Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8082 - pubb. 12/11/2012

Mediazione obbligatoria, attesa della motivazione della sentenza che dichiara la incostituzionalità e riqualificazione del rinvio come invito alle parti per valutare la mediazione cd. delegata

Tribunale Lamezia Terme, 08 Novembre 2012. Est. Giusi Ianni.


Mediazione delle controversie civili e commerciali, d.lgs. 28/2010 – Mediazione Obbligatoria – Declaratoria di incostituzionalità dell’art. 5 comma I d.lgs. 28/2010 – Attesa della motivazione della sentenza – Sopravvenienza della decisione dopo il rinvio della causa per la mediazione obbligatoria – Riqualificazione del rinvio come invito alle parti per valutare la mediazione cd. delegata.



Rientrando la causa nel campo di applicazione dell’art. 5, comma 1, del d.lgs 4 marzo 2010, n. 28, una volta consumato il potere dell’opposto di chiedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo impugnato essa risulta assoggettata a mediazione obbligatoria, sicché viene fissato termine per l’instaurazione della relativa procedura. La norma, invero, è ancora valida ed efficace al momento dell’emanazione della presente ordinanza, non essendo stata depositata né pubblicata la preannunciata (cfr. comunicato della Corte Costituzionale) sentenza che ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale per eccesso di delega (cfr. art. 30 legge 87/1953). Dovendosi, peraltro, presumere che l’incostituzionalità abbia riguardato la sola previsione dell’obbligatorietà della mediazione, ove nelle more del decorso del termine assegnato dovesse essere pubblicata la citata sentenza caducatoria, la prescrizione di cui al dispositivo dovrà intendersi come mediazione su invito del giudice, ai sensi del comma 2 dell’art. 5, considerata la natura della controversia e la possibilità di valutare una trattativa alla luce delle indicazioni contenute nel presente provvedimento. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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