Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13096 - pubb. 20/07/2015

Importante decisione

Tribunale Torino, 05 Giugno 2015. Est. Audisio.


Minori – Affari di primaria importanza – Residenza abituale del minore – Scelta della residenza – Decisione dei genitori – Accordo – Necessità – Sussiste – Eccezione – Affidamento esclusivo cd. Rafforzato

Separazione – Conflitto genitoriale – Richiesta del genitore collocatario di trasferirsi in altro luogo con i figli – Dissenso del genitore non collocatario – Decisione del giudice – Idoneità genitoriale di entrambe le figure – Criteri risolutivi – Conservazione del pregresso regime di convivenza dei figli – Sussiste



Nell’ambito della recente riforma del diritto di famiglia e, più in particolare, della disciplina della filiazione, introdotta dalla legge n. 219/2012 e dal successivo decreto legislativo n. 154/2013, è stato esplicitamente previsto con riferimento alla questione circa la scelta della residenza abituale dei minori ed in linea con il dizionario europeo (che include nella nozione di “affidamento” la scelta condivisa circa il luogo di residenza abituale del minore) che la residenza abituale del fanciullo è scelta dai genitori di “comune accordo” (artt. 316 c.c. e 337 ter comma terzo c.c.) e in caso di disaccordo la scelta è rimessa al Giudice. La residenza abituale del minore, intesa come luogo in cui questi ha stabilito la sede prevalente dei suoi interessi e affetti, costituisce, dunque, anche per espresso richiamo normativo, uno degli «affari essenziali» (arg., ex art. 145, comma II, cod. civ.) per la vita del fanciullo. Il luogo di residenza abituale dei minori, pertanto, deve essere deciso dai genitori «di comune accordo» (art. 316, comma I cod. civ.). Trattandosi di una delle questioni di maggiore importanza per la vita del minore, anche in caso di disgregazione della unione familiare la scelta della residenza abituale deve essere assunta «di comune accordo» da padre e madre (art. 337 ter, comma III, cod. civ.) e ciò pure là dove sia stato fissato un regime di affidamento monogenitoriale (art. 337 quater, comma III, cod. civ.). In caso di disaccordo, è dato ricorso al giudice: non è, cioè, ammissibile una decisione unilaterale del singolo genitore, salvo il caso eccezionale dell’affidamento monogenitoriale con concentrazione delle competenze genitoriali (cd. affido super-esclusivo o rafforzato, ex art. 337 quater, comma III, c.c.). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

In materia di conflitto genitoriale in merito alla residenza abituale dei figli, qualora il genitore collocatario richieda l’autorizzazione a trasferirsi con la prole in altro luogo e il genitore non collocatario si opponga, il giudice è tenuto a definire la controversia guardando al preminente interesse dei minori ad una crescita sana e ad uno sviluppo armonico della personalità, che si traduce in primis nel mantenere adeguati e costanti contatti sia con il padre che con la madre. In difetto di specifici elementi nell’un senso o nell’altro, il giudice deve considerare che, qualora si ritenesse di non autorizzare il trasferimento dei minori con il genitore collocatario, sarebbe necessario operare un mutamento del collocamento dei figli, che dovrebbero essere inseriti nel nucleo familiare del genitore non collocatario e sostenuti e seguiti nella quotidianità, sia dal punto di vista materiale che psicologico, da questi, con un repentino cambiamento delle abitudini consolidate. Ne consegue che, in ipotesi del genere, il tribunale deve autorizzare il genitore collocatario a portare con sé i figli, con rimodulazione dei tempi di frequentazione e della misura della contribuzione economica del genitore non collocatario che, per effetto della distanza, dovrà sostenere più spese. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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