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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8698 - pubb. 26/03/2013.

Provvedimenti cautelari in sede prefallimentare e applicazione delle norme del modello cautelare uniforme; holding personale di coordinamento di gruppo di imprese


Tribunale di Torre Annunziata, 18 Marzo 2013. Est. Penta.

Procedimento per dichiarazione di fallimento - Provvedimenti cautelari o conservativi - Norme del modello cautelare uniforme - Applicabilità.

Procedimento cautelare - Decreto reso inaudita altera parte - Reclamabilità.

Procedimento cautelare - Reclamo avverso provvedimento reso dal tribunale in forma collegiale - Competenza della medesima sezione dello stesso tribunale in diversa composizione.

Fallimento - Giudizi promossi dal curatore - Incompatibilità del giudice delegato che li abbia autorizzati.

Procedimento per dichiarazione di fallimento - Provvedimenti cautelari o conservativi - Provvedimento reso inaudita altera parte - Fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ex art. 669 sexies - Rinvio all'udienza prefallimentare per la modifica o revoca del provvedimento - Esclusione.

Holding personale costituente impresa commerciale attraverso l'organizzazione e coordinamento di gruppo di imprese - Configurabilità.

Società di fatto capogruppo di imprese - Organizzazione imprenditoriale autonoma rispetto alle singole imprese controllate - Economicità aggiuntiva direttamente riferibile all'attività di direzione e controllo - Necessità.


Ai provvedimenti cautelari ex art. 15, comma 8, l. fall. si applicano le norme del modello cautelare uniforme per quanto compatibili. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)

Anche se l’art. 669 terdecies c.p.c. ai fini della reclamabilità fa espresso riferimento alla “ordinanza” va comunque accordata una forma di tutela in caso di decreto reso “inaudita altera parte”. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)

La competenza a decidere sul reclamo ad un provvedimento cautelare reso dal tribunale in composizione collegiale appartiene alla medesima sezione dello stesso tribunale in diversa composizione, come si deduce dalla sentenza della Corte costituzionale n. 421 del 27 dicembre 1996. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)

Il giudice delegato a norma dell’art. 25, comma, 2 l. fall. non può trattare i giudizi che ha autorizzato, a maggior ragione in assenza di una previa approvazione del programma di liquidazione. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)

In caso di provvedimento cautelare ex art. 15, comma 8, l. fall., reso dal Tribunale inaudita altera parte, è necessario fissare  ex art. 669 sexies, comma 2, c.p.c., l’udienza di verifica entro un termine non superiore a 15 giorni, assegnando un termine di otto giorni per la notifica del ricorso unitamente al pedissequo decreto. Anche se sulla base dell’erronea interpretazione dell’art. 15, comma 8, l. fall., si volesse rinviare all’udienza prefallimentare, per la conferma o revoca del provvedimento cautelare, andrebbero comunque rispettati i termini rigorosi prescritti dall’art. 669 sexies, comma 2, c.p.c. onerando la curatela ricorrente della notifica dell’istanza e del decreto fissando all’uopo un determinato termine. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)

E’ configurabile una holding di tipo personale costituente impresa commerciale suscettibile di fallimento, quando questa agisca in nome proprio per il perseguimento di un risultato economico  ottenuto attraverso l’attività svolta, professionalmente, con l’organizzazione e il coordinamento dei fattori produttivi relativi al proprio gruppo di imprese. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)

L’accertamento circa l’esistenza di una società di fatto che svolga il ruolo di capogruppo di altre imprese “palesi” non può prescindere dalla verifica della compresenza, in capo ad essa s.d.f., di un’organizzazione imprenditoriale autonoma rispetto alle singole società che si ipotizzano controllate e di una economicità aggiuntiva da intendersi come produzione di un plusvalore direttamente riferibile all’attività di direzione e controllo. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò


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