Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8638 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Terni, 28 Dicembre 2012. .


Concordato preventivo con riserva - Richiesta di autorizzazione a conferire incarichi professionali per l'assistenza della procedura, la redazione del piano e della relazione del professionista attestatore - Atto di straordinaria amministrazione - Esclusione.



Deve essere respinta la domanda con la quale il debitore, già ammesso alla procedura di concordato preventivo con riserva ex articolo 161, comma 6, L.F., chiede l'autorizzazione, ai sensi del settimo comma della citata norma, a conferire incarico professionale a determinati avvocati per la redazione del piano e della proposta di concordato preventivo e per la assistenza e consulenza della società concordataria in tutte le fasi procedurali, nonché ad altro professionista per la redazione della relazione attestata di cui all'articolo 161, comma 3, L.F. Gli atti in questione devono, infatti, essere considerati di ordinaria amministrazione, in quanto addirittura necessari per lo svolgimento della procedura di concordato, sia sotto il profilo della consulenza ed assistenza del debitore nella predisposizione del piano e della proposta concordataria di cui si intende chiedere l’omologazione, sia per l’attestazione prescritta dall’art. 161, comma 3, L.F. Nessuna autorizzazione è, pertanto, dovuta, ai sensi dell’art. 161 co. 7 L.F., anche sotto il profilo della “urgenza” che ivi connota gli atti di straordinaria amministrazione, a conferma che essa non può riguardare atti normativamente previsti per l’ordinario iter concordatario, salvo che essi, per una sproporzionata incidenza sul patrimonio del debitore, finiscano per inciderne oltremisura l’integrità. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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