Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8401 - pubb. 28/01/2013

La fattibilità del concordato: le S.U. distinguono la fattibilità giuridica da quella economica e indicano i compiti dell'attestatore e del commissario giudiziale

Cassazione Sez. Un. Civili, 23 Gennaio 2013, n. 1521. Est. Piccininni.


Concordato preventivo - Controllo del giudice sulla fattibilità della proposta di concordato - Controllo nelle diverse fasi del procedimento - Contenuto della proposta - Verifica dell'effettiva realizzabilità della causa concreta - Significato - Finalità della procedura.

Concordato preventivo - Compiti del professionista attestatore - Certificazione della veridicità dei dati - Valutazione sulla fattibilità del piano - Indipendenza e professionalità dell'attestatore.

Concordato preventivo - Valutazione del professionista attestatore - Controllo del giudice - Prevalenza - Potere del giudice di discostarsi dal giudizio espresso dal professionista - Sussistenza.

Concordato preventivo - Fattibilità del piano - Convenienza della proposta - Distinzione - Fattibilità giuridica e fattibilità economica - Distinzione e contenuti - Giudizio di fattibilità giuridica riservato al giudice - Giudizio di fattibilità economica riservato ai creditori.

Concordato preventivo - Individuazione dei margini di intervento del giudice - Causa concreta del concordato - Variabilità del contenuto della proposta - Valutazione delle concrete modalità proposte dal debitore - Contenuto necessario della proposta - Superamento della crisi e soddisfazione dei creditori.

Concordato preventivo - Controllo del giudice sulla fattibilità - Completezza e regolarità della documentazione - Scopo dell'informazione ai creditori - Accertamento della fattibilità giuridica della proposta - Valutazione della effettiva idoneità alla regolazione della crisi ed alla soddisfazione dei creditori - Termini di adempimento della proposta - Rilevanza ai fini del giudizio di fattibilità del concordato.

Concordato preventivo con cessione dei beni - Giudizio di fattibilità esercitabili dal giudice - Correttezza della indicazione della misura della percentuale offerta ai creditori - Esclusione impegno a mettere a disposizione dei creditori i beni dell'imprenditore liberi da vincoli che ne impediscono la liquidazione o ne alterino il valore.

Concordato preventivo - Convenienza economica - Giudizio riservato ai creditori - Necessità di una puntuale informazione - Oggetto - Compito del professionista attestatore e del commissario giudiziale.



Il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando tale giudizio escluso dall’attestazione del professionista, mentre resta riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti. Il controllo di legittimità del giudice si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo, verificando l'effettiva realizzabilità della causa concreta della procedura di concordato; quest'ultima, la quale deve essere intesa come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, ma deve comunque essere finalizzata, da un lato, al superamento della situazione di crisi dell'imprenditore e, dall'altro, all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori. (massima ufficiale)

Nel concordato preventivo, il professionista attestatore ha il compito di certificare la veridicità dei dati rappresentati dall'imprenditore e di esprimere una valutazione in ordine alla fattibilità del piano dallo stesso proposto, fornendo dati, informazioni e valutazioni sulla base di riscontri effettuati dall'interno, elementi, questi, che il giudice potrebbe altrimenti acquisire soltanto nominando un consulente tecnico. Il professionista attestatore, pur non essendo un consulente del giudice, deve, pertanto, avere caratteristiche di indipendenza (significativamente rafforzate dalla sanzioni penali di cui all'articolo 236 bis, legge fallimentare) e professionalità tali da garantire una corretta attuazione del dettato normativo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Benché, nel concordato preventivo, al professionista attestatore sia demandato il compito di certificare la veridicità dei dati forniti dall'imprenditore e di esprimere una valutazione in ordine alla fattibilità del piano dallo stesso proposto, occorre precisare che il controllo del giudice su questi aspetti non è di secondo grado, destinato cioè a realizzarsi soltanto sulla completezza e congruità logica della motivazione offerta dal professionista anche sotto il profilo del collegamento effettivo tra i dati riscontrati ed il giudizio espresso; il giudice può, infatti, discostarsi dal giudizio espresso dal professionista, così come potrebbe fare a fronte di non condivise valutazioni di un suo ausiliario. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Premesso che la fattibilità del piano di concordato non deve essere confusa con la convenienza della proposta (vale a dire con il giudizio di merito certamente sottratto al tribunale e riservato ai creditori), occorre precisare che la fattibilità, intesa come una prognosi circa la possibilità di realizzazione della proposta nei termini prospettati, implica una ulteriore distinzione tra fattibilità giuridica e fattibilità economica. La verifica della fattibilità giuridica spetta sicuramente al giudice, il quale dovrà esprimere un giudizio negativo sull'ammissibilità della proposta quando le sue modalità attuative risultino incompatibili con norme inderogabili. È, invece, di competenza esclusiva dei creditori il giudizio in ordine alla fattibilità economica del concordato, posto che questa valutazione consiste in un giudizio prognostico che comporta margini di opinabilità e possibilità di errore che si traducono inevitabilmente in un fattore di rischio per i soggetti interessati; è quindi ragionevole, in coerenza con l'impianto generale dell'istituto del concordato preventivo, che di tale rischio si facciano esclusivo carico i creditori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Allo scopo di individuare i margini di intervento del giudice nell'ambito a lui riservato della valutazione della fattibilità giuridica del concordato, occorre individuare la causa concreta del procedimento di concordato sottoposto al suo esame, intendendosi per causa concreta le modalità attraverso le quali, per effetto ed in attuazione della proposta del debitore, le parti del procedimento intendono realizzare la composizione dei rispettivi interessi. Poiché, tuttavia, il legislatore non ha inteso predeterminare il contenuto della proposta e non è, quindi, possibile stabilire con una previsione generale ed astratta i margini dell'intervento del giudice, si dovrà tener conto delle concrete modalità proposte dal debitore per la composizione della propria esposizione debitoria, fermo restando che la proposta di concordato deve necessariamente avere ad oggetto il superamento della crisi e la soddisfazione in qualche misura dei creditori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nel concordato preventivo, il controllo del giudice sulla fattibilità del concordato deve essere effettuato verificando l'idoneità della documentazione prodotta (per la sua completezza e regolarità) a corrispondere alla funzione che le è propria di fornire elementi di giudizio ai creditori, sia accertando la fattibilità giuridica della proposta (si pensi, a titolo esemplificativo, alla cessione di beni altrui), sia infine valutando l'effettiva idoneità di quest'ultima ad assicurare il soddisfacimento della causa della procedura consistente nella regolazione della crisi e nella soddisfazione almeno parziale dei creditori nel rispetto dei termini di adempimento previsti, profilo, quest'ultimo, che incide sulla valutazione della proposta nel suo complesso e di conseguenza sul giudizio di fattibilità del concordato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nel concordato preventivo con cessione dei beni, non rientra nell'ambito del giudizio di fattibilità esercitabile dal giudice un sindacato sull'aspetto pratico ed economico della proposta e, quindi, sulla correttezza della indicazione della misura di soddisfacimento percentuale offerta ai creditori. In questo tipo di concordato, infatti, la percentuale di pagamento eventualmente prospettata non è vincolante, non essendo prescritta da alcuna disposizione ed essendo al contrario sufficiente l'impegno a mettere a disposizione dei creditori i beni dell'imprenditore liberi da vincoli ignoti che ne impediscono la liquidazione o ne alterino apprezzabilmente il valore, fatta ovviamente salva la possibilità che il debitore assuma una specifica obbligazione in tal senso. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Affinché i creditori possano esprimere il giudizio loro riservato sulla convenienza economica della proposta di concordato, concorrendo così a garantire il giusto esito della procedura, è necessario che essi ricevano una puntuale informazione circa i dati, le verifiche interne e le connesse valutazioni, incombenti, questi, che assumono un ruolo centrale nello svolgimento della procedura ed ai quali debbono provvedere dapprima il professionista attestatore (rispetto al quale il d.l. 83 del 2012, oltre a sottolinearne la necessaria indipendenza, ha introdotto pesanti sanzioni nel caso di falsità nelle attestazioni o nelle relazioni), in funzione dell'ammissibilità al concordato, e successivamente il commissario giudiziale prima dell'adunanza dei creditori ai fini del voto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




Massimario, art. 28 l. fall.

Massimario, art. 160 l. fall.

Massimario, art. 161 l. fall.

Massimario, art. 162 l. fall.

Massimario, art. 163 l. fall.

Massimario, art. 172 l. fall.

Massimario, art. 180 l. fall.

Massimario, art. 182 l. fall.

Massimario, art. 236bis l. fall.


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