Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12827 - pubb. 15/06/2015

Legittimazione del fallimento ad agire per l'accertamento di un diritto reale altrui e rapporto con la domanda svolta dal creditore o rivendicante in sede di accertamento del passivo

Tribunale Monza, 05 Maggio 2015. Est. Crivelli.


Legittimazione del fallimento ad agire per l'accertamento di un diritto reale altrui - Rapporto con analoga controversia in sede di accertamento del passivo - Litispendenza - Esclusione - Pregiudizialità - Sospensione



Il fallimento è legittimato ad agire in giudizio per accertare l’insussistenza di un diritto reale altrui purché ciò avvenga prima dell’istanza di insinuazione al passivo. In tal caso, tra i due procedimenti (quello ordinario e quello endofallimentare, nella specie in fase di opposizione ex art. 98 l.f.) non può sussistere una relazione di litispendenza per la diversità di petitum posto che quello del giudizio camerale di cui all’art.98 consiste nell’accertamento del diritto dei creditori (o dei titolari di diritti reali) a partecipare alla distribuzione dell’attivo fallimentare (o ad ottenere la restituzione dei beni in possesso del fallimento). Peraltro, ove sussista un rapporto di pregiudizialità, e il giudizio ordinario sia già stato definito in primo grado, può trovare applicazione la sospensione discrezionale prevista dall’art. 337, comma 2, c.p.c.. (Alberto Crivelli) (riproduzione riservata)


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