Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7794 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Prato, 14 Giugno 2012. .


Concordato preventivo - Credito prededucibile - Requisito del inerenza necessaria - Indennità di occupazione dell'immobile successiva risoluzione del rapporto di locazione - Credito derivante dalla semplice permanenza delle merci nei locali - Esclusione.



Il requisito della inerenza necessaria, richiesto per il riconoscimento della produzione ad un credito sorto nell'ambito della procedura di concordato preventivo, non può essere riconosciuto al credito costituito dalla indennità di occupazione di un immobile maturata dopo la risoluzione del contratto di locazione nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di concordato e la dichiarazione di fallimento qualora il credito derivi non già dalla prosecuzione di un rapporto valutato come essenziale nel piano di concordato ma semplicemente dal permanere di fatto delle merci e delle attrezzature nei locali dell'impresa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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