Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10312 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Treviso, 11 Aprile 2014. .


Leasing immobiliare – Art. 1815, II comma c.c. – Divieto di cumulo del tasso corrispettivo e di quello moratorio ai fine della verifica del superamento del “tasso soglia”.



Se è vero che la verifica del rispetto della soglia di usura va estesa alla pattuizione del tasso di mora, con la conseguenza che ove detto tasso risultasse pattuito in termini da superare il tasso soglia la pattuizione del primo sarebbe nulla ex art. 1815, II comma, c.c., è anche vero che, al fine della verifica del rispetto del tasso soglia, non possono cumularsi il tasso corrispettivo e il tasso di mora. Si potrebbe parlare di cumulo usurario di interesse corrispettivo e di interesse di mora soltanto nel caso in cui, in presenza di ritardato pagamento,  il conteggio dell'interesse di mora sull'intera rata, comprensiva di interessi, sommato all'interesse corrispettivo, determinasse un conteggio complessivo di interessi che, rapportato alla quota capitale, si esprimesse in una percentuale superiore al tasso soglia, ipotesi, questa, di difficile verificazione. (Lorenzo Barbieri) (riproduzione riservata)