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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8426 - pubb. 30/01/2013.

Leasing e fallimento, distinzione tra leasing traslativo e finanziario e applicabilità al rapporto risolto prima dell’inizio della procedura


Tribunale di Vicenza, 18 Settembre 2012. Est. Limitone.

Fallimento – Stato passivo – Opposizione – Rivendiche – Leasing – Scioglimento – Anteriore o coevo al fallimento – Vendita a rate con riserva di proprietà – Inapplicabilità – Nuova disciplina – Applicabilità, anche per analogia legis (artt. 72, 72quater, 73 l.f.; art. 1526 c.c.).

Fallimento – Stato passivo – Opposizione – Rivendiche – Leasing – Scioglimento – Anteriore al fallimento.


Con l’art. 72 quater l.f. non è più praticabile la distinzione tra leasing traslativo e leasing finanziario, che porterebbe ad applicare al primo l’art. 1526 c.c. (norma che regola la risoluzione della vendita a rate con riserva di proprietà), anche considerando che, per la vendita con riserva di proprietà è oggi prevista una apposita norma (art. 73 l.f.), per cui le due fattispecie non sono più sovrapponibili. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
 
L’art. 72quater l.f. si applica analogicamente anche al leasing sciolto prima del fallimento. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Massimario, art. 72quater l. fall.


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