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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9019 - pubb. 29/05/2013.

Terzietà e imparzialità del giudice prefallimentare e segnalazione al pubblico ministero della notitia decoctionis


Cassazione Sez. Un. Civili, 18 Aprile 2013, n. 9409. Est. Piccininni.

Dichiarazione di fallimento - Segnalazione al pubblico ministero proveniente nel corso di un procedimento prefallimentare - Significato letterale della disposizione - Previsioni di limiti alla segnalazione proveniente dal giudice della istruttoria prefallimentare - Esclusione.

Dichiarazione di fallimento - Trasmissione degli atti al pubblico ministero da parte del giudice prefallimentare - Contenuto decisorio - Esclusione - Violazione dei principi di terzietà e imparzialità del giudice - Esclusione.

Dichiarazione di fallimento - Potere di iniziativa del pubblico ministero su segnalazione del giudice di un procedimento civile - Intento di favorire un ampio flusso informativo alla procura della Repubblica - Interesse pubblico alla tempestiva instaurazione di una procedura concorsuale - Sussistenza.


La formulazione di carattere generale della norma di cui all'articolo 7, L.F., nella parte in cui prevede il potere di iniziativa del pubblico ministero per la dichiarazione di fallimento anche nell'ipotesi in cui l'insolvenza risulti dalla segnalazione proveniente dal giudice che l’abbia rilevata nel corso di un procedimento civile, riconduce il potere di iniziativa del pubblico ministero alla detta segnalazione senza la previsione di eccezioni nè limiti di sorta e non consente dunque di escludere dalla relativa previsione le eventuali segnalazioni effettuate nell'ambito di procedure prefallimentari, le quali certamente rientrano nel novero dei procedimenti civili. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La trasmissione degli atti al pubblico ministero della "notitia decoctionis" effettuata dal giudice fallimentare non ha alcun contenuto decisorio, nemmeno come esito di una deliberazione sommaria, il che esclude qualsiasi coincidenza tra il contenuto della segnalazione al pubblico ministero e l'oggetto della successiva istruttoria conseguente all'iniziativa di quest'ultimo. In tale ipotesi, non è, quindi, neppure astrattamente configurabile una violazione dei principi di terzietà e imparzialità del giudice, intesi come sua equidistanza dall'oggetto del giudizio e dalle parti, anche perché l'iniziativa del pubblico ministero è del tutto autonoma ed è conseguente alla sua libera determinazione ed altrettanto libero ed autonomo risulta il successivo giudizio del tribunale immesso in un nuovo e diverso procedimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La ratio della disposizione di cui all'articolo 7, n. 2 L.F., la quale prevede il potere del pubblico ministero di proporre istanza di fallimento quando l'insolvenza risulti dalla segnalazione del giudice che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento civile, deve essere individuata nell'intento di favorire quanto più possibile un ampio flusso informativo alla Procura della Repubblica in ragione dell'interesse pubblico alla tempestiva instaurazione di una procedura concorsuale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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