Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22387 - pubb. 25/09/2019

La cessione delle partecipazioni della società proponente il concordato non è riferibile a beni o aziende che costituiscono il patrimonio dell'impresa e non è dunque assoggettabile a procedura competitiva

Tribunale Roma, 05 Agosto 2019. Est. Angela Coluccio.


Concordato preventivo – Cessione di partecipazioni – Procedura competitiva – Esclusione



Le distinte ipotesi della cessione dell'azienda e del trasferimento delle azioni o delle quote della società che dell'azienda stessa è titolare non sono in alcun modo sovrapponibili e non devono essere confuse tra loro né sul piano logico-giuridico, nel sul piano della struttura e del trattamento che sono destinate a riceve nell'ambito del concordato preventivo e più in generale delle procedure concorsuali.

La prima ipotesi attiene alla liquidazione degli assets che appartengono all'impresa e ne compongono il patrimonio, e che nel concordato preventivo è assoggettata alle regole volte a garantire, nel rispetto del principio della responsabilità patrimoniale, la garanzia generica dei creditori, posto che l'ambito di operatività dell'art. 163 bis 1.fall. è circoscritto alla tutela dei creditori a mezzo del patrimonio dell'impresa, che è a sua volta l'oggetto della procedura di concordato.

La seconda ipotesi invece si pone e svolge "a monte" e su un piano diverso rispetto a quello relativo al patrimonio dell'impresa, mediante operazioni sul capitale delle società di appartenenza dei soci e che solo indirettamente ed atecnicamente possono aver riflessi sul sottostante patrimonio, come reso evidente dal fatto che il negozio dismissivo relativo al capitale non è svolto dalla società, ma dai soci cui appartengono le quote o le azioni.

E così dunque mentre la prima ipotesi attiene chiaramente al "trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso dell'azienda" o ad "un contratto che comunque abbia la finalità del trasferimento non immediato dell'azienda" (art. 163 bis 1.f.), la seconda, proprio perché non riferibile a beni o aziende che costituiscono il patrimonio dell'impresa non è certamente assoggettabile a procedura competitiva. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione del Prof. Avv. Stefano Ambrosini


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