Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9584 - pubb. 28/07/2012

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Cassazione civile, sez. I, 26 Luglio 2012. .


Concordato preventivo - Approvazione - Omologazione - In genere - Controllo sulla regolarità della procedura - Assenza di violazioni di legge - Indagine del tribunale - Doverosità - Crediti oggetto di contestazione giudiziale - Inserimento di tali crediti in apposita classe - Funzione informativa essenziale per l'intero ceto creditorio - Configurabilità - Ragioni - Fattispecie.



In tema di concordato preventivo, la sussistenza di crediti oggetto di contestazione giudiziale non preclude il loro doveroso inserimento in una delle classi omogenee previste dalla proposta, ovvero in apposita classe ad essi riservata, assolvendo tale adempimento , ricadente sul debitore ed oggetto di controllo critico sulla regolarità della procedura assolto direttamente dal tribunale, ad una fondamentale esigenza di informazione dell'intero ceto creditorio: da un lato, infatti, tale omissione pregiudicherebbe gli interessi di coloro che al momento non dispongono ancora dell'accertamento definitivo dei propri diritti (ma che possono essere ammessi al voto, ex art. 176 legge fall., con previsione di specifico trattamento per l'ipotesi che le pretese siano confermate o modificate in sede giurisdizionale), e, dall'altro, essa altererebbe le previsioni del piano di soddisfacimento degli altri creditori certi, non consentendo loro di esprimere valutazioni prognostiche corrette e di atteggiarsi in modo pienamente informato circa il proprio voto. (Fattispecie relativa a crediti erariali, oggetto di contestazione giudiziale e relativi a proposta di transazione fiscale non oggetto di adesione nel concordato preventivo da parte del creditore). (massima ufficiale)


Massimario Ragionato