Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20526 - pubb. 26/09/2018

Ingiunzione notificata direttamente alla amministrazione anziché all’avvocatura dello Stato, opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e prova della non tempestiva conoscenza del decreto

Tribunale Roma, 06 Settembre 2018. Est. Romano.


Procedimento per ingiunzione – Notifica alla Amministrazione dello Stato anziché all’avvocatura – Opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. – Prova della non tempestiva conoscenza del decreto



Ai fini della legittimità della opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, non è sufficiente l'accertamento della irregolarità della notificazione del decreto ingiuntivo, in quanro occorre altresì la prova — il cui onere grava sull'opponente — che, a cagione della nullità, l'ingiunto non ha avuto tempestiva conoscenza del decreto e non è stato in grado di proporre una tempestiva opposizione.

A ciò si aggiunga che, nel caso di notifica alla Amministrazione dello Stato, la prova della non tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo in conseguenza del vizio della sua notificazione non è implicita nel caso in cui il provvedimento monitorio sia stato notificato direttamente alla Amministrazione anziché all'Avvocatura dello Stato domiciliataria (ex multis, Cass, sez. un., 12 maggio 2005 n. 9938; Cass., 28 dicembre 1995, n. 13132).

Così, non sussistendo alcun automatismo tra la irregolarità della notificazione e la mancata tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo, ai fini dell’ammissibilità dell’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., l’ingiunto non può provare la mancata conoscenza del provvedimento monitorio limitandosi ad allegare la nullità della notificazione, ma deve piuttosto provare il nesso causale tra essa e l’intempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo al fine di proporre invece un’opposizione tempestiva.

In altre parole, dal disposto dell’art. 650 c.p.c. si ricava il principio secondo il quale il destinatario di un decreto ingiuntivo che abbia avuto conoscenza di quest’ultimo, ancorché in forza di una notificazione affetta da vizio di nullità, non può rimanere completamente inerte confidando sulla nullità della notificazione, ma deve comunque attivarsi e proporre opposizione al decreto ingiuntivo al fine di evitare che le statuizioni in esso contenute non passino in giudicato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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