Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8730 - pubb. 03/04/2013

Controllo del tribunale sulla completezza e coerenza delle informazioni contenute nella proposta di concordato; contenuto della relazione del professionista con particolare riferimento ai crediti e alle proposte di acquisto

Tribunale Monza, 22 Gennaio 2013. Est. Silvia Giani.


Concordato preventivo - Controllo del tribunale nella fase di ammissione - Adeguatezza delle informazioni - Completezza e coerenza.

Concordato preventivo - Attestazione del professionista - Veridicità dei dati aziendali e di fattibilità del piano - Indicazione delle verifiche svolte - Corrispondenza ai principi contabili - Valutazione dei crediti e delle proposte di acquisto.



È compito del tribunale esercitare un controllo nella fase di ammissione sull’adeguatezza delle informazioni contenute nella proposta di concordato preventivo nel duplice senso della completezza e della coerenza rispetto alla proposta. A tale fine, il tribunale verifica l’adeguatezza quantitativa dei dati, la coerenza rispetto ad essi del piano sotteso alla proposta di concordato nonché l’adeguatezza logico-informativa dell’attestazione, indagando se il professionista abbia svolto concretamente il ruolo ad esso affidato dalla legge. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il professionista attestatore deve formulare un giudizio di veridicità dei dati aziendali e di fattibilità del piano di concordato preventivo. La verifica dei dati forniti dall’impresa deve essere concreta, la motivazione del giudizio di fattibilità deve essere adeguata, completa e coerente con la motivazione. Il professionista attestatore dovrà specificare quali verifiche abbia svolto onde appurare la fondatezza e corrispondenza ai principi contabili dei dati messi a sua disposizione, quali verifiche abbia compiuto in ordine all’esistenza ed all’ammontare dei debiti e a fondamento della valutazione di esigibilità dei crediti, nonché quali concrete valutazioni di fattibilità del piano abbia compiuto. Con specifico riferimento ai crediti, dovrà indicare i criteri di valutazione degli stessi e le ragioni che inducano a non svalutarli,  dovrà verificare se siano stati emessi dei protesti nei confronti delle società creditrici, quali siano le date di anzianità dei crediti, le condizioni finanziarie patrimoniali, se i creditori siano soggetti in difficoltà o in procedura concorsuale, se vi siano stati tentativi di recupero e se i crediti siano contestati. Con riferimento alle proposte pervenute, l’attestatore dovrà accertare la genuinità, veridicità e la serietà di un’eventuale proposta irrevocabile d’acquisto di un cespite aziendale contenuta nel piano di cui all’art. 160 l. f. Riferendo inoltre quali concrete valutazioni di fattibilità del piano abbia compiuto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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