Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19040 - pubb. 15/02/2018

Il compenso professionale per la domanda di concordato dichiarata inammissibile non è prededucibile nel fallimento

Tribunale Roma, 01 Marzo 2017. Est. Argan.


Fallimento – Preceduto da istanza di ammissione al concordato preventivo dichiarata inammissibile – Compenso spettante al professionista per la presentazione della domanda di concordato – Prededucibilità del credito – Esclusione



Le disposizioni di legge che stabiliscono la prededuzione per crediti anteriori costituiscono eccezione rispetto alla regola della parità di trattamento dei creditori anteriori; colla duplice conseguenza che esse sono insuscettibili di applicazione analogica e che richiedono un’interpretazione costituzionalmente orientata, necessariamente restrittiva con riferimento a tutti i possibili casi che non risultino adeguatamente giustificati dalla concreta esigenza di meglio tutelare gli interessi della massa degli stessi creditori anteriori, ovvero di realizzare superiori interessi oggettivi di rango costituzionale.
Da ciò consegue che, sebbene compatibile con il tenore testuale dell’art.111 L.F., la prededuzione in discussione deve essere esclusa per i crediti vantati dal professionista a titolo di compenso per assistenza e consulenza legale finalizzata alla redazione e presentazione della domanda di concordato preventivo, quando la domanda sia stata dichiarata inammissibile; poiché la mancata apertura della procedura di concordato preclude la realizzazione dei descritti interessi, per cui detta prededuzione si risolverebbe in una irragionevole disparità di trattamento in danno della massa degli altri creditori anteriori. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione dell'Avv. Giovanni Arcieri


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