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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8496 - pubb. 11/02/2013.

Risoluzione del contratto di locazione finanziaria e regolamento delle reciproche pretese; leasing operativo e segnalazione in centrale rischi


Tribunale di Milano, 16 Gennaio 2013. Est. Ricciardi.

Locazione finanziaria - Risoluzione del contratto - Restituzione del bene - Detrazione dal credito della concedente del ricavato dalla vendita del bene.

Centrale rischi - Rischi a scadenza - Leasing operativo.


Nell'ipotesi di risoluzione per inadempimento del contratto di locazione finanziaria tra soggetti in bonis, il credito della concedente, costituito dai canoni scaduti alla data di risoluzione e dalla relativa penale contrattuale, dovrà essere decurtato dal corrispettivo eventualmente ricavato dalla rivendita a terzi dei beni. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nella circolare della Banca d'Italia avente ad oggetto le "Istruzioni per gli intermediari creditizi" sono indicati tra i "rischi a scadenza" anche quelli rinvenienti dalla categoria del "leasing"; in assenza di ulteriori specificazioni o restrizioni si deve, pertanto, ritenere che in detta categoria rientri a pieno titolo anche il leasing operativo, in considerazione della (parziale) analogia di struttura con il leasing finanziario. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Marzio Remus


Massimario, art. 72quater l. fall.


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