Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8769 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Benevento, 10 Ottobre 2012. .


Concordato preventivo - Concordato con cessione dei beni - Nomina del liquidatore giudiziale - Professionista mandatario della società e dei suoi organi sociali - Espressione di interessi specifici dalla mandante - Incompatibilità ex art. 28 L.F.



Un professionista mandatario della società in concordato e dei suoi organi sociali è espressione degli interessi specifici della propria mandante, non potendo, pertanto, ritenersi assolto il prerequisito della terzietà stabilito dal citato art. 28 L.F, condizione indefettibile per l’espletamento delle funzioni dell’organo di liquidazione giudiziale. Nell’ottica del cd. “contratto di concordato” (cfr. Cassazione civile, sez. I , 23 giugno 2011, n. 13818) un professionista già mandatario della società è oggettivamente portatore di interessi riferibili ad una sola delle parti del “contratto” de quo. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)


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