Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8565 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Busto Arsizio, 11 Febbraio 2013. .


Concordato preventivo con riserva - Sospensione dei contratti bancari - Scopo di evitare la compensazione dei crediti degli istituti con le somme versate sui conti correnti - Ammissibilità.



A fronte della presentazione di una domanda di concordato preventivo con riserva è possibile disporre la sospensione dei contratti bancari allo scopo di evitare che gli istituti di credito pongano in compensazione i propri crediti verso la ricorrente con le somme che affluiscono sui relativi conti correnti, con conseguente lesione della par condicio creditorum ed in contrasto con i principi stabiliti dagli articoli 168 e 169, legge fallimentare. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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