Diritto Fallimentare
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8079 - pubb. 12/11/2012
Concordato con riserva e inapplicabilità dell'articolo 169 bis
Tribunale Pistoia, 30 Ottobre 2012. Pres., est. D'Amora.
Concordato preventivo con riserva - Contratti in corso di esecuzione - Scioglimento - Esclusione - Sospensione per il periodo massimo di 60 giorni - Inammissibilità.
Lo scioglimento dei contratti in corso di esecuzione, previsto dall'articolo 169 bis, legge fallimentare, non può essere disposto nell'ipotesi di ricorso per concordato preventivo con riserva di cui dal sesto comma dell'articolo 161. In detta ipotesi, potrà tuttavia essere concessa la sospensione di detti contratti per il periodo massimo di 60 giorni. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato
- ∙ Concordato con riserva, scioglimento dei contratti
- ∙ Concordato con riserva, sospensione dei contratti
Segnalazione dell'Avv. Antonio Pezzano
Massimario, art. 161 l. fall.
Massimario, art. 169bis l. fall.
Il testo integrale
Testo Integrale