Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10912 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Venezia, 27 Marzo 2014. .


Concordato preventivo - Sospensione dei contratti in corso di esecuzione - Ratio - Autorizzazione al compimento di atti di straordinaria amministrazione nel concordato con riserva - Autorizzazione al pagamento di crediti anteriori nel concordato in continuità - Tutela del contraente in bonis dall’inadempimento del debitore - Esclusione - Funzionalità e strumentalità al modulo concordatario



La ratio sottesa alla disciplina introdotta dall’articolo 169 bis L.F. appare comune a quella che caratterizza le autorizzazioni al compimento di atti urgenti di straordinaria amministrazione di cui all’articolo 161, comma 7, L.F., e, nel concordato con continuità aziendale, dei pagamenti di crediti anteriori, ratio, la quale consiste nel favore per l’accesso al concordato e nella protezione della fase preparatoria del piano, anche con sacrificio degli interessi dei singoli creditori concordatari. La prospettiva del nuovo strumento introdotto dal legislatore non appartiene, infatti, alla sfera della tutela del contraente in bonis dall’inadempimento del debitore in crisi, bensì a quella della sua funzionalità e strumentalità al modulo concordatario prescelto da quest’ultimo ed è questo il criterio guida cui deve essere improntata l’attività del tribunale nell’esercizio del potere autorizzatorio. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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