Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10820 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Monza, 05 Luglio 2011. .


Concordato preventivo - Convenienza della proposta e fattibilità del piano - Distinzione - Potere del tribunale di valutare la fattibilità del piano - Sussistenza.



In sede di omologazione, il tribunale può e deve verificare la persistenza delle condizioni di ammissibilità del concordato preventivo e quindi dell'attuabilità del piano. Premesso che i requisiti della convenienza e della fattibilità debbono essere tenuti distinti, si osserva, infatti, che mentre il legislatore ha "privatizzato" il requisito della convenienza, la cui valutazione è rimessa al solo ceto creditorio, giacché ha previsto espressamente che possa essere valutata dal tribunale solo a seguito di ricorso di un creditore appartenente ad una classe dissenziente, ha, invece, rimesso al tribunale, come ribadito dall'articolo 173, legge fallimentare, la valutazione dei requisiti di ammissibilità e quindi anche della fattibilità del concordato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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