Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19902 - pubb. 07/06/2018

Istanza di fallimento del pubblico ministero proposta sulla base di fascicolo archiviato

Appello Bari, 23 Aprile 2018. Est. Gaeta.


Fallimento - Procedimento - Istanza del pubblico ministero - Onere di allegazione - Proposizione sulla base di procedimento archiviato - Legittimazione - Insussistenza



Il pubblico ministero che chieda la dichiarazione di fallimento dell'impresa deve allegare le situazioni specifiche che ai sensi dell'art. 7 legge fall. fondano la sua legittimazione.

L'istanza di fallimento del pubblico ministero deve essere strettamente collegata ad indagini svolte per l'accertamento di reati, per cui la legittimazione della pubblica accusa prevista dall'art. 7 legge fall. viene meno qualora l'azione si fondi su un nuovo procedimento aperto al solo scopo di accertare l'insolvenza la cui notizia sia stata appresa nell'ambito di altro procedimento già archiviato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione del Dott. Marcello Sensini


Corte d'Appello Bari

Prima sezione civile

composta da:

dott. Costanzo M. Cea Presidente

dott. Vittorio Gaeta Consigliere rel.

dott.ssa Maria Mitola Consigliere

all'esito dell'udienza camerale del 10.4.2018 ha pronunziato nel

procedimento camerale n. 71/18 V.G. il seguente

 DECRETO

sul reclamo avverso il decreto del Tribunale di Bari

dell'11-12.12.2017 proposto il 12.1.2018 dal Pm contro Associazione

Sportiva Dilettantistica Società ginnastica;

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 19.6.2017, il Pm presso il Tribunale di Bari chiese il fallimento dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Società ginnastica A. (d'ora in poi, ASD).

Con il decreto in epigrafe, il Tribunale adito respinse l'istanza, escludendo sia la legittimazione del Pm ex art. 7 l. fall. sia l'insolvenza di ASD.

Il Pm ha tempestivamente reclamato, insistendo per il fallimento.

ASD ha chiesto il rigetto del reclamo, con vittoria di spese processuali.

Con memoria 21.3.2018, il Pg presso questa Corte ha chiesto il rigetto del reclamo, condividendo la valutazione di non insolvenza di ASD. All'udienza del 10.4.2018, però, ha chiesto di acquisire l'ultimo bilancio dell'associazione e di espletare CTU sulle circostanze oggetto del reclamo.

ASD si è opposta alla produzione e ha chiesto il rigetto del reclamo, rinunciando però alla vittoria di spese processuali.

La causa è stata trattenuta in decisione.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte considera vincolanti ai fini del decidere le conclusioni di merito del Pg espresse nella memoria del 21.3.2018, non contraddette dalle richieste istruttorie (di manifesto carattere esplorativo) di udienza.

Mentre infatti il giudice penale può accogliere l'appello del Pm anche quando il Pg di udienza chieda la conferma della sentenza di primo grado (salvo il caso di tempestiva rinuncia all'impugnazione ex art. 589 co. 1° ult. parte c.p.p.), la partecipazione del Pm al processo civile è retta esclusivamente dal principio della domanda.

La richiesta del Pg, solo rappresentante in appello dell'ufficio del Pm, di respingere l'impugnazione dell'ufficio stesso, non può non vincolare la Corte, così come avverrebbe per ogni altra parte che, dopo aver proposto un appello, concluda per la conferma della sentenza di primo grado.

2. Anche ad opinare diversamente, comunque, il decreto andrebbe confermato per l'assenza di legittimazione ex art. 7 l.fall., ritenuta dal Tribunale perché il Pm istante ha omesso qualunque allegazione specifica concernente il collegamento tra la chiesta declaratoria di fallimento e una delle situazioni tipizzate dall'art. 7, così mancando di illustrare ante omnia, com'era onerato di fare, la propria legittimazione ad agire.

Sul punto, il Pm nel reclamo afferma (pag. 4) di aver appreso la notitia decoctionis nell'ambito di un'indagine preliminare a carico di Ma. X. e Da. In., soci di ASD querelati per diffamazione dagli organi di rappresentanza per avere pubblicato in bacheca e sui social network critiche alla gestione associativa.

Nel procedimento - all'esito del quale il 26.1.2015 il Pm chiese l'archiviazione, poi disposta dal Gip, per legittimo esercizio del diritto di critica - , X. depositò una memoria datata 22.5.2014, che alle pagg. 3 - 4 parlava di grave dissesto finanziario emergente dal bilancio di gestione relativo all'anno 2012, peraltro non prodotto in questo giudizio, e alla relazione del collegio sindacale del 20.5.2013, invece prodotta.

La Corte ritiene che tale situazione non integri l'insolvenza che risulta nel corso di un procedimento penale, richiesta dall'art. 7 n. 1 l .fall.

E' vero che ( ex plurimis , Cass. 20400/17) il Pm è legittimato a chiedere il fallimento dell'imprenditore, ai sensi dell'art. 7 n. 1 l.fall., quando la notitia decoctionis sia stata appresa nel corso di un procedimento penale, anche se avviato nei confronti di soggetti diversi dal medesimo imprenditore e conclusosi con esito favorevole alle persone sottoposte alle indagini.

Tuttavia, come può desumersi a contrario da Cass. 8977/16 (per la quale il Pm è legittimato a chiedere il fallimento dell'imprenditore, ai sensi dell'art. 7, n. 1 l.fall., anche se la notitia decoctionis, da lui appresa nel corso di indagini svolte nei confronti di soggetti diversi o collegati all'imprenditore medesimo, sia stata approfondita, sul piano investigativo, dopo che siano già state formulate le proprie richieste in sede penale, ove quegli approfondimenti non costituiscano una nuova e arbitraria iniziativa d'indagine, ma si caratterizzino come uno sviluppo di essa, collegato strettamente alle sue risultanze, per quanto non complete, già acquisite nel corso dell'indagine penale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto legittima l'iniziativa del P.M., intrapresa a seguito di indagini della Guardia di finanza sulla situazione patrimoniale e finanziaria della società ricorrente ed espletate, in epoca successiva all'esercizio dell'azione penale, sulla base della documentazione acquisita e delle indicazioni ricevute dal proprio consulente), tale potere non può essere esercitato in modo incontrollato e sostanzialmente arbitrario.

Nel caso di specie, il Pm non ritenne in prima battuta che il c.d. grave dissesto finanziario segnalato a fini difensivi da X. per l'anno 2012 giustificasse un'istanza di fallimento, o almeno lo svolgimento di indagini utili a verificare l'exceptio veritatis formulata dall'indagato di diffamazione, tanto che richiese l'archiviazione senza specifici accertamenti sul punto.

Solo in seguito il Pm ritenne di svolgere indagini sull'insolvenza di ASD, del tutto sganciate dall'esito del procedimento penale ormai archiviato - e quindi non costituenti quello sviluppo di essa, collegato strettamente alle sue risultanze, per quanto non complete, già acquisite nel corso dell'indagine penale di cui parla Cass. 8977/16.

In pratica, il Pm fece creare un fascicolo n. 2877/15 mod. 45, relativo al registro degli atti non costituenti notizia di reato, nel cui ambito conferì al nucleo di P.T. della G.d.F. di Bari deleghe del 20.4, 22.7 e 31.8.2016. Con nota prot. 501764 del 17.11.2016, la G.d.F. trasmise una c.d. annotazione di polizia giudiziaria di 11 pagine, nella cui premessa comunicava al Pm che la S.V. con le deleghe in riferimento ha incaricato questo reparto di rilevare la situazione debitoria attuale nonché acquisire la documentazione contabile afferente la gestione economica finanziaria di ASD, relativamente agli ultimi tre esercizi e a quello in corso.

Tuttavia, tale annotazione non era di polizia giudiziaria, la cui funzione è dall'art. 55 c.p.p. strettamente collegata all'accertamento di reati: non sono reati, di per sé prese, la situazione debitoria e la gestione economico - finanziaria di un'associazione.

L'attività della G.d.F. era manifestamente estranea al procedimento penale per diffamazione, concluso 15 mesi prima della prima delega di indagine. Così come l'iscrizione in modello 45 e lo svolgimento di successive indagini possono aver senso se finalizzate all'eventuale esercizio dell'azione penale (circ. Min. Giust. 21.4.2011, in -omissis-) e non se finalizzate alla presentazione di richieste al giudice civile.

Si aggiunga poi che le deleghe del 20.4, 22.7 e 31.8.2016 riguardavano gli ultimi tre esercizi e quello i n corso, e quindi non l'esercizio del 2012, cui faceva riferimento la presunta notitia decoctionis, a suo tempo ritenuta irrilevante dallo stesso Pm.

Da un lato, quindi, il Pm ha dedotto in reclamo ai fini della legittimazione esclusivamente le circostanze esposte da X. per il 2012, le quali certo il 19.6.2017, al momento del deposito del ricorso per fallimento, non potevano costituire alcun indice di insolvenza attuale (erano passati cinque anni!), e dall'altro non ha mai creduto alla loro consistenza, tanto da disporre indagini di assai dubbia ritualità, i cui esiti peraltro neppure ha invocato ai fini della legittimazione.

Deve quindi confermarsi il giudizio di inammissibilità dell'istanza di fallimento, che assorbe ogni considerazione sul merito.

3. La rinuncia di ASD esenta la Corte dal provvedere sulle spese del reclamo, punto che invero sarebbe controvertibile qualora si ipotizzasse, per gli esborsi comunque sostenuti dalla reclamata, l'onere del Ministero della Giustizia, da cui sul piano organizzativo dipende il soggetto reclamante.

P.Q.M.

respinge il reclamo; nulla sulle spese.

Così deciso il 17.4.2018

Depositata in cancelleria il 23/04/2018.