Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9198 - pubb. 01/07/2013

Assoggettabilità di ente ecclesiastico a procedura concorsuale

Tribunale Roma, 30 Maggio 2013. Est. Lucia Odello.


Amministrazione straordinaria - Ammissione - Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico - Sindacato del giudice ordinario - Limiti.

Procedure concorsuali - Assoggettabilità di un ente ecclesiastico - Svolgimento di attività commerciale organizzata in forma di impresa sul territorio italiano.

Giurisdizione italiana - Immunità - Chiesa cattolica - Natura eccezionale dell'immunità - Atti che siano espressione diretta dell'esercizio della potestà d'imperio di altro ente sovrano.



L'atto di ammissione di un’impresa alla procedura di amministrazione straordinaria è assunto con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, la cui legittimità non è sindacabile dal giudice ordinario, a meno che l'atto in questione sia stato emesso dal Ministro in carenza assoluta di potere. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Ciò che rileva allo scopo di ritenere l'assoggettabilità di un ente ecclesiastico ad una procedura concorsuale disciplinata dalla legge italiana è il reale ed effettivo svolgimento di attività commerciale organizzata in forma di impresa sul territorio italiano e, dunque, l'instaurazione di rapporti a contenuto patrimoniale con altri soggetti la cui disciplina è regolata dal diritto italiano, posto che ogni debitore che svolge attività imprenditoriale sul territorio italiano è soggetto all'accertamento dello stato di insolvenza, salvo che sussistano specifiche ipotesi di immunità dalla giurisdizione italiana. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L'immunità dalla giurisdizione italiana della Chiesa Cattolica o degli enti che ne sono legittima emanazione secondo l'ordinamento canonico ha carattere eccezionale e può riguardare solo atti che siano espressione diretta dell'esercizio della potestà d'imperio di altro ente sovrano ovvero emanati dal soggetto quale ente sovrano e ciò alla luce della corretta interpretazione dell'articolo 11 del trattato tra la Santa sede e l'Italia del 1929 e della norma consuetudinaria di diritto internazionale “par in parem non habet jurisdictionem”, recepita nell'ordinamento italiano attraverso l'articolo 10 della Costituzione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)



Il testo integrale


 


Testo Integrale