Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11749 - pubb. 01/07/2010

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Appello Venezia, 26 Novembre 2014. .


Concordato preventivo - Disciplina dei contratti in corso di esecuzione di cui all'articolo 169 bis L.F. - Ratio - Liberazione dell'imprenditore da un rapporto contrattuale divenuto superfluo o eccessivamente oneroso - Efficacia esclusivamente per le prestazioni future



La ratio ispiratrice della disciplina che consente lo scioglimento o la sospensione dei contratti in corso di esecuzione nel concordato preventivo rappresenta un'equilibrata soluzione di compromesso fra le esigenze dell'imprenditore in crisi e il sacrificio imposto al contraente in bonis; essa è, infatti, individuabile nella volontà di attribuire al debitore che propone il concordato la facoltà di far venir meno un rapporto contrattuale per il prosieguo del rapporto, in modo da liberarlo dall'esecuzione della prestazione divenuta superflua o eccessivamente onerosa a fronte della rinuncia alla prestazione a suo favore. La disciplina può, pertanto, trovare applicazione solamente con riferimento alle prestazioni future e non alle pregresse, poiché, diversamente opinando, si consentirebbe all'imprenditore un beneficio indiscriminato e privo di ragionevolezza, soprattutto avuto riguardo all'interesse di una controparte che ha già adempiuto agli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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