Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22239 - pubb. 11/01/2019

Legittimazione ad agire in giudizio per far accertare i diritti di pertinenza del patrimonio separato del fondo

Tribunale Milano, 18 Giugno 2018. Est. Grassi.


Fondi comuni d'investimento – Legittimazione ad agire in giudizio per far accertare i diritti di pertinenza del patrimonio separato del fondo – Citazione in giudizio della società di gestione del fondo – Spendita del nome del fondo



I fondi comuni d'investimento (nella specie, fondi immobiliare chiusi), disciplinati nel D.Lgs. n. 58 del 1998, e succ. mod., sono privi di un'autonoma soggettività giuridica ma costituiscono patrimoni separati della società di gestione; pertanto, in caso di acquisto nell'interesse del fondo, l'immobile acquistato deve essere intestato alla società promotrice o di gestione la quale ne ha la titolarità formale ed è legittimata ad agire in giudizio per far accertare i diritti di pertinenza del patrimonio separato in cui il fondo si sostanzia.

È quindi evidente che, in assenza di una propria soggettività giuridica, i fondi non possono che stare in giudizio in persona delle società che li gestiscono, le quali tuttavia, in virtù della disposizione testé richiamata, non sono chiamate a rispondere ultra vires.

Né occorre che, laddove si intenda citare in giudizio una società di gestione, per obbligazioni contratte per conto del fondo, si faccia uso di particolari formule sacramentali, posto che rimane priva di rilievo sul piano processuale la spendita del nome del fondo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione Settima Civile

 

In funzione di giudice unico nella persona del dott. Giovanni GRASSI ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. Sui fatti di causa.

Il Condominio attore ha agito nei confronti dei cinque convenuti, deducendo la loro responsabilità ex art. 1669 c.c. per i gravi difetti presenti nell'immobile condominiale realizzato in Segrate, e accertati nel corso di un procedimento di istruzione preventiva ante causam. In particolare, l'attore ha dedotto che i convenuti V.S. S.p.A. e V.I. S.p.A. sarebbero responsabili dei gravi difetti in quanto società che si sono susseguite nella gestione del fondo immobiliare "A.", promotore e realizzatore dell'investimento immobiliare sulla base del quale è stato realizzato l'edificio. Le società convenute B.M. S.p.A., C. S.p.A. e M.P. S.p.A. sarebbero responsabili in quanto membri costituenti l'associazione temporanea di imprese cui è stata affidata, in appalto, la realizzazione dell'immobile.

Il convenuto V.S. S.p.A. si è costituito in giudizio eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, non essendo più gestore del fondo immobiliare "A." dal 1 gennaio 2009 ed essendo stata trasferita la gestione alla diversa S.p.A. V.I., anch'essa convenuta.

Il convenuto V.I. S.p.A. si è costituito in giudizio eccependo, anch'egli, la propria carenza di legittimazione passiva, deducendo di non essendo responsabile, iure proprio, delle obbligazioni gravanti sul fondo gestito; nonché sostenendo l'infondatezza nel merito della domanda dell'attore. In via preliminare, ha chiesto la chiamata in giudizio dei terzi W.T.E. S.r.l., società cui sono state commesse le indagini geologiche, e M.S.M. S.r.l., in qualità di project manager e asserito gestore di tutti gli aspetti esecutivi dell'opera, perché essi siano entrambi chiamati a manlevarlo e tenerlo indenne da eventuali responsabilità.

I convenuti B.M. S.p.A., C. S.p.A. e M.P. S.p.A. si sono costituiti in giudizio con un unico atto e difesi dai medesimi procuratori. Essi hanno eccepito le intervenute decadenza e prescrizione della domanda azionata dall'attore; nonché l'infondatezza dell'azione proposta dall'attore nei loro confronti. In via preliminare, hanno chiesto la chiamata in causa dei terzi W.T.E. S.r.l., G.W. S.r.l. (i quali avrebbero progettato e realizzato la parte di opera viziata), V.I. S.p.A. e V.S. S.p.A. (questi ultimi già parte di questo giudizio in qualità di convenuti), al fine di esserne manlevati e tenuti indenni da eventuali responsabilità.

Il terzo chiamato W.T.E. S.r.l. si è costituito in giudizio, eccependo la carenza di legittimazione attiva dei tre convenuti costituiti in associazione temporanea di imprese ad agire in man leva nei suoi confronti, nonché la tardività della citazione in giudizio notificatagli ad istanza di V.S. S.p.A., e comunque deducendo l'assenza di proprie responsabilità nel merito. In via preliminare, ha chiesto la chiamata in causa del terzo Z.I. Company p.l.c..

Il terzo chiamato M.S.M. S.r.l. in liquidazione si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto delle domande avanzate nei suoi confronti e formulando domanda di accertamento della responsabilità esclusiva del convenuto V.I. S.p.A. e dei terzi chiamati W.T.E. S.r.l. e G.W. S.r.l. per i gravi difetti dell'immobile condominiale.

Il terzo chiamato G.W. S.r.l. si è costituito in giudizio eccependo la decadenza e prescrizione nei suoi confronti dell'azione ex art. 1669 c.c.; nonché l'infondatezza nel merito della domanda nei suoi confronti.

Il terzo chiamato Z.I. p.l.c. si è costituito in giudizio dichiarando di non accettare il contraddittorio con alcuna delle parti, se non con il proprio assicurato W.T.E. S.r.l., e deducendo numerosi motivi di inoperatività della polizza invocata.

Nella propria memoria ex art. 183. VI comma, n. 1 c.p.c. l'attore ha espressamente dichiarato di rifiutare il contraddittorio con i terzi chiamati.

La causa è stata istruita mediante acquisizione del fascicolo di a.t.p. ante causam ed espletamento di consulenza d'ufficio.

Nel corso del giudizio i convenuti V.S. S.p.A. e V.I. S.p.A. hanno dato atto che la seconda è stata fusa per incorporazione nella prima (dichiarazione a verbale di udienza del 30 ottobre 2013).

Nei corso del giudizio è stato introdotto dall'attore nei confronti dei convenuti un procedimento cautelare per provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., che è stato respinto.

La causa giunge dunque in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 27 febbraio 2018.

2. Sull'accezione di carenza di legittimazione passiva dei convenuti V.S. S.p.A. e V.I. S.p.A..

Occorre in primo luogo dare atto che, a seguito della fusione per incorporazione della società V.I. S.p.A. nella società V.S. S.p.A.. "la società incorporante assume i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione" (art. 2504-bis c.c.).

Risulta pertanto infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata in comparsa di risposta dal convenuto V.S. S.p.A. (ma in seguito non più riproposta con la precisazione delle conclusioni), eccezione che, al tempo in cui era stata formulata, si appuntava sulla circostanza per cui, a decorrere dal 1 gennaio 2009, la gestione del fondo "A." era ormai passata in carico alla diversa società V.I. S.p.A.. Oggi, a seguito dell'incorporazione della società V.I. S.p.A., V.S. S.p.A. in qualità di incorporante si trova a dover rispondere di tutti gli obblighi gravanti sulla società incorporata.

Passando all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da V.I. S.p.A., società in seguito incorporata, si rileva che anch'essa è infondata.

L'eccezione prende a motivo il tenore dell'atto di citazione del Condominio, nel quale, a detta del convenuto V.I. S.p.A., quest'ultima società sarebbe citata iure proprio, e non nella propria qualità di gestore del fondo "A.". Da ciò deriverebbe la carenza di legitimatio ad causam del convenuto, in quanto, ai sensi della normativa in tema di intermediazione finanziaria, "delle obbligazioni contratte per conto del fondo, la Sgr risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo" (art. 36, IV comma, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58).

Come detto, anche tale eccezione è infondata, in quanto muove da un'interpretazione errata dell'atto introduttivo redatto dalla difesa del Condominio: sin dalla prima pagina della citazione infatti è espresso chiaramente che le società del gruppo "V." sono citate in giudizio in qualità di gestori del fondo immobiliare A..

È noto che, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità che si è occupata della questione, "I fondi comuni d'investimento (nella specie, fondi immobiliare chiusi), disciplinati nel D.Lgs. n. 58 del 1998, e succ. mod., sono privi di un'autonoma soggettività giuridica ma costituiscono patrimoni separati della società di G.R.; pertanto, in caso di acquisto nell'interesse del fondo, l'immobile acquistato deve essere intestato alla società promotrice o di gestione la quale ne ha la titolarità formale ed è legittimata ad agire in giudizio per far accertare i diritti di pertinenza del patrimonio separato in cui il fondo si sostanzia." (Cass. Sez. 1. Sentenza n. 16605 del 15/07/2010). È quindi evidente che, in assenza di una propria soggettività giuridica, i fondi non possono che stare in giudizio in persona delle società che li gestiscono, le quali tuttavia, in virtù della disposizione testé richiamata, non sono chiamate a rispondere ultra vires.

Né occorre che, laddove si intenda citare in giudizio una società di G.R., per obbligazioni contratte per conto del fondo, si faccia uso di particolari formule sacramentali: anzi, la Corte di Cassazione, nella sentenza appena citata, ha avuto modo di chiarire come "rimane... priva di rilievo sul piano processuale la spendita del nome del fondo" (punto 1.3). Ciò è del tutto coerente con il dato per cui la limitazione di responsabilità a favore delle società di G.R. opera ex lege, in relazione all'oggetto delle obbligazioni dedotte in giudizio.

Da un lato, quindi, deve essere respinta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dei convenuti del gruppo "V."; dall'altro lato, e a fini di chiarezza, è d'uopo ribadire che, delle obbligazioni per cui oggi è azione, il convenuto V.S. S.p.A. potrà essere chiamato a rispondere esclusivamente nei limiti del patrimonio del fondo "A.".

3. Sulla domanda dell'attore nei confronti del convenuto V.S. S.p.A..

Si è già detto che, a seguito dell'incorporazione della società V.I. S.p.A., è la società V.S. S.p.A. che ha in gestione il fondo "A.": in relazione ad essa, potrà quindi essere esaminata nel merito la domanda dell'attore.

Nel caso di specie il convenuto non ha mai negato che, per conto del fondo "A.", abbia assunto la qualità -attribuitagli dall'attore sin dall'atto di citazione- di costruttore dell'immobile per cui è causa; come noto, la speciale responsabilità di cui all'art. 1669 c.c. non è limitata al solo appaltatore, ma coinvolge anche il c.d. venditore-costruttore, vale a dire il soggetto che abbia costruito l'edificio (o il diverso bene immobile destinato a lunga durata) direttamente o servendosi di un appaltatore, salva, in quest'ultimo caso, la prova -il cui onere grava sul venditore- di non essersi ingerito nella realizzazione dell'opera.

Nel presente giudizio il venditore non ha ritenuto di formulare alcuna prova sul punto; del resto, agli atti vi è ampia evidenza della sua fattiva ingerenza nell'esecuzione dei lavori (vedasi fra tutti doc. 10 attore, accordo committente-appaltatore su particolari modalità di esecuzione dell'opera).

Come detto, l'istruttoria della causa si è svolta mediante CTU, dalle cui conclusioni non si ha motivo di dissentire, in quanto l'elaborato peritale ha vagliato -con i dovuti approfondimenti, con ampia motivazione e rimettendo al giudice le decisioni di diritto- ogni profilo tecnico della controversia, tenendo in considerazione tutte le osservazioni delle parti, ad esse replicando con puntuale attenzione.

Il Tribunale dunque -aderendo alle conclusioni del CTU che ha tenuto conto dei rilievi dei CTP, replicandovi- "esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non è necessario che si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte" (cfr. Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 261 8/16, in cui si richiama Cass. sentenza n. 10222/2009).

Pertanto le motivazioni della CTU si intendono qui integralmente richiamate, attesa la legittimità della motivazione per relationem all'intero elaborato della CTU come affermato dalla Sentenza della Corte di Appello di Milano, n. 2607/2017.

Tanto premesso sulle questioni tecniche, occorre dunque prendere posizione sulle questioni di diritto rilevanti per l'affermazione della responsabilità del convenuto V.S. S.p.A..

In primo luogo, non può essere posta in dubbio la gravità dei difetti presenti nell'immobile realizzato: infatti, la consulenza d'ufficio ha accertato che il piano interrato "-2" dell'immobile, adibito a box e locali tecnici, è soggetto ad allagamenti, come riscontrato proprio in uno dei sopralluoghi in loco. Gli allagamenti, che dipendono, evidentemente, dalle carenze costruttive individuate dal consulente, sono certamente in grado di menomare significativamente funzionalità e godimento dell'immobile, posto che, da un lato, non può seriamente ritenersi che un garage allagato sia fruibile in modo appropriato dai condomini; dall'altro lato, la presenza di fenomeni idrici al livello "-2" è foriera di situazioni di pericolo per l'utenza, in quanto i vani ascensori e i vani tecnici presentano impianti sotto tensione.

Non sussiste invece alcun pericolo di rovina rilevante ai sensi dell'art. 1669 c.c., avendo il consulente d'ufficio espressamente -e con motivazioni condivisibili- escluso tale profilo. Nemmeno vengono in rilievo le problematiche di lungo periodo (superiore a 35 anni) relative alla conservazione dell'immobile, posto che i paventati pregiudizi si pongono ben oltre il termine decennale stabilito dall'art. 1669 c.c. quale limitazione della garanzia che l'appaltatore (con il venditore costruttore) è obbligato a prestare.

Quanto alla imputabilità dei gravi difetti dell'immobile al convenuto venditore-costruttore, occorre ricordare che "In tema di appalto, la norma di cui all'art. 1669 cod. civ. ha, nonostante la relativa "sedes materiae", natura indiscutibilmente extracontrattuale (essendo diretta a tutelare l'interesse, di carattere generale, alla conservazione ed alla funzionalità degli edifici e degli altri immobili destinati, per loro natura, ad una lunga durata), e trascende il rapporto negoziale (di appalto, di opera, di vendita) in base al quale il bene sia pervenuto, dal costruttore, nella sfera di dominio di un soggetto che, dalla "rovina", dall'"evidente pericolo di rovina" o dai "gravi difetti" dell'opera, abbia subito un pregiudizio. Ne consegue che, pur non configurandosi a carico del costruttore una ipotesi di responsabilità obbiettiva, ne' una presunzione assoluta di colpa, grava pur sempre sul medesimo una presunzione "iuris tantum" di responsabilità, che può essere vinta non già attraverso la generica prova di aver usato, nell'esecuzione dell'opera, tutta la diligenza possibile, ma con la positiva e specifica dimostrazione della mancanza di responsabilità attraverso la allegazione di fatti positivi, precisi e concordanti, ed a prescindere dalle questioni sorte "inter partes" circa la eventuale nullità del sottostante rapporto negoziale." (Cass, Sez. 2. Sentenza n. 12106 del 28/11/1998).

Nel caso di specie non sono emersi profili i quali diano evidenza della assenza di responsabilità del costruttore, e che consentano quindi di vincere la presunzione relativa a suo carico; ed anzi, come detto, posto che il difetto dipende, almeno in parte, dall'insufficienza del sistema di emungimento (pag. 46 relazione di consulenza del giudizio di merito, punto d), che è una parte di opera oggetto di specifica ingerenza da parte del committente (doc. 10 attore), dagli atti si ricavano elementi i quali confermano la sussistenza della responsabilità del convenuto V.S. S.p.A..

Né può ritenersi che il fatto che i contratti di vendita siano stati stipulati dai singoli acquirenti senza esplicite riserve implichi accettazione del grave difetto dell'immobile: al momento dei rogiti, infatti, il sistema di emungimento costruito doveva ancora dimostrare la propria grave inefficienza (in termini di esosi costi di funzionamento) ed inefficacia. A questo proposito, si noti altresì che "La responsabilità per gravi difetti di cui all'art. 1669 c.c. è di natura extracontrattuale, essendo sancita al fine di garantire la stabilità e solidità degli edifici e delle altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, a tutela dell'incolumità personale dei cittadini, e, quindi, di interessi generali inderogabili, che trascendono i confini ed i limiti dei rapporti negoziali tra le parti. Ne consegue che detta responsabilità non può essere rinunciata o limitata da particolari pattuizioni dei contraenti e, pertanto, eventuali esigenze di economicità nella costruzione dell'opera, riconducibili alla volontà del committente." (Cass, civ., sez. II, 7.1.2000, n. 81 ).

Venendo quindi alle opere rimediali, occorre prendere alto che la proposta di intervento consistente nella completa impermeabilizzazione delle fondazioni, formulata dal consulente nella fase di accertamento preventivo (intervento inizialmente ritenuto risolutivo), non è stata ulteriormente coltivata, in quanto, a seguito del contraddittorio con i consulenti di parte, essa si è dimostrata potenzialmente foriera di problemi statici dovuti a spinte di galleggiamento e sifonamenti (pag. 54 consulenza).

L'attività peritale ha per converso consentito di giungere ad una diversa proposta risolutiva, la quale prevede il potenziamento del sistema -attualmente insufficiente- di emungimento, tramite aggiunta di ulteriori sette pompe ed installazione di elementi in metallo, e non nell'(inidoneo) materiale plastico ad oggi utilizzato. Tale soluzione, del costo di Euro 163.000, 00 (oltre IVA), resiste, come detto, alle critiche dei consulenti delle parti.

La suddetta somma costituisce quindi una prima posta dovuta, a titolo di risarcimento dei danni, dal venditore costruttore, poiché, come chiaramente e motivatamente indicato dal consulente d'ufficio nella sua relazione, il sistema di emungimento realizzato è insufficiente a prevenire gli allagamenti del secondo livello interrato e deve essere reso adeguato.

Tale somma, tuttavia, non esaurisce il quantum cui l'attore ha diritto: emerge infatti chiaramente dalla lettura della consulenza come la stessa necessità della realizzazione di un sistema di emungimento del tipo e della potenza di quello in parola è chiara evidenza del fatto che. nella costruzione dell'edificio, il costruttore non si sia attenuto alle regole del buon costruire. Tale sistema, infatti, non potrebbe mai costituire (anche ove fosse, diversamente dal caso di specie, perfettamente funzionante) un efficiente e consigliabile sistema di prevenzione di allagamenti dei piani interrati di costruzioni in zone soggette a risalite di falda. Una corretta progettazione e realizzazione dell'opera avrebbe evitato in radice la necessità di costruire il sistema di emungimento in parola, la cui gestione è costosa e del tutto antieconomica; infatti tale elemento è stato aggiunto al progetto a costruzione in corso, al tuie di fronteggiare la problematica degli allagamenti presentatasi in corso d'opera. In questo senso va letto il già richiamato doc. 10 attore, con il quale tale variante è stata ordinata dal committente all'appaltatore, con espresso esonero di responsabilità.

Ecco quindi che i -rilevanti- costi di funzionamento e manutenzione di tale sistema, che il consulente ha stimato, rispetto alla maggior somma chiesta dall'attore, in Euro 120.000, 00 oltre IVA per ogni anno di funzionamento (già al netto dell'esclusione, del tutto condivisibile, di esborsi non direttamente pertinenti e di oneri eccessivi rispetto a quanto effettivamente necessario), devono essere posti a carico, anch'essi, del venditore-costruttore, in quanto perdite da qualificarsi conseguenze immediate e dirette ex art. 1223 c.c. (richiamato, per il caso di responsabilità extracontrattuale, dall'art. 2056, I comma, c.c.) del fatto dannoso.

L'orizzonte temporale entro cui valutare l'imputabilità al convenuto V.S. S.p.A. di tali perdite economiche (subite o da subirsi) non può che essere quello decennale dal compimento dell'opera di cui all'art. 1669 c.c., termine che il codice indica quale limitazione della responsabilità dell'appaltatore e di tutti quanti altri abbiano colposamente contribuito alla realizzazione dell'edificio difettoso. Il termine di compimento dell'opera non è controverso in atti e coincide con le date dei contratti definitivi di vendita ai singoli acquirenti, risalenti al mese di maggio 2010 (punto 13 atto di citazione): la responsabilità del venditore costruttore non si estende quindi al periodo successivo al maggio 2020.

La somma che il convenuto V.S. S.p.A. deve corrispondere al Condominio va, in definitiva, determinata come segue:

- Euro 163.000, 00 (oltre IVA), per adeguamento dell'impianto di emungimento;

- Euro 1.200.000.00 (oltre IVA) per esborsi -sostenuti o da sostenere- necessari per il funzionamento dell'impianto di emungimento, così come realizzato, nei primi dieci anni dalla costruzione dell'opera;

e cosi per totali Euro 1.363.000, 00 (oltre IVA), alla data del deposito della consulenza.

Trattandosi di debito c.d. "di valore", tale somma deve essere riportata all'attualità tramite rivalutazione secondo gli indici ISTAT ed applicazione sulla somma via via rivalutata, ad intervalli annuali, degli interessi al tasso di cui all'art. 1284, I comma, c.c., e ciò secondo il dictum di Cass. S.U. 1712/1995; così per totali Euro 1.401.551, 91, oltre IVA, se e in quanto dovuta. Su tale somma decorreranno gli interessi al tasso di cui all'art. 1284, I comma, c.c. dalla data del deposito della presente sentenza e sino al pagamento.

4. Sulla domanda dell'attore nei confronti dei convenuti B.M. S.p.A., C. S.p.A. e M.P. S.p.A..

Le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dalle imprese appaltatrici dell'opera sono infondate.

È noto infatti che il dies a quo del termine di annuale di decadenza di cui all'art. 1669 c.c. va individuato nel momento in cui il committente (o il suo avente causa) consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera (Cass. 2460/2008). Nel caso di specie, stante la elevata complessità tecnica della materia oggetto di esame, tale conoscenza può dirsi acquisita solo con la relazione preliminare redatta dall'Ing. V.M., datata 11 maggio 2010, con la quale il Condominio ha potuto conseguire sufficienti elementi al fine di individuare la gravità dei difetti dell'immobile e la loro attribuibilità all'opera del costruttore-venditore e dell'appaltatore.

La successiva notificazione del ricorso per accertamento preventivo, avvenuta sempre nella primavera del 2010, risulta quindi ampiamente entro il termine di decadenza annuale previsto dall'art. 1669 c.c..

Quanto alla prescrizione, anche a prescindere dall'effetto interruttivo della lettera recapitata al difensore delle imprese appaltatrici in data 18 marzo 2011 (doc. 17), si rileva che l'introduzione del giudizio di merito (notificazione alle imprese appaltatrici datata 27 maggio, 30 maggio e 6 giugno) è avvenuta a pochi mesi di distanza dal deposito della relazione definitiva del procedimento di istruzione preventiva (deposito datato 14 gennaio 2011), e quindi entro il termine annuale di cui all'art. 1669 c.c.. È noto infatti che "L'accertamento tecnico preventivo rientra nella categoria dei giudizi conservativi e, pertanto, la notificazione del relativo ricorso con il pedissequo decreto giudiziale determina, ai sensi dell'art. 2943 c.c., l'interruzione della prescrizione, che si protrae fino alla conclusione del procedimento, ritualmente coincidente con il deposito della relazione del consulente nominato" (cfr. Cass. sentenza n. 3357/2016).

Nel merito, la domanda di condanna nei confronti dell'appaltatore è fondata.

Va rimarcato che "nell'appalto per la costruzione di edificio in base a progetto fornito dal committente, la responsabilità dell'appaltatore per gravi difetti, ai sensi dell'articolo 1669 cod. civ., sussiste anche quando l'ingerenza e le istruzioni del committente ne limitino autonomia e discrezionalità, tranne il caso in cui queste abbiano una continuità ed un'analiticità tali da elidere, nell'esecutore, ogni facoltà di vaglio, in modo che il rapporto di appalto si trasformi, "ipso facto", in un rapporto di lavoro subordinato e l'appaltatore in "nudus minister" del committente." (Cass. Sez. 2. Sentenza n. 28605 del 02/12/2008).

Nel caso di specie l'appaltatore non ha nemmeno allegato, prima ancora che provato, che il proprio rapporto con il committente fosse, sin dall'origine, di natura siffatta.

In realtà, vi è prova agli atti (e la circostanza è incontestata) che l'appaltatore si è occupato della costruzione di svariate parti dell'opera, ed in particolare della realizzazione delle fondamenta non impermeabilizzate. Ciò ha fatto rendendosi responsabile o quantomeno corresponsabile delle mancanze indicate nella consulenza d'ufficio, pag. 44 e ss., sub a) e b) (in termini di omesso doveroso controllo: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23665 del 21/11/2016), e c) (in termini di omesso doveroso controllo ed erronea esecuzione), problematiche che hanno dato un significativo contributo causale ai difetto che con il sistema di emungimento si è (inefficacemente) tentato di risolvere.

L'appaltatore ha palesato le proprie rimostranze al committente solo una volta avuta evidenza degli allagamenti (doc. 4 convenuti B.M. S.p.A., C. S.p.A. e M.P. S.p.A.), ed ha infine ottenuto dal committente il riconoscimento scritto che non sarebbe stato lui a costruire l'impianto di emungimento, nonché l'esonero da responsabilità per i danni derivanti dalla scelta rimediale di realizzare tale impianto (doc. 10 attore e doc. 6 convenuti B.M. S.p.A., C. S.p.A. e M.P. S.p.A.).

Tanto, all'evidenza, non vale a rendere l'appaltatore nudus minister del committente, posto che non vi è allegazione e prova di alcuna soggezione all'altrui stretta direzione prima che emergesse la (colposamente imprevista) risalita della falda, in una situazione in cui le fondazioni, già realizzate dall'appaltatore, erano prive di impermeabilizzazione. Il contributo causale dell'appaltatore ai gravi difetti va dunque individuato nella sua condotta precedente rispetto alla manifestazione dei primi allagamenti.

Quanto all'efficacia del patto di esonero, come riconosciuto dallo stesso appaltatore, esso non è opponibile agli aventi causa del committente, che non ne sono parti.

L'appaltatore deve quindi essere condannato, in solido con il committente, a pagare a favore dell'attore la somma indicata supra, al paragrafo n. 3.

5. Sulla domanda di manleva dei convenuti B.M. S.p.A., C. S.p.A. e M.P. S.p.A. nei confronti dei convenuti V.S. S.p.A. e V.I. S.p.A..

La domanda di manleva dell'appaltatore nei confronti del committente è fondata.

Ad un primo accordo in tal senso, datato 26 marzo 2008 (doc. 6 convenuti B.M. S.p.A., C. S.p.A. e M.P. S.p.A.), è seguila la scrittura privata datata 25 febbraio 2011 (doc. 12 convenuti B.M. S.p.A., C. S.p.A. e M.P. S.p.A.), con la quale, in sede di complessiva definizione, anche transattiva (v. premessa n. 20) dei rapporti dare/avere, il committente si è obbligato a manlevare e tenere indenne l'appaltatore "per le domande e/o azioni che dovessero essere proposte dai promissari acquirenti, acquirenti, loro aventi causa, degli immobili facenti parte dei fabbricati ai lotti 1 e 2, e altri terzi, che dovessero derivare dalla risalita dell'acqua di falda e di cui alla premessa 18), ed in particolare, per le domande e azioni che dovessero essere proposte in seguiti al giudizio di a.t.p. n. RG 35980/2010 di cui alla premessa n. 19 id est, il presente giudizio, n.d.r." (clausola n. 2, punto ix).

Questi essendo gli accordi in essere fra le parti, il convenuto V.S. S.p.A. (che ha incorporato il paciscente V.I. S.p.A.). sempre nella qualità di gestore del fondo, deve essere condannato a manlevare e tenere indenne i convenuti B.M. S.p.A., C. S.p.A. e M.P. S.p.A. di qualsiasi somma essi dovessero corrispondere, in adempimento della presente sentenza, a favore del Condominio attore.

6. Sulla posizione dei terzi chiamati.

Va in primo luogo richiamato il seguente principio di diritto, condiviso da questo Tribunale: "Il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore nei confronti del terzo chiamato in causa dal convenuto opera solo quando tale chiamata sia effettuata dal convenuto per ottenere la sua liberazione dalla pretesa attorea, individuandosi il terzo come l'unico obbligato nei confronti dell'attore, in posizione alternativa con il convenuto ed in relazione ad un unico rapporto, mentre non opera in caso di chiamata in garanzia impropria, attesa l'autonomia dei rapporti. Tuttavia, anche in caso di rapporto oggettivamente unico, la presunzione su cui si fonda il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore al terzo chiamato (ossia che l'attore voglia la condanna del chiamato, pur avendo agito nei confronti del solo convenuto) non può operare se l'attore escluda espressamente che la propria domanda sia stata proposta nei confronti del terzo chiamato." (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8411 del 27/04/2016).

Nel caso di specie l'attore ha espressamente rifiutato il contraddittorio con i terzi chiamati (cfr. memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c. dell'attore, pag. 11; comparsa conclusionale dell'attore, pag. 10) con ciò manifestando di non avere interesse ad una estensione delle domande nei loro con fronti.

Fatta questa premessa, si può passare a vagliare la posizione dei terzi chiamati.

7. Sulle domande del convenuto V.I. S.p.A. (oggi incorporata in V.S. S.p.A.) e dei convenuti B.M. S.p.A.. C. S.p.A. e M.P. S.p.A. di manleva nei confronti del convenuto W.T.E. S.r.l..

In primo luogo, occorre evidenziare che, a seguito della fissazione di nuova udienza nel rispetto dei termini ex art. 164, III comma, c.p.c., il rilievo di nullità della citazione nei confronti del terzo chiamato W.T.E. S.r.l. è stato superato.

Del pari, è infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevala in relazione alla domanda di chiamata in causa formulata dai convenuti B.M. S.p.A.. C. S.p.A. e M.P. S.p.A., in quanto la chiamata trova giustificazione, ex art. 106 c.p.c., nella comune responsabilità di tali soggetti ex art. 1669 c.c..

Le domande di manleva -rectius, di regresso ex art. 1299 c.c.. trattandosi di corresponsabilità nella medesima obbligazione solidale ex art. 1669 c.c.- del convenuto V.I. S.p.A. (oggi incorporata in V.S. S.p.A.) e dei convenuti B.M. S.p.A., C. S.p.A. e M.P. S.p.A. nei confronti del terzo chiamato W.T.E. S.r.l. sono fondate, come di seguito.

È emerso infatti a seguito della consulenza d'ufficio che la condotta del terzo chiamato ha fornito un duplice contributo causale alla produzione dei gravi difetti per cui è causa.

In primo luogo, egli è responsabile di quanto indicato nella relazione di consulenza, a pagina 44, punto a): trattasi, in sostanza, di evidenti sottostime dell'entità e superficialità della falda freatica sottostante l'area di progetto, nelle relazioni idrogeologiche specialistiche redatte. Tali erronei valutazioni e dati, nonostante fossero accompagnati da una indicazione della necessità di impermeabilizzazione delle fondazioni (indicazione che in seguilo il committente non ha ritenuto di seguire), hanno evidentemente contribuito al successivo errore dei progettisti.

In secondo luogo, egli è responsabile della conclamata insufficienza dell'impianto di emungimento, che è stato realizzato su suo progetto (relazione di consulenza, pag. 46. punto d).

Ai fini dell'esercizio del regresso occorre quindi individuare la quota di responsabilità gravante sul terzo chiamato.

Ritiene questo Tribunale che, in base ai rilievi fin qui svolti e in considerazione del preponderante ruolo svolto da altri soggetti, vada riconosciuta una quota di responsabilità nella causazione dei danni lamentati a carico del terzo chiamato, pari, complessivamente, al 15%.

In accoglimento delle domande di regresso nei confronti di W.T.E. S.r.l., il terzo chiamato deve quindi essere condannato a rimborsare ai convenuti le somme che questi dovessero corrispondere all'attore in conseguenza della presente decisione, nei limiti della quota del 15% del danno liquidato alla data odierna, quota pari a Euro 210.232, 78 (15% di Euro 1.401.551, 91), oltre IVA, se e in quanto dovuta.

8. Sulle domande del convenuto V.I. S.p.A. (oggi incorporata in V.S. S.p.A.) di manleva nei confronti del terzo chiamato M.S.M. S.r.l. in liquidazione.

In primo luogo, si rileva che è infondata l'eccezione del terzo chiamato M.S.M. S.r.l. in liquidazione di carenza di legittimazione del convenuto V.I. S.p.A. a chiamarlo in causa, eccezione che muove dal rilievo per cui non è tale convenuto il sottoscrittore del contratto di project management in essere fra le parti (doc. 2 terzo chiamato M.S.M. S.r.l. in liquidazione).

Tale eccezione è infondata in quanto il contratto in parola è stato concluso nell'interesse del fondo "A." dalla S.g.r. che al tempo della sottoscrizione ne aveva in carico la gestione: spetta dunque alla società di G.R. che, tempo per tempo, abbia in carico la gestione del fondo, la legittimazione ad agire in relazione a tale contratto. Al momento dell'introduzione del presente giudizio, tate legittimazione spettava al convenuto V.I. S.p.A., che aveva assunto la gestione del fondo "A." a far data dal 1 gennaio 2009. Oggi, a seguito di incorporazione nella S.p.A. (anch'essa convenuta) V.S., come detto, il rapporto processuale è validamente proseguito dall'incorporante.

Solo un cenno merita l'eccezione di decadenza formulata dal terzo chiamato M.S.M. S.r.l. in liquidazione: tale deduzione non solo è macroscopicamente tardiva, in quanto formulata anni dopo la scadenza del termine per la costituzione del terzo chiamato, ma è stata anche inserita, per la prima volta, nella memoria di replica, facendola così sfuggire al contraddittorio con le controparti. Di essa, dunque, non potrà tenersi conto.

Nel merito, la domanda di manleva formulata dal convenuto è infondata.

Risulta infatti che il terzo chiamato abbia assunto il ruolo di project manager dell'operazione immobiliare denominata Cascina Boffalora.

Le obbligazioni in concreto assunte dal project manager, come individuate in contratto, riguardano le attività di "consulenza, gestione e coordinamento relative ai contratti di appalto sia già in essere che da sottoscrivere da parte della Committente" nonché di "gestione ordinaria, richiesta dei permessi, autorizzazioni, concessioni e di tutti gli adempimenti burocratici/amministrativi" (doc. 2 terzo chiamato, premesse).

Alla clausola n. 3 (Project Management) è così definito l'oggetto del contratto: "L'assistenza alla gestione ed al coordinamento del Progetto Boffalora comprende un complesso di attività che potranno venire pianificate ed effettuate in proprio e/o per il tramite di altri soggetti di volta in volta selezionati dalla Società, relative ad ogni e qualsivoglia intervento di sviluppo immobiliare".

A tale definizione segue un elenco, espressamente definito esemplificativo e non esaustivo, di attività comprese nell'oggetto del contratto, alla cui lettura si rimanda.

È d'uopo riportare testualmente la clausola 4.1: "Il project manager si obbliga a fornire i servizi di project management, i servizi di supporto amministrativo e gli altri servizi alla Committente ed a porre in essere tutte le attività necessarie in modo tale che la Committente sia in grado di attuare integralmente e puntualmente tutte le fasi tecniche, operative, esecutive ed amministrative inerenti l'intervento immobiliare in oggetto. Come servizi amministrativi si intendono i classici servizi che svolge il property manager: supporto nella compilazione dei moduli per le richieste ai comuni, calcolo ICI, supporto nella predisposizione degli preliminari (sic) e degli atti di compravendita"

Alla clausola n. 5 (Responsabilità del Project Manager in merito al Project Management del Lavori affidati alle imprese) le parti hanno individuato due ambiti di responsabilità del project manager: (a) la gestione dei rapporti con i soggetti responsabili della gestione del cantiere e (b) il coordinamento di dieci diverse attività (da (i) a (x)), alla cui lettura anche in questo caso si fa rinvio.

Infine, da un lato le parti hanno concordato che "Il project manager curerà tutti gli aspetti inerenti la realizzazione dell'Intervento in maniera tale che nessuna azione od omissione da parte del project manager in relazione ai medesimi potrà costituire, comportare o contribuire al mancato raggiungimento degli obiettivi indicati ai punto 4.1)" (clausola 6.2); dall'altro lato, "Il project manager solleva e malleva totalmente la Committente dalle responsabilità che potrebbero derivare dall'esecuzione delle attività previste dal presente contratto" (clausola 7).

Al fine di determinare la portata delle obbligazioni assunte dal project manager, e in particolare quale sia l'oggetto dell'obbligo di manleva espressamente stipulato, occorre fare impiego degli ordinari criteri di ermeneutica contrattuale previsti dal codice civile, così da correttamente ricostruire la comune volontà delle parti. Visto il ricorrente utilizzo in contratto di termini o locuzioni dal significato ampio, dovrà essere dato particolare rilievo al canone di cui all'art. 1364 c.c. (Espressioni generali): "Per quanto generali siano le espressioni usate nel contratto, questo non comprende che gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di contrattare".

In primo luogo, occorre evidenziare come le obbligazioni gravanti sul project manager differiscano da quelle proprie dell'appaltatore, dei subappaltatori, del progettista o del direttore dei lavori, tutte figure che nel caso di specie erano presenti nell'esecuzione dell'opera e che non sono state in alcun modo sostituite dal terzo chiamato M.S.M. S.r.l. in liquidazione.

Ciò tenendo a mente, emerge che il compito del project manager fosse quello, come indicato nella clausola 5, di gestire i rapporti con i vari soggetti a vario titolo operanti nella realizzazione dell'edificio; nonché di coordinamento di numerose attività. Invero, non gli sono stati affidati compiti di esecuzione, in prima persona, di alcun adempimento direttamente e tecnicamente rilevante per la costruzione dell'opera; gli sono invece demandate attività lato sensu di supporto del committente. Anche laddove il contratto, con espressioni talvolta imprecise (v. ad es. clausola 5 punto (ii)) pare attribuire al project manager compiti in astratto sovrapponibili con quelli di norma rimessi alla facoltà discrezionale del committente, comunque esso non indica mai che la scelta del project manager possa in qualche modo vincolare il committente, o che egli vada altrimenti a rappresentarlo o sostituirlo, salva la possibilità -di cui non vi è prova nel caso di specie- di rilascio di specifiche procure (vedi premessa c). Né è previsto alcun fattivo contributo del project manager nella materia prettamente tecnica, che come detto era di competenza di altri professionisti (a questo riguardo, nulla prova il doc. 10 attore, posto che si tratta di scrittura intervenuta inter alios e specificamente contestata dal terzo chiamato M.S.M. S.r.l. in liquidazione).

Da tutto quanto sopra deriva, da un lato, che chi abbia assunto il ruolo di "project manager" di cui al doc. 2 del terzo chiamato M.S.M. S.r.l. in liquidazione non rientra fra i soggetti corresponsabili dei gravi difetti nei cui confronti è ammissibile l'azione di regresso ex art. 1669 c.c. da parte dei condebitori solidali: tale azione di regresso è consentita, infatti, nei confronti del soggetto che abbia colposamente contribuito, con le proprie condotte, alla causazione tecnica del difetto, segnatamente il progettista o il direttore dei lavori (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17874 del 23/07/2013); non invece nei confronti di chiunque abbia preso parte al progetto immobiliare, assumendo obbligazioni che, come in questo caso, non riguardano gli aspetti tecnici del corretto costruire.

Dall'altro lato, e in considerazione dell'art. 1364 c.c., sopra richiamato, la portata della manleva (clausola 7) azionata dal convenuto V. non può essere interpretata nel senso di addossare al project manager una garanzia di perfetta esecuzione dell'opera, addirittura in relazione ad aspetti - propriamente tecnici- non di propria competenza ed invece di competenza di altri soggetti.

Trattasi invece di ordinaria clausola di assunzione da parte del terzo chiamato M.S.M. S.r.l. in liquidazione della piena responsabilità, anche nei confronti dei terzi, del proprio operato, e per le obbligazioni assunte con il contratto di project management.

Posto, quindi, che i gravi difetti dell'immobile non dipendono da inadempimento da parte del terzo chiamato delle obbligazioni di prestazione di servizi e supporto a suo carico, egli deve andare esente da qualsiasi responsabilità.

9. Sulla domanda dei convenuti B.M. S.p.A., C. S.p.A. e M.P. S.p.A. di manleva nei confronti del terzo chiamato G.W. S.r.l..

La domanda nei confronti del terzo chiamato G.W. S.r.l. è infondata, essendo fondata l'eccezione di decadenza tempestivamente formulata dal terzo chiamato.

Non è stata infatti data prova che il terzo chiamato G.W. S.r.l. sia stato in alcun modo messo a parte della presente controversia prima di ricevere la notificazione della chiamata in giudizio da parte dei convenuti B.M. S.p.A., C. S.p.A. e M.P. S.p.A., notificazione che risale a data successiva al 29 novembre 2011 (v. decreto di autorizzazione alla chiamata in causa).

Ebbene, in primo luogo si badi che "In tema di solidarietà tra coobbligati, il primo comma dell'art. 1310 cod. civ., dettato in materia di prescrizione, non è applicabile anche in tema di decadenza, non solo per la chiarezza del testo normativo, riferito solo alla prescrizione, ma anche per la profonda diversità dei due istituti, fondandosi la prescrizione sull'estinzione del diritto che, per l'inerzia del titolare, si presume abbandonato e fondandosi, invece, la decadenza sulla necessità obiettiva di compiere un determinato atto entro un termine perentorio stabilito dalla legge, oltre il quale l'atto è inefficace, senza che abbiano rilievo le situazioni soggettive che hanno determinato l'inutile decorso del termine o l'inerzia del titolare e senza possibilità di applicare alla decadenza le norme relative all'interruzione e/o alla sospensione della prescrizione contemplate dall'articolo indicato.(Principio affermato dalla S.C. in fattispecie relativa a responsabilità dell'appaltatore per rovina e difetti di cose immobili)" (Cass. sentenza n. 16945/08).

La tempestiva denuncia nei confronti di altri non è quindi opponibile al terzo chiamato G.W. S.r.l., il quale non ha ricevuto alcuna denuncia entro il termine annuale dalla scoperta dei vizi di cui all'art. 1669 c.c. (la quale, come detto, risale alla primavera del 2010).

Dall'altro lato, nemmeno risulta che la denuncia dei vizi ricevuta dal costruttore-venditore o dall'appaltatore sia stata trasmessa al terzo chiamato entro il termine di decadenza di sessanta giorni di cui all'art. 1670 c.c., essendo tale disposizione applicabile anche al caso di responsabilità extracontrattuale per gravi difetti dell'opera, "pur non potendosi qualificare il terzo esecutore come subappaltatore in senso tecnico" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8109 del 27/08/1997).

La domanda nei confronti del terzo chiamato G.W. S.r.l. deve pertanto essere respinta.

10. Sulla domanda del terzo chiamato W.T.E. S.r.l. di manleva nei confronti del terzo chiamato Z.I. P.l.c..

La domanda di manleva è infondata, in quanto l'assicurazione, al momento della richiesta di risarcimento all'assicurato, non era operativa per mancato pagamento del premio dovuto.

Risulta infatti che le parti avessero stipulato una polizza di assicurazione per la responsabilità civile (doc. 3, 4 e 5 assicuratore) nella quale (con clausola oggetto di doppia sottoscrizione per iscritto) è stata convenuta la determinazione del premio mediante il meccanismo della c.d. "regolazione".

Sia consentito citare testualmente la definizione che, di tale clausola, hanno dato le Sezioni unite della Corte di cassazione: "Nella pratica commerciale, si dice clausola di regolazione del premio assicurativo quella con la quale il premio assicurativo è soggetto ad elementi di rischio variabili: nel contratto è indicato un premio minimo, fissato in via provvisoria ed anticipata in un importo determinato, il quale alla fine del periodo assicurativo è regolato definitivamente sulla scorta dei dati variabili che l'assicurato si obbliga a comunicare all'assicuratore.

Il principio su cui si fonda la clausola è quello generale di tutti i contratti di assicurazione, nei quali è richiesto che rischio e premio siano oggetto di determinazione commisurata. La valutazione dei rischio, infatti, deve essere sempre oggettiva e può essere riferita al presente o a un momento successivo.

La ratio della clausola è di creare un meccanismo che consenta l'adeguamento del premio all'effettivo rischio che le parti non erano in grado di stabilire al momento della sottoscrizione del contratto o dell'inizio del periodo assicurativo.

Se ne ricava che la polizza nasce con l'indicazione di un premio che deve essere pagato sempre anticipatamente, senza di che l'assicurazione non diviene operativa, e di un premio eventualmente dovuto a conguaglio." (Cass. S.U. 4631/2007).

Componendo il contrasto precedentemente insorto, il menzionato massimo organo interpretativo ha, con la sentenza in parola, statuito che la mancata comunicazione all'assicuratore dei dati necessari per la determinazione del premio effettivamente dovuto a conguaglio, o il mancato pagamento della rata di premio a conguaglio dovuta, non determinano, ipso facto, la sospensione della garanzia assicurativa ex art. 1901 c.c..

Tuttavia, di tali inadempimenti il giudice deve tenere conto "in maniera indipendente dalla disciplina ... contenuta nell'art. 1901 c.c. e secondo le regole che presiedono alla valutazione dell'adempimento delle obbligazioni civili, valutando il comportamento dell'obbligato con il metro della buona fede oggettiva, intesa come leale ed onesto comportamento che le parti debbono tenere nell'esecuzione del contratto in una valutazione equilibrata del termine dell'obbligazione e dell'interesse creditorio della Compagnia di assicurazione, nel caso di pagamento ritardato." (Cass. S.U. cit.).

A ciò si aggiunga che la deroga convenzionale di tale assetto, in danno della posizione dell'assicurato, è nulla ex art. 1932 c.c. e quindi inefficace (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28472 del 19/12/2013).

Nel caso di specie, pur dovendosi escludere l'automatica sospensione dell'efficacia della garanzia, l'inadempimento dell'assicurato evidenzia un grave scostamento rispetto al parametro della buona fede oggettiva, tale da giustificare la pretesa dell'assicurazione di rifiutare il pagamento dell'indennizzo.

Infatti, vi è prova agli atti che l'assicurato non solo ha pagato in grave ritardo il premio, ma ha anche comunicato con ritardo (rispetto al termine indicato nelle condizioni generali di contratto, doc. 5 assicurazione, pag. 10) i dati necessari perché l'assicurazione potesse computare il conguaglio dovuto (doc. 6 assicurazione).

Il ritardo nel pagamento è invero consistente (oltre sei mesi di ritardo rispetto al termine di 30 giorni indicato nelle condizioni generali di contratto), così come consistente era la quota a saldo dovuta (Euro 5.231, 44, circa 4 volte il premio minimo pagato inizialmente). Trattasi quindi di grave ritardo nel pagamento della quota maggioritaria di premio dovuto.

Deve inoltre essere valorizzata negativamente la condotta dell'assicurato, il quale si è deciso a pagare la rata di premio a conguaglio solo dopo avere ricevuto la notificazione della chiamata in causa ne) presente giudizio (notificazione dell'atto di chiamata in causa: 6 dicembre 2011; pagamento della rata a saldo; 12 dicembre 2011 ).

Ciò conduce a ritenere che l'assicurato si sia mosso secundum eventum e abbia riacquisito interesse per la copertura assicurativa (precedentemente negletta) solo dopo avere preso contezza delle domande rivoltegli dai convenuti in questo procedimento.

L'inadempimento dell'assicurato deve quindi essere qualificato come grave. Da ciò consegue che la copertura assicurativa non era operativa, nemmeno parzialmente, al momento della notificazione della chiamata in causa nel presente procedimento (6 dicembre 2011). con esclusione del diritto all'indennizzo.

Si noti infine che si verte in ipotesi di inadempimento all'obbligo di pagamento del premio, e non di aggravamento del rischio assicurato ex art. 1898. u. c., c.c. (di cui comunque difettano i requisiti temporali): non può quindi determinarsi alcuna operatività solo parziale della garanzia.

Ritenuto in conclusione che

La domanda dell'attore nei confronti dei convenuti deve essere accolta, con condanna dei convenuti V.S. S.p.A. (in quanto incorporante di V.I. S.p.A. e gestore del fondo di investimento immobiliare "A.", nei limiti del patrimonio di tale fondo), B.M. S.p.A., C. S.p.A. e M.P. S.p.A. a pagare all'attore, in solido fra loro, la somma di Euro 1.401.551, 91, oltre IVA se e in quanto dovuta, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, I comma, c.c. dalla data del deposito della presente sentenza e sino al pagamento effettivo.

La domanda di manleva dei convenuti B.M. S.p.A., C. S.p.A. e M.P. S.p.A. nei confronti del convenuto V.S. S.p.A. è fondata: il convenuto V.S. S.p.A., in qualità di gestore del fondo immobiliare "A." e nei limiti del patrimonio di tale fondo, deve quindi essere condannato a manlevare e tenere indenne i convenuti B.M. S.p.A., C. S.p.A. e M.P. S.p.A. di qualsiasi somma essi dovessero corrispondere, in adempimento della presente sentenza, a favore del Condominio attore.

In accoglimento delle domande di regresso dei convenuti nei confronti del terzo chiamato W.T.E. S.r.l., questi deve essere condannato a rimborsare ai convenuti le somme che questi dovessero corrispondere all'attore in conseguenza della presente decisione, nei limiti della somma di Euro 210.232, 78, oltre IVA se e in quanto dovuta.

La domanda del convenuto V.I. S.p.A. (oggi incorporata in V.S. S.p.A.) nei confronti del terzo chiamato M.S.M. S.r.l. in liquidazione deve essere respinta.

La domanda dei convenuti B.M. S.p.A., C. S.p.A. e M.P. S.p.A. nei confronti del terzo chiamato G.W. S.r.l. deve essere respinta.

La domanda del terzo chiamato W.T.E. S.r.l. nei confronti dell'assicuratore Z.I. P.l.c. deve essere respinta.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. n. 55 del 2014 e tenuto conto del valore della controversia.

Le spese della consulenza d'ufficio resa in fase di istruzione preventiva deve essere posta definitivamente a carico dei convenuti, in pari misura fra loro.

Le spese della consulenza d'ufficio nella fase di merito devono essere definitivamente poste a carico dei convenuti e del terzo chiamato W.T.E. S.r.l., in pari misura fra loro.

Le spese del procedimento cautelare in corso di causa seguono la relativa soccombenza.

I convenuti devono essere condannati, in solido fra loro, al rimborso a favore dell'attore delle spese legali sostenute nel procedimento di istruzione preventiva.

 

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa dal Condominio C. B. "L. 1" di S. nei confronti di V.S. S.p.A. in qualità di gestore del fondo di investimento immobiliare "A.", V.I. S.p.A. (incorporata in corso di giudizio in V.S. S.p.A.), in qualità di gestore del fondo di investimento immobiliare "A.", B.M. S.p.A., C. S.p.A. e M.P. S.p.A., con la chiamata in causa di W.T.E. S.r.l., M.S.M. S.r.l. in liquidazione, G.W. S.r.l. e Z.I. P.l.c., nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:

1) condanna V.S. S.p.A., quale incorporante di V.I. S.p.A. e gestore del fondo di investimento immobiliare "A.", nei limiti del patrimonio del fondo, B.M. S.p.A., C. S.p.A. e M.P. S.p.A., in solido fra loro, a pagare a favore dell'attore la somma di Euro 1.401.551, 91, oltre IVA se e in quanto dovuta e oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, I comma, c.c. dalla data del deposito della presente sentenza e sino al pagamento;

2) condanna V.S. S.p.A., quale incorporante di V.I. S.p.A. e gestore del fondo di investimento immobiliare "A.", nei limiti del patrimonio del fondo, a manlevare e tenere indenne B.M. S.p.A., C. S.p.A. e M.P. S.p.A. di qualsiasi somma essi dovessero corrispondere, in adempimento della presente sentenza, a favore dell'attore;

3) condanna W.T.E. S.r.l. a rimborsare ai convenuti quanto questi dovessero corrispondere all'attore in conseguenza della presente decisione, nei limiti della somma complessiva di Euro 210.232, 78, oltre IVA se e in quanto dovuta;

4) pone definitivamente a carico di V.S. S.p.A., quale incorporante di V.I. S.p.A. e gestore del fondo di investimento immobiliare "A.", nei limiti del patrimonio del fondo, B.M. S.p.A., C. S.p.A., M.P. S.p.A. e W.T.E. S.r.l., in pari misura fra loro, le spese liquidate in favore del consulente d'ufficio in fase di merito;

5) pone definitivamente a carico di V.S. S.p.A.. quale incorporante di V.I. S.p.A. e gestore del fondo di investimento immobiliare "A.", nei limiti del patrimonio del fondo, B.M. S.p.A., C. S.p.A., M.P. S.p.A., in pari misura fra loro, le spese liquidate in favore del consulente d'ufficio in fase di accertamento preventivo;

6) condanna V.S. S.p.A., quale incorporante di V.I. S.p.A. e gestore del fondo di investimento immobiliare "A.", nei limiti del patrimonio del fondo, B.M. S.p.A., C. S.p.A., M.P. S.p.A. e W.T.E. S.r.l., in solido fra loro, alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento in favore dell'attore, che si liquidano in Euro 1.229.00 per spese esenti ed Euro 31.118, 00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;

7) condanna W.T.E. S.r.l. alla rifusione delle spese del presente procedimento in favore di V.S. S.p.A., quale incorporante di V.I. S.p.A. e gestore del fondo di investimento immobiliare "A.", che si liquidano in Euro 11.810.00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge:

8) condanna W.T.E. S.r.l. alla rifusione delle spese del presente procedimento in favore di B.M. S.p.A., C. S.p.A. e M.P. S.p.A., in solido fra loro, che si liquidano in Euro 11.810, 00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;

9) condanna V.S. S.p.A., quale incorporante di V.I. S.p.A. e gestore del fondo di investimento immobiliare "A.", nei limiti del patrimonio del fondo, alla rifusione delle spese di lite dei presente procedimento in favore di M.S.M. S.r.l. in liquidazione, che si liquidano in Euro 31.118, 00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;

10 ) condanna B.M. S.p.A., C. S.p.A. e M.P. S.p.A., in solido fra loro, alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento in favore di G.W. S.r.l.. che si liquidano in Euro 31.118, 00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;

11 ) condanna W.T.E. S.r.l. alta rifusione delle spese del presente procedimento in favore di Z.I. P.l.c., che si liquidano in Euro 11.810.00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;

12 ) condanna l'attore alla rifusione delle spese del procedimento cautelare in corso di causa in favore di V.S. S.p.A., quale incorporante di V.I. S.p.A. e gestore del fondo di investimento immobiliare "A.", che si liquidano in Euro 9.653.00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali ai 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;

13 ) condanna l'attore alla rifusione delle spese del procedimento cautelare in corso di causa in favore di B.M. S.p.A., C. S.p.A. e M.P. S.p.A., in solido fra loro, che si liquidano in Euro 9.653, 00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;

14) condanna V.S. S.p.A., quale incorporante di V.I. S.p.A. e gestore del fondo di investimento immobiliare "A.", nei limiti del patrimonio del fondo, B.M. S.p.A., C. S.p.A.. M.P. S.p.A., in solido fra loro, alla rifusione in favore dell'attore delle spese di lite del procedimento di istruzione preventiva, che si liquidano in Euro 178, 00 per spese ed Euro 3.729, 00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.

Così deciso in Milano, il 15 giugno 2018.

Depositata in Cancelleria il 18 giugno 2018.