Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10776 - pubb. 01/07/2010

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Appello Venezia, 29 Maggio 2014. .


Concordato preventivo - Atti di straordinaria amministrazione nel periodo di pre-concordato - Individuazione al di là dell'elenco di cui all'art. 167 l.fall. - Oggettiva indoneità dell'atto ad incidere negativamente sul patrimonio del debitore - Dichiarazione di inammissibilità del concordato e pedissequa dichiarazione di fallimento - Revoca



L'individuazione degli atti di straordinaria amministrazione che, qualora posti in essere non autorizzati nella pendenza del termine ex art. 161, co. 6, l.fall., determinano l'improcedibilità del pre-concordato, al di là dell'elenco esemplificativo e non tassativo dell'art. 167, co. 2, l.fall., va effettuata tenendo conto che essi debbono, in genere, essere idonei a produrre effetti simili a quelli che producono gli atti espressamente elencati. Di modo che la concreta riconducibilità dell'atto in discussione alla categoria - generale ma residuale - degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione viene a dipendere dalla oggettiva idoneità dell'atto ad incidere negativamente sul patrimonio del debitore, pregiudicandone la consistenza o compromettendone comunque la capacità di soddisfare le ragioni dei creditori, alla cui tutela la misura della preventiva autorizzazione è predisposta. Va pertanto revocata la sentenza dichiarativa di fallimento ed il precedente decreto con cui sia stata dichiarata l'inammissibilità del pre-concordato, con rimessione degli atti al Tribunale per il prosieguo, là dove risulti che la debitrice non ha posto in essere un atto di straordinaria amministrazione non autorizzato, bensì un atto di ordinaria amministrazione inidoneo ad incidere negativamente sul patrimonio della stessa. (Marco De Cristofaro) (riproduzione riservata)


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