Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8605 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Terni, 26 Febbraio 2013. .


Concordato preventivo con riserva - Rapporto con il procedimento per dichiarazione di fallimento - Favore per la soluzione concordataria - Margine di discrezionalità del tribunale limitato all'interno di una forbice temporale predeterminata.



Il favore del legislatore per la soluzione concordataria rispetto a quella della dichiarazione di fallimento si manifesta in modo ancora più marcato nel concordato con riserva, nell'ambito del quale il debitore può beneficiare di un apposito spatium deliberandi anche nell'ipotesi in cui sia già pendente un procedimento prefallimentare. Il tribunale, infatti conserva margini di discrezionalità solo all'interno di una forbice temporale predeterminata, posto che il sistema normativo delineato dall'articolo 161 L.Fall. si limita a prevedere una contrazione da 120 a 60 giorni del termine massimo da fissare in prima battuta al debitore che presenti domanda di concordato con riserva, senza escludere la possibilità di una successiva proroga di ulteriori 60 giorni. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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