno costituiti in pegno a favore di Banca 121, nelle forme del pegno di strumenti finanziari ovvero di pegno di crediti, a garanzia dell'integrale rimborso di tutto quanto dovuto alla Banche in dipendenza del Finanziamento di cui al precedente punto nr. 1) e, comunque, di ogni obbligazione spettante a mio carico in forza conclusione del presente contratto, conferisco sin d'ora mandato irrevocabile a Banca 121 - ai sensi dall'art. 1723, 2° comma ed autorizzandolo specificamente ex art. 1395 cod. civ. - a registrare gli stessi e/o a darne evidenza sul sopra richiamato conto titoli vincolato a garanzia di Banca 121 a me intestato e a compiere, sempre in mio nome e per mio conto, ogni ulteriore adempimento necessario o comunque ritenuto utile alla costituzione ... di una garanzia pignoratizia favore della Banca 121 pienamente valida ed efficace sia tra le parti che nei confronti dei terzi».______

Ancora, prendendo visione della Sezione I^ (norme generali) e della Sezione II^ (norme relative al finanziamento ed alla garanzia) delle condizioni contrattuali, non può sfuggire all'interessato la reiterazione degli accenni all'erogazione del finanziamento per l'acquisto degli strumenti finanziari, su cui è incentrata l'architettura strutturale dell'investimento. In tal senso, vedansi, tra gli altri:

- gli artt. 3 e 4  della Sezione I^ (norme generali delle condizioni contrattuali: <<Io sottoscritto prendo ... atto che al Finanziamento, esclusivamente destinato all'acquisto/sottoscrizione degli Strumenti Finanziari indicati in premessa, ed alla relativa garanzia, costituita da pegno sui medesimi Strumenti Finanziari, si applicheranno le condizioni economiche e contrattuali di cui alla presente»; <<La realizzazione del Piano Finanziario 4 Y0U avviene mediante l'acquisto/sottoscrizione degli Strumenti Finanziari, tramite la provvista costituita dall'erogazione del finanziamento che non potrà essere utilizzata per altre e diverse finalità»; - gli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 della Sezione II^ (norme relative al finanziamento ed alla garanzia) delle condizioni contrattuali: <<il finanziamento della Banca per l'importo richiesto ed indicato in premessa, da erogarsi in unica soluzione, è esclusivamente destinato alle operazioni di acquisto/sottoscrizione degli Strumenti Finanziari, sempre indicati in premessa»; "Il finanziamento è garantito dagli Strumenti Finanziari, che sin d'ora il cliente dichiara di vincolare a favore di Banca 121 e che verranno formalmente costituiti in pegno a favore della stessa ..."; "il Cliente è obbligato ad effettuare puntualmente alle scadenze concordate i pagamenti delle rate ..."; "In caso di inadempimento delle obbligazioni da patte del cliente, quest'ultima rimane autorizzata ad escutere il pegno e le eventuali ulteriori garanzie.."; "Nelle ipotesi di cui all'art. 1186 cod. civ. il Cliente incorrerà nella perdita del beneficio del termine .... La Banca ... avrà il diritto di risolvere anticipatamente il contratto di finanziamento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. per mancato pagamento di tre rate anche non consecutive. Nei casi di decadenza del termine o di risoluzione la Banca avrà il diritto di esigere l'importo delle rate non pagate e quello delle rate a scadere attualizzato mediante l'applicazione della formula e dei parametri indicati nel successivo art. 8 della presente Sezione II^, oltre ad interessi ed accessori".

Su tali, postulati, non può mettersi in dubbio l'intellegibilità del testo contrattuale, dal quale risulta in maniera chiara ed inequivoca la funzione causale dell' operazione di investimento. Per cui, ogni eventuale incomprensione sulla reale portata del «piano finanziario "4 You"» non può che essere addebitata alla negligenza del cliente, il quale si è verosimilmente limitato ad una lettura frettolosa e superficiale dei documenti (proposta di adesione ed allegati) contenenti le condizioni generali della sottoscrizione. Né si tratta di cognizione per la quale debba venire in rilievo l'apprezzamento dell'esperienza specialistica del cliente in 'materia finanziaria (secondo i dati desumibili dalla "scheda per l'individuazione del profilo del cliente", ove se ne ravvisi l'utilità per esprimere tale giudizio), essendo sufficiente allo scopo il possesso di comuni nozioni di cultura generale.

Peraltro, non è superfluo sottolineare come l'art. 6 della Sezione I^ (norme generali) delle condizioni contrattuali enunci (per una parte, anche con caratteri stampati in grassetto) il riconoscimento da parte del cliente di aver ricevuto preventive informazioni sui rischi insiti nella dinamica fisiologica dell'investimento:

«Io sottoscritto:

*      ho preventivamente preso visione e ricevuto il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziali di cui all'Allegato 2 al regolamento CONSOB approvato con delibera n. 11522 del 1° luglio 1998 e successive modifiche.

*             ho ricevuto la richiesta di fornire notizie circa la mia esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la mia situazione finanziaria, i miei obiettivi di investimento, nonché circa la mia propensione  al rischio.

*      sono consapevole che il rendimento effettivo del Piano medesimo viene conseguito portando lo stesso regolarmente a termine a con il pagamento dell'ultima rata e che, in caso di estinzione anticipata, il rendimento medesimo potrebbe essere diverso da quello risultante alla scadenza programmata, con la possibilità che in tale circostanza - si verifichino anche perdite in mio sfavore, in quanto il valore degli    strumenti Finanziari potrebbe  risultare inferiore al complessivo importo da versare a titolo di estinzione anticipata.

*      ho preso atto, in particolare, che:

a) le operazioni eventualmente eseguite su strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentari possono comportare gravi difficoltà di liquidare gli strumenti finanziari acquistati e comunque di valutarne il valore effettivo:

b)                          che le operazioni eventualmente eseguite su strumenti finanziari derivati sono caratterizzate da una rischiosità malto elevata, con possibilità di perdite anche eccedenti. l'esborso originario, il cui preventivo apprezzamento è ostacolato dalla loro complessità:

c)            che le operazioni di vendita allo scoperto di strumenti

finanziari a diffusione limitata possono presentare difficoltà di ricopertura e dare luogo ad oneri aggiuntivi

rispetto a quelli inizialmente preventivati;

*  ho preso completa cognizione delle norme che regolano il Finanziamento e la relativa garanzia costituita dagli Strumenti Finanziari, il conto corrente, i servizi di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari e di custodia ed amministrazione di strumenti finanziari, la sottoscrizione delle quote del Fondo, nonché delle relative norme e condizioni economiche riportate nella presente e nei relativi Allegati.  

*  ho ritenuto, sulla base di tutto quanto sopra, che i servizi ed i prodotti di cui sopra risultano aderenti ai miei interessi;

* sono stato informato e ho compreso, con riferimento alle quote del Fondo, che non v'è garanzia del rendimento futuro delle stesse;

* ho ritenuto, sulla base di tutto quanto sopra, che le singole operazioni in cui si sostanzia il Piano Finanziario e lo stesso nel suo complesso risultano aderenti ai miei interessi».

Per cui, la possibilità di una flessione o di una caduta dei rendimenti, in stretta correlazione alle congiunture sfavorevoli del mercato finanziario, è connaturata all'alea normale dell'operazione prescelta.

Peraltro, neppure è ascrivibile alla banca l'inosservanza degli obblighi relativi alle operazioni in cui vi sia una posizione di conflitto (diretto od indiretto) di interessi (att. 21, primo comma, lett. c), del D.L.vo 24 febbraio 1998 n. 58 e 27 della deliberazione adottata dalla CO.N.SO.B. in data 1 luglio 1998 n. 11522), dal momento che la proposta di adesione, sia in relazione all'acquisto delle obbligazioni che in relazione alla sottoscrizione delle quote del fondo comune di investimento, contiene l'espressa autorizzazione del cliente all'effettuazione dell'operazione, sulla base della dichiarazione di essere stato edotto circa l’esistenza dell’interesse in conflitto (nella specie, l'appartenenza della banca al medesimo gruppo delle società emittenti).

Quanto, poi, alla riconosciuta ingannevolezza di una promozione pubblicitaria riguardante il «piano finanziario "4 You"», ad opera della decisione resa dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 6 marzo 2003 n. 11792 (vedasi la documentazione annessa alla documentazione dell'attore), è il caso di rilevare che tale provvedimento aveva riguardato, a ben vedere, "un volantino pubblicitario diffuso presso le filiali del gruppo Monte dei Paschi di Siena nel mese di settembre 2002", in ordine al quale era stata apprezzata l'irravvisabilità di «... elementi che informino correttamente il destinatario del messaggio della necessità di sottoscrivere un contratto di finanziamento per accedere al prodotto», concludendosi che "... il consumatore può subire un indebito condizionamento nel proprio processo di scelta rivolgendosi all'operatore pubblicitario nell'aspettativa di effettuare un investimento, senza la consapevolezza di dover al contempo sottoscrivere anche un contratto di finanziamento".

Pertanto, è evidente che un analogo giudizio non può essere esteso "sic et simpliciter" alla proposta di adesione, nella cui formulazione è indubbio, come si è visto, il collegamento del finanziamento all'acquisto degli strumenti finanziari.

Né si può imputare alla banca l'utilizzo di una terminologia ambigua o criptica nella redazione dei moduli contrattuali, in quanto tale idonea ad occultare o mascherare l'effettiva natura dell'operazione, dal momento che essa é stata presentata al cliente nei termini espliciti di un finanziamento destinato a procurare la provvista monetaria da reimpiegare per l'investimento in obbligazioni e fondi comuni di investimento.

Quanto, poi, alla censura inerente all'uso di fonemi stranieri nell'intento di celare i risvolti suscettibili di minare le aspettative di redditività del prodotto finanziario, si tratta di un addebito vago generico, che, peraltro, non trova alcun riscontro nel testo letterale della proposta di adesione.

Invero, le parole menzionate dall'attore ("reserve", "index, "tel" ed "eguity") non sono state mai adoperate nella stesura standardizzata delle clausole destinate a regolamentare il "piano finanziario "4 You"". Viceversa, ove pure si voglia ipotizzare che l'inciso concerna la formulazione dell'art. 8 della Sezione II^ (norme relative al finanziamento ed alla garanzia) delle condizioni contrattuali, con riguardo alla facoltà consentita al cliente di estinguere anticipatamente il finanziamento con la corresponsione, in aggiunta agli interessi ed agli accessori maturati fino a quel momento, di «un importo determinato dalla somma delle rate ancora a scadere comprensive di capitale ed interessi, attualizzata al tasso IRS (Interest Rate Swap) corrispondente al periodo intercorrente tra la data di esercizio della facoltà di anticipata estinzione e la data di naturale scadenza del finanziamento ...» (da determinarsi in base alla formula riportata nell'allegato denominato "ulteriori condizioni praticabili alla clientela"), si deve comunque escludere che tale riferimento possa ingenerare dubbi o incertezze nella classificazione tipologica del contratto stipulato. Ciò in quanto, al di là della sua irrilevanza ai fini della decisione (si rammenta che è in discussione soltanto l'annullabilità del contratto per errore sulla sua natura), il richiamo all'indice aritmetico è finalizzato alla sola quantificazione della prestazione restitutoria a carico del cliente. Né la peculiarità del metodo di calcolo è idonea a snaturare od alterare l'identità fisionomica del contratto.

In definitiva, la palese carenza dei requisiti previsti dagli artt. 1429 e 1431 cod. civ. consente di escludere la sussistenza di un errore sanzionabile con l'annullamento del contratto.

8. In relazione alla domanda di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467 cod. civ.), il collegio si limita ad osservare che le circostanze dedotte dall'attore non costituiscono "avvenimenti straordinari ed imprevedibili", ma ineriscono all'esecuzione del rapporto obbligatorio secondo la programmazione originaria del regolamento contrattuale.

Peraltro, è pacifico che l'alea normale di un contratto che, a norma dell'art., 1467, secondo comma, cod. ci., non legittima la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, comprende anche le oscillazioni di valore delle prestazioni originate dalla regolari e normali fluttuazioni del mercato ("ex plurimis": Cass., 17 luglio 2003, n. 11200). Ne consegue il rigetto della medesima domanda per l'insussistenza dei presupposti di fatto.

9.        Naturalmente, tale esito è destinato a valere anche per la domanda di condanna alla restituzione delle prestazioni eseguite in dipendenza del finanziamento, la quale è strutturalmente connessa alle precedenti.

10.    Si reputa, comunque, la sussistenza di giusti motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese giudiziali.

P.Q.M.

Il Tribunale di Potenza - Sezione Civile, in composizioni collegiale, definitivamente pronunziando sulle domande proposte, a mezzo di citazione notificata in data 31 gennaio 2004/3 febbraio 2004, da ARCIERI Pasquale nei confronti della "BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.", con sede in Siena in persona del legale rappresentante "pro tempore", con l'intervento volontario, a mezzo di comparsa depositata in data 13 maggio 2004 della "BPS BANCA PERSONALE S.p.A." (già "BANCA 121 PROMOZIONE FINANZIARIA S.p.A."), con sede in Lecce, in Persona del legale rappresentante "pro tempore", disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede,

1)          dichiara la contumacia della "BANCA MONTE DEI PASCHI D SIENA S.p.A.";

2)          rigetta le domande,

compensa interamente tra le parti le spese giudiziali.

Così deciso in camera di consiglio in data 24 febbraio 2005.

IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Giuseppe LO SARDO        
IL PRESIDENTE
Dott. Ettore NESTI