Condominio e Locazioni


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8095 - pubb. 19/11/2012

Dovere dell'amministratore di inviare al condomino le copie della contabilità prima di ogni assemblea

Appello Milano, 19 Gennaio 2011. Est. Carla Romana Raineri.


Condominio negli edifici - Rendiconto della gestione - Dovere dell'amministratore di inviare le copie della contabilità prima dell'assemblea - Esclusione.

Condominio negli uffici - Facoltà di ciascun condomino di richiedere l'esibizione dei documenti contabili - Limiti.

Condominio degli edifici - Documentazione giustificativa del bilancio - Diritto dei condomini di prenderne visione ed estrarre copia - Modalità.



L’art. 1130, ultimo comma, c.c., nello stabilire che l’amministratore, alla fine di ciascun anno, deve rendere il conto della sua gestione, non menziona a quali adempimenti debba attenersi prima di presentare il rendiconto all’assemblea. Egli non é quindi tenuto – ove il regolamento di condominio non lo disponga espressamente – ad inviare, prima della convocazione dell’assemblea, le copie della contabilità pertinente la sua gestione annuale, posto che non è possibile estendere in via analogica alla disciplina del condominio i principi che regolano il deposito dei bilanci delle società. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Ciascun condomino ha la facoltà di richiedere e di ottenere dall’amministratore l’esibizione dei documenti contabili relativi al condominio in qualsiasi tempo – e non soltanto in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea – senza l’onere di specificare le ragioni della richiesta, purché l’esercizio di tale facoltà non risulti di ostacolo all’attività dell’amministratore, non sia contrario ai principi di correttezza e non si risolva in un onere economico per il condominio, dovendo i costi per le operazioni compiute gravare esclusivamente sui condomini richiedenti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Benché l’amministratore del condominio non abbia l'obbligo di depositare la documentazione giustificativa del bilancio negli edifici, egli è tuttavia tenuto a permettere ai condomini che ne facciano richiesta di prendere visione ed estrarre copia, a loro spese, della documentazione contabile, gravando sui condomini l'onere di dimostrare che l'amministratore non ha loro consentito di esercitare detta facoltà”. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) 


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