Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8604 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Terni, 26 Febbraio 2013. .


Concordato preventivo e dichiarazione di fallimento - Rapporto tra i due procedimenti - Favore per la soluzione concordataria - Ipotesi in cui il tribunale può impedire al debitore di coltivare la domanda di concordato.



In tema di rapporti tra procedimento per dichiarazione di fallimento e di concordato preventivo, va osservato che il tribunale può precludere al debitore la facoltà (ampiamente riconosciuta - ed oggi anzi incentivata - dall’ordinamento) di coltivare l’ammissione al concordato preventivo, dando invece la precedenza all’istanza di fallimento proposta dal creditore (o dal p.m.), solo laddove la domanda di ammissione a concordato preventivo, alternativamente: i) non sia rituale e completa, ai sensi degli artt. 160 e 161 L.Fall.; ii) configuri una evidente forma di abuso dello strumento concordatario, anche attraverso condotte penalmente sanzionabili (ad es. bancarotta fraudolenta per distrazione, ex art. 216 n. 1 L.Fall., ovvero bancarotta semplice ex art. 217 n. 3 e 4 L.Fall., per aver compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento, ovvero aggravato il proprio dissesto astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento); iii) pregiudichi, definitivamente e in concreto, una più proficua liquidazione fallimentare, in danno della massa dei creditori (ad es. per il consolidamento di un’ipoteca, o la maturazione medio tempore della prescrizione di eventuali azioni di massa esperibili dal curatore). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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