Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9048 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Bassano del Grappa, 28 Maggio 2013. .


Concordato preventivo - Liquidazione dell'attivo - Pagamento dei creditori - Procedura di verificazione dei crediti - Esclusione - Facoltà del liquidatore di modificare le proprie valutazioni in ordine all'esistenza, consistenza e rango dei crediti - Sussistenza.



Le norme che disciplinano il concordato preventivo non prevedono, diversamente da quanto accade per il fallimento, una procedura di verificazione dei crediti concorsuali. E’, quindi sempre possibile per il liquidatore modificare le proprie valutazioni in ordine all'esistenza, alla consistenza e al rango chirografario o privilegiato dei singoli crediti (Cass. 6859/1995) e il creditore che non concordi con le valutazioni del liquidatore può rivolgersi nelle forme ordinarie all'autorità giudiziaria per far accertare il proprio credito in contraddittorio con la procedura concorsuale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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