Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9459 - pubb. 01/07/2010

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Appello Catanzaro, 22 Luglio 2013. .


Ricorso di fallimento – Requisiti dimensionali art. 1 l. fall. – Interpretazione – Sussistenza.



Il nuovo testo dell’art. 1 l. fall., dopo il decreto correttivo del 2007, ha tra l’altro previsto, in primo luogo, che i ricavi lordi vengano considerati nel loro valore assoluto e non quale media degli “ultimi tre anni”; inoltre, diversamente dal testo precedente, il nuovo testo fa riferimento ai “tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento”. La norma individua espressamente, il momento dal quale far decorrere a ritroso i tre anni di esercizio, nella data di deposito dell’istanza di fallimento. A seguito del correttivo, la norma non opera alcun distinguo per cui i tre anni di esercizio vadano computati a ritroso dalla data di presentazione dell’istanza di fallimento anche con riferimento alle società che abbiano cessato l’attività o siano state poste in liquidazione e non dal precedente momento di conclusione di fatto dell’attività. Relativamente al requisito dell’ammontare dei debiti di cui alla lettera c) dell’attuale art. 1 l. fall., non è stata prevista dal legislatore la limitazione a ritroso di un periodo di limitazione dell’indagine, essendo l’indebitamento un dato che prescinde da qualsiasi periodicità. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)


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