Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22397 - pubb. 26/09/2019

Nel concordato preventivo gli apporti finanziari dei terzi non sono soggetti al rispetto dell’ordine delle cause di prelazione

Tribunale Milano, 15 Novembre 2018. Est. Rolfi.


Procedure concorsuali – Concordato preventivo – Concordato con continuità – Apporto finanziario di terzi – Soggezione all’ordine delle cause di prelazione – Esclusione



Nel concordato con continuità, i flussi generati da una prosecuzione aziendale resa possibile unicamente per effetto dell'apporto di un soggetto terzo non possono ritenersi assoggettati al rispetto dell'ordine delle cause di prelazione, per la semplice ragione che detti flussi nella prospettiva fallimentare semplicemente non esisterebbero, e conseguentemente le cause di prelazione non avrebbero oggetto alcuno su cui esercitarsi.

Questi flussi restano vincolati ad un solo parametro, e cioè quel miglior soddisfacimento dei creditori che l'articolo 186 bis L.F. pone come condizione di ammissibilità della continuità. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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