Diritto Penale


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18818 - pubb. 23/01/2018

Leasing e usura: CTU quale mezzo di prova

Appello Milano, 05 Dicembre 2017. Pres., est. Loredana Pederzoli.


Contratti bancari - Leasing - Ctu - Rilevabilità d’ufficio - Enucleazione delle criticità - Acquisizione di ogni elemento utile - Indispensabilità in casi di accertamento delle situazioni di fatto con ricorso a specifiche cognizioni tecniche - Necessità



In materia di contratti bancari, in cui sia stata sollevata la questione di usurarietà dei tassi corrispettivi e di mora, pur nella consapevolezza che la consulenza tecnica d’ufficio non costituisce, in linea di massima, mezzo di prova, ma strumento per la valutazione della prova acquisita, la stessa può costituire fonte oggettiva di prova tutte le volte che opera come strumento di accertamento di situazioni di fatto, rilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a determinate cognizioni o strumentazioni tecniche e tale è il caso in cui debbano accertarsi per via contabile le articolate operazioni di rilevamento ed aritmetiche della fattispecie in esame (Cass. Civ. 512/2017, 3191/2006, 5091/2016).  
Va conferito -anche d’ufficio- l’incarico all’ausiliare del Giudice, per la redazione della Consulenza Tecnica d’Ufficio, se l’analisi contenuta negli atti enuclea le criticità. Tanto anche in sede di appello, qualora il Giudice di prime cure non ne abbia rilevato la necessità, ritenendo tale enucleazione generica. (Domenico Fioretti) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Domenico Fioretti


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