Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12311 - pubb. 25/03/2015

Negoziazione assistita: il Pm non autorizza. Cosa può fare il Presidente?

Tribunale Torino, 15 Gennaio 2015. .


Negoziazione Assistita – Art. 6 Legge 162 del 2014 – Convenzione di negoziazione assistita conclusa dai genitori – Richiesta di autorizzazione al Pubblico Ministero – Diniego – Trasmissione dell’accordo al Presidente del Tribunale – Ruolo e poteri del Presidente



In materia di negoziazione assistita ex art. 6 Legge 162 del 2014, a seguito della mancata autorizzazione del Pm, il Presidente, convocate le parti, può solo invitare le stesse ad adeguarsi ai rilievi del Pubblico Ministero. Ciò perché la via della negoziazione assistita è una fattispecie, di nuova creazione, “integralmente” alternativa al procedimento giurisdizionale. Laddove le parti non intendano adeguarsi ai rilievi del Pm, il Presidente deve limitarsi ad un “non autorizza”, giacché nessuna “conversione” in altro genere di procedimento risulta ammissibile. Trasmesso l’accordo (non autorizzato) dal Procuratore della Repubblica, il Presidente fissa, dunque udienza, consentendo peraltro alle parti -qualora ritengano di non aderire pienamente ai rilievi effettuati dal PM unitamente al rigetto della autorizzazione o, in conseguenza di essi, intendano apportare significative modifiche alle clausole dell’accordo- di depositare in tempo utile ricorso per separazione consensuale ovvero ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio, o ancora per la modifica delle condizioni di separazione o divorzio. Così procedendo, qualora le parti non depositino alcun ricorso e, comparendo avanti al Presidente, dichiarino di aderire pienamente ai rilievi effettuati dal Pubblico Ministero, l’accordo potrà esser autorizzato dal Presidente (di conseguenza restando nell’alveo della “degiurisdizionalizzazione” di cui alla L. n. 162/14).  Qualora invece le parti depositino un ricorso ex art. 711 cpc, ovvero ex art. 4 comma 16 L. div. o ancora ex art. 710 cpc, l’ “accordo” raggiunto a seguito di negoziazione assistita dovrà intendersi implicitamente rinunciato (vale a dire che nessuno comparirà all’udienza, ovvero, alla stessa, le parti dichiareranno di rinunziarvi espressamente) e il relativo fascicolo sarà archiviato a seguito di una pronuncia di “non luogo a provvedere”, mentre un nuovo procedimento, “giurisdizionale”, con le relative domande e regolarmente iscritto al ruolo con nuovo fascicolo consentirà o la fissazione di udienza davanti al Collegio se si tratti di divorzio o procedimento ex art. 710 cpc p art. 9 L. div. -con successiva emissione di una pronuncia da parte di detto organo giudicante- ovvero, qualora si tratti di ricorso per separazione personale, che, all’udienza fissata avanti al Presidente ex art. 6 DL n. 132/14 convertito con modificazioni dalla L. n. 162/14, si proceda tanto alla archiviazione dell’accordo quanto, allo svolgimento di udienza ex art. 711 cpc che verrà fissata alla stessa data e stessa ora sulla base del ricorso già presentato. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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