Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9601 - pubb. 18/04/2015

Inidoneità della relazione del professionista attestatore e inammissibilità della proposta; natura discrezionale del potere di concessione del termine per integrare la proposta

Cassazione civile, sez. I, 25 Settembre 2013, n. 21901. Est. Magda Cristiano.


Concordato preventivo - Deliberazione ed omologazione - Controllo demandato al tribunale - Oggetto - Legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta concordataria - Ammissibilità - Contenuto e momenti di effettuazione - Accertamento della fattibilità economica e della convenienza dell'accordo della proposta - Esclusione - Causa concreta del piano - Rilevanza - Fattispecie.

Concordato preventivo - Proposta concordataria - Mancanza di rilievi del tribunale nell'udienza camerale ex art. 162 legge fall. - Facoltà del proponente di integrare la proposta - Sussistenza - Termine previsto da tale norma - Assegnazione - Mera facoltà.



In tema di concordato preventivo, il giudice deve controllare la legittimità del giudizio di fattibilità della proposta concordataria, competendo, invece, esclusivamente ai creditori la valutazione afferente la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti. Il menzionato controllo, da effettuarsi in tutte le fasi in cui si articola la procedura, si attua verificandosene l'effettiva realizzabilità della causa concreta, da intendersi come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, priva di contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento finalizzato, da un lato, al superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, e dall'altro, all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori. (Nella specie, relativa ad un concordato con cessione dei beni, la S.C. ha confermato il decreto impugnato la cui prognosi negativa in ordine all'esito della nuova proposta concordataria si fondava sulla ritenuta manifesta inadeguatezza ed illogicità della relazione dell'attestatore, che aveva omesso di spiegare perché un piano, fondato sulla cessione dei beni agli stessi soggetti che non erano stati in grado di acquistarli nel corso di un precedente concordato, potesse trovare realizzazione pochi mesi dopo l'esito negativo di quest'ultimo). (massima ufficiale)

La mancata formulazione da parte del giudice, nel corso dell'udienza camerale, di osservazioni critiche in ordine alla proposta concordataria non impedisce al proponente di richiedere, nel suo interesse, un termine per integrarla, in relazione ad eventuali profili di inammissibilità che potrebbero pur sempre emergere in sede di decisione, mentre l'art. 162, primo comma, legge fall. attribuisce al giudice un potere discrezionale, il cui omesso esercizio non necessita di motivazione, né è censurabile in sede di legittimità. (massima ufficiale)


Segnalazione dell'Avv. Cristina Scilla e dell'Avv. Arturo Pardi

Il testo integrale

(1) Dall'articolo "La giurisprudenza della Cassazione sul controllo di fattibilità del concordato preventivo dopo le Sezioni Unite del 2013" di Paola Vella:

Sostanzialmente in linea [con Cass. 27 maggio 2013, n. 13083, ndr] risulta Cass. 25 settembre 2013, n. 21901[1] ove, muovendo dall’assunto che il tribunale è tenuto a dichiarare l’inammissibilità della proposta di concordato, ex art. 162, comma 2, l. fall., qualora non ricorrano i presupposti di cui agli artt. 160, commi 1 e 2, e 161 l. fall. - tra i quali viene espressamente compresa la fattibilità del piano - si afferma che il controllo giudiziale sulla sua corretta formulazione (a garanzia di un’adeguata informazione dei creditori) si esplica attraverso l’esame critico della relazione del professionista, «verificando che l'attestazione di veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano medesimo non solo trovi puntuale riscontro nella documentazione allegata, ma sia sorretta da argomentazioni logiche, idonee a dar conto della congruità delle conclusioni assunte rispetto ai profili di fatto, oggetto di esame». Guardando poi alla fattispecie decisa, la conferma della «prognosi negativa del tribunale in ordine all’esito della nuova proposta» si fonda sul fatto che l’attestatore non si era «curato di spiegare perché un piano fondato sulla cessione dei medesimi assets ai medesimi soggetti che non erano stati in grado di acquistarli nel corso del precedente concordato, potesse trovare realizzazione a distanza di pochi mesi dall’esito negativo della prima procedura».

Se dunque, in astratto, viene ribadita l’impostazione delle Sezioni Unite - nel senso che, «mentre compete esclusivamente ai creditori sia il giudizio prognostico in ordine alla fattibilità economica del piano (ovvero in ordine alla verosimiglianza dell'esito prospettato dall'imprenditore) sia quello sulla convenienza della proposta, spetta al giudice il controllo di legalità del piano» - poi in concreto si finisce per ammette un vero e proprio sindacato giudiziale di merito, effettuato tenendo conto non solo dei riscontri documentali interni e della coerenza logica dell’attestazione, ma anche delle “condizioni al contorno” del momento concordatario, in una visione olistica che allarga l’orizzonte entro cui si esplica la verifica giudiziale sulla fattibilità.



[1] Pres. Rordorf, rel. Cristiano, reperibile in Giust. civ. Mass., 2013

 

 


 


Testo Integrale