Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8067 - pubb. 12/11/2012

Individuazione delle soglie dimensionali attraverso la disciplina codicistica per la redazione del bilancio, criteri

Tribunale Novara, 03 Novembre 2012. Est. Guendalina Pascale.


Dichiarazione di fallimento - Soglie dimensionali - Imprese soggette all'obbligo di deposito del bilancio di esercizio - Individuazione dell'attivo patrimoniale - Riferimento alle voci di cui agli articoli 2424 e 2426 c.c..

Dichiarazione di fallimento - Soglie dimensionali - Imprese soggette all'obbligo di deposito del bilancio di esercizio - Individuazione dei ricavi - Riferimento alla disciplina codicistica di bilancio - Articolo 2425 c.c..

Dichiarazione di fallimento - Soglie dimensionali - Imprese soggette all'obbligo di deposito del bilancio di esercizio - Ammontare dei debiti - Esposizione complessiva dell'imprenditore - Debiti condizionati - Debiti derivati dalla prestazione di garanzie che presuppongono la preventiva escussione del debitore.

Dichiarazione di fallimento - Requisiti - Interpretazione della locuzione "i tre esercizi precedenti" - Riferimento agli esercizi conclusi.



Per quanto riguarda gli imprenditori collettivi obbligati a redigere e depositare il bilancio di esercizio, l'attivo di cui alla lettera a) dell'articolo 1, comma 2, legge fallimentare, è quello delle voci di cui all'articolo 2424, lettere a), b), c) e d), appostate in conformità ai criteri di valutazione previsti dal successivo articolo 2426 c.c. Ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale in questione, rilevano, quindi, le immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie (articolo 2424 c.c., sezione attivo, voci di BI, BII e BIII); i beni acquisiti con leasing traslativo (i cui valori sono ricavabili dai conti d'ordine); l'attivo circolante, al netto delle imposte rettificative (rimanenze, crediti, attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni, escluse le azioni proprie); le disponibilità liquide. Per la valutazione delle voci sopra indicate appare corretto far riferimento a criteri di funzionamento e non a criteri di liquidazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Per individuare i ricavi di cui alla lettera b) dell'articolo 1, comma 2, legge fallimentare, rilevanti ai fini della dichiarazione di fallimento, occorre fare riferimento, come per l'attivo, alle corrispondenti indicazioni fornite dalla disciplina codicistica di bilancio e in particolare alle voci dell'articolo 2425 c.c. A1, 2, 3 e 5 (con l'avvertenza che i valori delle voci 2 e 3, se negativi, vanno detratti); C15 e C16; E20 (plusvalenze da alienazione di immobilizzazioni). Devono invece escludersi dal computo le voci A4 (incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni) e D18 (rivalutazioni). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Per determinare l'ammontare dei debiti, rilevante ai fini della dichiarazione di fallimento, occorre prendere in considerazione l'esposizione complessiva dell'imprenditore ed avere, quindi, riguardo anche ai debiti non scaduti, trattandosi di requisito assunto dal legislatore quale indice dimensionale dell'impresa, nonché i debiti condizionati, quali ad esempio quelli derivati dalla prestazione di garanzie, che presuppongono la preventiva escussione del debitore (Cass. 4 maggio 2011, n. 9760). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

I tre esercizi precedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento di cui all'articolo 1, legge fallimentare, sono quelli “chiusi”, cioè “conclusi” a detta data. A tale conclusione si perviene per coerenza con quanto disposto dall'articolo 14, legge fallimentare, il quale prescrive il deposito delle scritture contabili e fiscali obbligatorie per tre esercizi (chiusi) precedenti, nonché per intuitive esigenze di semplificazione, dovendosi altrimenti riclassificare i dati contabili per ricostruire un triennio che non coincide necessariamente con gli esercizi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Bartolomeo Quatraro


Massimario, art. 1 l. fall.


Il testo integrale


 


Testo Integrale