Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9531 - pubb. 07/10/2013

Sospensione dei contratti in corso: non è necessaria la convocazione del contraente in bonis quando vi sono particolari ragioni di urgenza

Tribunale Udine, 25 Settembre 2013. Est. Zuliani.


Concordato preventivo - Concordato con riserva - Sospensione dei contratti in corso di esecuzione - Ammissibilità.

Concordato preventivo - Sospensione dei contratti in corso di esecuzione - Strumento per salvaguardare contratti utili alla soluzione della crisi.

Concordato preventivo - Sospensione dei contratti in corso di esecuzione - Audizione del contraente in bonis - Obbligatorietà - Esclusione - Incompatibilità con l'urgenza della decisione.



Non è incompatibile con la domanda di concordato preventivo con riserva la sospensione dei contratti in corso di esecuzione di cui all'articolo 169 bis L.F. qualora la richiesta contenga elementi di fatto e di diritto sufficienti a consentire al tribunale di apprezzare l'utilità della sospensione dei contratti rispetto al contenuto della proposta e del piano in corso di definizione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La sospensione del contratto in corso di esecuzione prevista dall'articolo 169 bis L.F. è uno strumento idoneo ad evitare, per il periodo di tempo concesso, la risoluzione dei contratti che non siano già stati risolti in precedenza. (Nel caso di specie, la sospensione del contratto di locazione di immobili è stata ritenuto strumento idoneo alla conservazione del rapporto per il tempo necessario alla cessione del ramo di azienda). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L'articolo 169 bis L.F., in tema di sospensione dei contratti in corso di esecuzione nel concordato preventivo, non prescrive che il giudice debba necessariamente sentire il contraente in bonis, la cui convocazione potrebbe rivelarsi incompatibile con l'urgenza della decisione da assumere. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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