Diritto del Lavoro


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23292 - pubb. 27/02/2020

Il Tribunale di Teramo chiarisce definitivamente la funzione della Cassa edile valorizzandone le fonti contrattuali

Tribunale Teramo, 08 Gennaio 2020. Est. Marcheggiani.


Cassa Edile – Obbligatorietà dei versamenti – Denuncia mensile dei lavoratori occupati – Adempimento diretto della obbligazione – Carenza di legittimazione della Cassa Edile – Insussistenza



L’adempimento diretto da parte del datore di lavoro dell’obbligazione avente ad oggetto i trattamenti economici in favore dei dipendenti non esclude la legittimazione della Cassa Edile non potendosi configurare una revoca della delegazione di pagamento vincolante per il datore di lavoro. L’adesione del lavoratore alla pattuizione a proprio favore, intercorsa tra datore di lavoro e Cassa Edile con l’invio delle denunce mensili da parte del primo alla seconda, si inserisce in un rapporto complesso che chiama in causa le fonti di finanziamento della Cassa e la funzione economico-sociale dell’Ente presupposta nella previsione contrattuale. (1) (Giuseppe Di Maira) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Giuseppe Di Maira

 

 

 

(1) Il Tribunale di Teramo chiarisce definitivamente la funzione della Cassa edile, valorizzandone le fonti contrattuali oltrechè il ruolo economico-sociale, collocandosi, inoltre, nel solco di quell’innovativo orientamento inizialmente contestato dal giudice di legittimità e, successivamente, ridimensionato alla luce della moderna giurisprudenza di merito. Giuseppe Di Maira

Sorvolando sullo scontato principio che l’invio delle denunce nominative dei lavoratori occupati “rappresenta una implicita (o esplicita) adesione alle pattuizioni collettive attraverso un comportamento desumibile da una costante applicazione delle relative clausole ai singoli rapporti” (così la commentata sentenza ed anche Cass.11/3/2004, n.5006), vale la pena soffermarsi sulla eccezione (infondata) dell’avvenuto pagamento diretto da parte del datore di lavoro in favore dei lavoratori, presupponendosi una eccezione di carenza di legittimazione della Cassa Edile. Invero, argomenta il Tribunale di Teramo “la questione sottesa alla eccezione di difetto sopravvenuto di legittimazione attiva della Cassa Edile si sostanzia in una pretesa di escludere che l’invio delle denunce mensili dei lavoratori occupati, effettuato dalla Impresa alla Cassa stessa, conservi efficacia una volta che a tali lavoratori l’Impresa abbia corrisposto direttamente quanto di loro spettanza, sicchè l’ente paritetico tra rappresentanti dei datori dei lavoratori e dei lavoratori resterebbe in tale situazione privo di titolo a far valere, quali documenti probatori di un proprio credito nei riguardi dell’Impresa, le denunce nominative mensili dei lavoratori ricevute”. Tuttavia, si prosegue “l’adesione alla Cassa Edile implica, una volta che sia sorto l’obbligo di accantonamento, una delegazione di pagamento vincolante per la Ditta stessa, nel senso che questa non può più liberarsi da tale debito eseguendo la corresponsione diretta al lavoratore degli importi dovuti in base al CCNL”.

Sicchè “verificandosi l’insolvenza del datore di lavoro nei confronti della Cassa Edile, è certo che il lavoratore riprende il libero esercizio dell’azione diretta ad ottenere l’adempimento diretto da parte del datore di lavoro, azione che, naturalmente, il lavoratore perde l’interesse a promuovere o a proseguire ove intervenga da parte del datore di lavoro l’adempimento diretto dell’obbligazione a favore del lavoratore”.

Orbene, la sentenza in commento si apprezza perché denota una profonda conoscenza della contrattazione di settore andando ad esaminare minuziosamente la specifica normativa prevista nel CCNL di categoria che, all’art. 37, sancisce l’obbligo di contribuzione e di versamento alla Cassa Edile per i datori di lavoro che vi siano iscritti: iscrizione che li vincola al rispetto del Contratto medesimo, del Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro e del Regolamento della Cassa medesima.

Il “cui prodest” di tale, apparentemente complicata, normativa viene pure spiegato in motivazione ed anch’essa, comunque, trova la sua fonte nella esegesi della stessa (n.d.r. normativa).

Concludendo, e dopo un breve cenno all’attualità circa la funzione economico-sociale della Cassa Edile, va sottolineata la ritenuta analogia con il “sistema di esazione dei contributi previdenziali …. a conferma della volontà delle parti collettive di garantire l’autonomia del rapporto tra Ente preposto all’erogazione delle prestazioni e (unico) debitore di esso, rispetto alle vicende del rapporto di lavoro tra i soggetti incisi dall’onere della contribuzione dovuta alla Cassa Edile”. Per cui “va esclusa la configurabilità di alcun effetto estintivo dell’obbligazione datoriale di versamento alla Cassa degli accantonamenti dovuti nell’iniziativa assunta dall’Impresa di effettuazione del versamento diretto ai lavoratori delle somme di loro spettanza” (così nella sentenza in esame).

In linea con quanto sopra, ed a puro titolo conoscitivo, si riportano le massime di alcune significative decisioni: “La contrattazione collettiva del settore configura l’obbligo datoriale di pagamento di determinati istituti contrattuali attraverso accantonamento da effettuare presso la Cassa Edile la quale, a sua volta, eroga i trattamenti, quale una delegazione di pagamento c.d. titolata [essendo espresso il riferimento al rapporto giuridico sottostante]” (cfr. Corte Appello Firenze, Sez. Lav. n.822 del 28/6/2012).

“Le Casse Edili, organismo di origine contrattuale e sindacale, a carattere paritetico (perché gestiti unitariamente da rappresentanti dei sindacati dei lavoratori e da rappresentanti dei datori di lavoro), sono investite del compito di assicurare ai lavoratori del settore edile il pagamento di alcune voci retributive (ferie, festività, permessi, gratifica natalizia, le somme relative all’anzianità professionale, c.d. APE) che, per l’elevata mobilità che caratterizza il settore, e per la conseguente ridotta durata dei rapporti, risulterebbero di importo minimo, e dunque di problematica erogazione. L’iter legislativo che, dapprima, ha semplicemente incoraggiato l’iscrizione delle imprese alle Casse Edili, è arrivato poi secondo quanto disposto dal D.Lgs n.276 del 2003, art.86, comma 10, a sancire l’obbligatorietà della regolarità contributiva nei confronti di detti enti. Esse, inoltre, forniscono anche prestazioni che, pure conservando natura in senso lato retributiva, hanno anche una connotazione previdenziale ed assistenziale, ad esempio, integrando i trattamenti di malattia ed infortunio, oppure sostenendo il reddito dei lavoratori durante le fasi di sospensione del rapporto dovute a crisi. Tali prestazioni sono finanziate dai datori di lavoro, versando gli accantonamenti per le prestazioni di natura retributiva, nonché i contributi di competenza per il resto (con un limitato apporto anche dei lavoratori). Discende che le somme che il datore ha l’obbligo di versare alla Cassa Edile quali accantonamenti destinati al pagamento delle somme dovute per ferie, gratifica natalizia e festività infrasettimanali, costituiscono somme spettanti ai lavoratori a titolo retributivo” (cfr. Cassa Civ.Sez.Lavoro n.6869 del 7/5/2012).

“Ove sia configurabile una delegazione di pagamento, stipulato mediante adesione - anche tacita - delle parti del contratto di lavoro alla disciplina dettata dalla contrattazione di settore, si tratterebbe comunque di delegazione c.d. titolata, atteso il chiaro riferimento al rapporto giuridico sottostante; la norma collettiva richiamata, infatti, sotto il profilo letterale prevede chiaramente a carico del datore di lavoro l’obbligo di accantonare le percentuali stabilite, nonché il versamento al lavoratore degli importi stabiliti nei commi della norma collettiva, con espresso riferimento, quindi, agli importi effettivamente accantonati” (cfr. Corte Appello Bari, Sez. Lavoro n.592 del 26/3/2013).

“Non può revocarsi in dubbio che l’obbligo del datore di lavoro di versare gli accantonamenti retributivi abbia natura contrattuale e derivi dalla adesione, diretta o indiretta, alla contrattazione collettiva che disciplina la materia” (Cfr. Trib. Pescara, Sez. Lavoro n.335 del 26/3/2013).

“La legittimazione della Cassa a richiedere il pagamento dei contributi e degli accantonamenti sussiste anche quando i lavoratori siano stati già pagati dal datore. In tale caso, invero, la possibilità di sottrarsi all’obbligo di pagamento non tiene in alcun conto quanto previsto dalla normativa contrattuale collettiva e territoriale di settore. La corresponsione delle somme che dovrebbero essere accantonate direttamente ai lavoratori, infine, andrebbe ad eludere la finalità previdenziale dell’accantonamento medesimo: da qui l’inefficacia liberatoria nei confronti della Cassa Edile di detti pagamenti” (cfr. Corte Appello L’Aquila, Sez. Lavoro n. 289 del 3/4/2014).

“L’iter legislativo che, dapprima, ha semplicemente incoraggiato l’iscrizione alle Casse Edili, è arrivato poi, secondo quanto disposto dal D.Lgs n.276 del 2003, art.86, comma 10, a sancire l’obbligatorietà della regolarità contributiva nei confronti di detti Enti che forniscono anche prestazioni che, pur conservando natura in senso lato retributiva, hanno anche una connotazione previdenziale ed assistenziale” (cfr. Cassa.Civ. Sez. Lavoro n.10140 del 9/5/2014).

“L’eventuale pagamento diretto effettuato dalla Impresa non libera la medesima dai propri obblighi verso la Cassa Edile …. e, pertanto, l’eccezione di avvenuto pagamento diretto ai lavoratori delle somme richieste dalla Cassa Edile risulta infondata sia sotto il profilo probatorio e sia sotto quello sostanziale” (Trib. Perugia Sez. Lavoro n.486 del 5/10/2015).

“L’obbligo della Cassa Edile di pagare ai lavoratori ferie, gratifiche natalizie e festività infrasettimanali non deriva da mero sorgere del rapporto di lavoro, ma sorge con il pagamento da parte del datore di lavoro degli accantonamenti relativi, elemento di fatto che dà origine al rapporto delegatorio” (Cass.Civ.Sez.Lavoro, Ordinanza n.5073 del 5/3/2018)


(Omissis)

“L'opposizione non è fondata e, come tale, va rigettata, con conferma dell'opposto decreto.

E’ noto che la Cassa Edile è un istituto che trae la sua origine dall'autonomia collettiva e svolge una funzione sostanzialmente previdenziale essendo volta a garantire ai lavoratori iscritti determinate prestazioni assistenziali integrative. La normativa generale cui si ispira la Cassa Edile, in base alla quale sono iscritti alla stessa gli operai che lavorano nel settore dell'edilizia e relativamente ai quali, da parte delle Imprese, vengono regolarmente versate alla Cassa edile le percentuali per accantonamento ferie, riposi annui e gratifica natalizia oltre a tutte le altre contribuzioni previste da altri Accordi, prevede che l'accantonamento delle quote per ferie riposi annui e gratifica natalizia venga effettuato mensilmente a cura delle imprese; l'impresa, inoltre, deve provvedere ad accantonare le percentuali previste dal contratto di lavoro per ferie non godute, gratifica natalizia e riposi annui, in caso di malattia od infortunio.

L'impresa, poi, è obbligata ad effettuare i versamenti relativi alla Cassa Edile congiuntamente all'invio del modello di denuncia nominativo degli operai; in caso di ritardo nell'adempimento, sono dovuti interessi di mora calcolati come da Regolamento della Cassa Edile. Il C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese edili - dopo aver previsto la misura del contributo a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro - prevede che la quota di contribuzione a carico del dipendente debba essere trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga per il successivo versamento unitamente all'importo a proprio carico alla Cassa Edile. Sul punto occorre precisare che l'obbligazione contributiva a carico del datore di lavoro non sorge per effetto della iscrizione della ditta alla Cassa Edile, ma - ferma restando l'iscrizione - solo a seguito delle denunce mensili alla stessa inviati dei lavoratori che risultano alle dipendenze della ditta. L'importo della percentuale dovrà essere versato mensilmente dall'impresa alla Cassa Edile che, successivamente, deve provvedere a corrisponderla agli operai aventi diritto, secondo le norme dettate dalla Cassa medesima. Ciò premesso, rileva il giudicante che l'opponente, nel periodo in questione, ha regolarmente trasmesso alla Cassa Edile di Mutualità e di Assistenza della Provincia di Teramo le denunce nominative dei lavoratori occupati (vedi atti monitorio). Ebbene, come già affermato in giurisprudenza, deve ritenersi che la disciplina sopra indicata trova applicazione non solo agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti, ma anche a coloro che implicitamente od esplicitamente al contratto abbiano prestato adesione ovvero abbiano recepito le pattuizioni collettive attraverso un comportamento concludente desumibile da una costante applicazione delle relative clausole ai singoli rapporti (Cass. civ., sez. lav., 27 maggio 1998, n. 5257; conf. Cass.11 marzo 2004, n.5006). Pertanto, in presenza dei sopra indicati comportamenti concludenti di ricezione della normativa contrattuale, deve ritenersi che il datore di lavoro si sia obbligato ad applicare il contratto collettivo nazionale di categoria ed il contratto integrativo provinciale, oltre alla normativa sulla Cassa Edile, richiamata nel contratto nazionale stesso, con espressa previsione di correlazione ed inscindibilità di tutte le inerenti statuizioni. Circa l'eccezione di avvenuto pagamento diretto da parte della società opponente del trattamento economico di gratifica natalizia e ferie, oggetto della copertura assicurativa in pratica fornita dalla Cassa edile, eccezione a sostegno della quale l'opponente stessa ha chiesto e fatto assumere prova per testi, confermativa del suo assunto di fatto, deve rilevarsi ancora, in linea di diritto, quanto segue. La società ha inteso fondare, sulla circostanza dell'adempimento diretto dell'obbligazione avente ad oggetto i predetti trattamenti economici in favore del personale, un'eccezione di carenza di legittimazione della Cassa edile a promuovere l'azione per il versamento degli accantonamenti. Va premesso che, così come prospettata, vale a dire quale eccezione di carenza di legittimazione attiva, la stessa si appalesa inidoneamente proposta. Infatti la legittimazione ad agire, quand'anche con tale espressione intenda indicarsi la sussistenza dell'effettiva titolarità attiva del rapporto obbligatorio in capo all'attore, anziché la condizione dell'azione rappresentata dall'auto-attribuzione di tale titolarità nell'atto introduttivo del giudizio, deve ritenersi una condizione di accoglimento della domanda insuscettibile di venir meno, una volta che essa sia risultata sussistente. Altrimenti detto, la titolarità attiva del rapporto obbligatorio non viene meno per effetto di adempimento dell'obbligazione, tale modo di estinzione implicando la sopravvenuta insussistenza dell'obbligazione stessa, anziché il venir meno della titolarità di essa per il periodo in cui l'obbligazione era in essere. Fatta tale precisazione, sostanzialmente terminologica, nel merito deve osservarsi che la questione sottesa all'eccezione di difetto sopravvenuto di legittimazione attiva della Cassa edile si sostanzia in una pretesa di escludere che l'invio delle denunce mensili dei lavoratori occupati, effettuato dall’impresa alla Cassa stessa conservi efficacia una volta che a tali lavoratori l'impresa abbia corrisposto direttamente quanto di loro spettanza, sicché l’Ente paritetico tra rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori resterebbe in tal situazione privo di titolo a far valere quali documenti probatori di un proprio credito nei riguardi dell'impresa le denunce nominative mensili dei lavoratori ricevute. Nello specifico, la tesi della società opponente si basa sull'assunto dell'idoneità dell'adempimento c.d. diretto da parte dell'impresa a favore dei lavoratori a configurare una revoca della delegazione di pagamento, in cui si concreta negli effetti pratici l'invio delle denunce nominative mensili da parte dell'impresa aderente alla Cassa edile, quale atto con il quale la prima assegna al creditore un nuovo ed ulteriore debitore. Come spiegato ampiamente dalla giurisprudenza di vertice, l'adesione alla Cassa edile, che nasce per effetto dell'accoglimento della relativa domanda della ditta (circostanza, è opportuno aggiungere, che fa sorgere l'obbligo di versamento da parte di questa degli accantonamenti solo a seguito di presentazione delle liste mensili degli operai con i dati prescritti nel Regolamento), implica, una volta che sia sorto l'obbligo di accantonamento (ciò che avviene appunto per effetto della presentazione della denuncia mensile), una delegazione di pagamento vincolante per la ditta stessa, nel senso che questa non può più liberarsi da tale debito eseguendo la corresponsione diretta al lavoratore degli importi dovuti in base al CCNL. Il datore ha assunto, con l'adesione alla Cassa Edile e l'applicazione del CCNL, del quale fa parte la regolamentazione relativa alla Cassa stessa, un insieme di obblighi funzionali alla realizzazione delle finalità proprie dell'istituto, che, per quanto qui interessa, concernono la regolare redazione e l'invio all'Ente paritetico di fonte collettiva delle denunce nominative mensili dei lavoratori occupati con i dati necessari al calcolo delle somme loro dovute. Si tratta di atti, bensì, preparatori dell'esecuzione della prestazione da parte della Cassa Edile, come tali estranei ancora all'adempimento, ma all'esecuzione dei quali il datore si è obbligato nei confronti della Cassa, in guisa da rendere esigibile da essa il conseguente conferimento della provvista per l'adempimento di un mandato ormai divenuto irrevocabile per volontà implicita ma inequivoca delle parti stesse. In tale ordine di idee va inquadrato il problema dell'individuazione delle conseguenze della successiva insolvenza del datore nei confronti della Cassa Edile e della contrattualmente prevista inesistenza, in tal ipotesi, dell'obbligo della Cassa di erogare le somme ai lavoratori. Verificandosi l'insolvenza del datore di lavoro nei confronti della Cassa Edile, è certo che il lavoratore riprende il libero esercizio dell'azione diretta ad ottenere l'adempimento diretto da parte del datore di lavoro, azione che, naturalmente, il lavoratore - e non la Cassa Edile, come pretende l'opponente - perde l'interesse a promuovere o a proseguire, ove intervenga da parte del datore di lavoro l'adempimento diretto dell'obbligazione a favore del lavoratore. La perdita d'interesse del lavoratore lascia impregiudicato quello della Cassa Edile a promuovere l'azione per il versamento degli accantonamenti, stante l'autonomia del rapporto intercorrente tra essa ed il datore. Al fine di rendersi edotti della sussistenza di tale autonomia dei rapporti è sufficiente la lettura del primo comma e della dichiarazione a verbale in calce dell'art. 18 CCNL per le imprese edili, prodotto dalla Cassa edile e pacificamente applicato. Tale norma collettiva al primo comma stabilisce che "Il trattamento economico spettante agli operai per le ferie e per la gratifica natalizia è assolto dall'impresa con la corresponsione di una percentuale complessiva del 18,5% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell'art. 24, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale di cui agli artt.5 e 6 effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell'art. 17) ". La disposizione citata configura la natura di prestazione in luogo di adempimento, come tale non rifiutabile dal lavoratore, dell'erogazione dei trattamenti effettuata dalla Cassa Edile, erogazione che ha il medesimo oggetto dell'obbligazione datoriale, ma che proviene da un altro soggetto, e, quale adempimento del terzo, potrebbe altrimenti essere rifiutata dal creditore. L'adesione del lavoratore alla pattuizione a proprio favore, intercorsa tra datore di lavoro e Cassa Edile con l'invio delle denunce mensili da parte del primo alla seconda, funge da atto impeditivo del rifiuto del lavoratore di adempimento da parte del terzo, ma si inserisce, nei rapporti tra datore e Cassa Edile, in un rapporto di natura più complessa, che chiama in causa le fonti di finanziamento della Cassa e la funzione economico-sociale dell' istituto, presupposta nella previsione contrattuale. Se, nei riguardi del lavoratore, l'adesione al CCNL rende irrevocabile da lui quella sola accettazione preventiva dell'adempimento del terzo, che ha effetti anticipatamente valutati dalle parti nei termini di cui all'art. 1197 cod. civ., nei riguardi del datore di lavoro l'obbligatorietà del rispetto delle pattuizioni contrattuali relative alla Cassa Edile assume una portata maggiore, in primo luogo per essere estesa di regola ad una pluralità di dipendenti, beneficiari della delegazione di pagamento, di cui consiste l’assegnazione datoriale ad essi di un nuovo debitore nella Cassa Edile, ai sensi dell'art. 1273 cod. civ. L'adesione alla Cassa Edile, inoltre, si appalesa come fonte di obbligazioni aventi una maggiore complessità anche dal punto di vista oggettivo, da parte del datore di lavoro, riguardando anche dei contributi, oltre gli accantonamenti per ferie e gratifica natalizia. Dall'esecuzione degli adempimenti datoriali derivano anche specifici vantaggi per le imprese aderenti. Come è stato infatti sottolineato, l'istituzione della Cassa Edile si caratterizza come congeniale in un settore produttivo caratterizzato da un elevato tasso di mobilità della manodopera, circostanza, questa, che implica all'evidenza la frequente esigenza di liquidazione al personale delle imprese di spettanze frazionarie - maturate in ragione di  periodi dell'anno in cui è più intensa la richiesta di manodopera nel settore - una volta cessati i rispettivi rapporti di lavoro. In particolare, vengono in rilievo le indennità per (residui di) ferie e gratifica natalizia (ratei). La tenuta della contabilità aziendale relativa agli accantonamenti per tali emolumenti viene, allora, ad integrarsi con quella della Cassa Edile, dando vita ad un sistema nel quale le parti del rapporto di provvista sono obbligate a reciproci scambi di informazioni (denunce mensili dei lavoratori, quanto ai datori di lavoro, e certificazione di regolarità contributiva da parte delle Casse edili, prevista, questa, dalla disciplina richiamata nella memoria difensiva dell'opposta e condizione per la partecipazione a pubblici appalti). Anche i lavoratori, grazie al funzionamento di tale sistema, vedono maggiormente garantita la possibilità di conoscere quali somme siano accantonate in proprio favore e vedono assicurata la prontezza dell'erogazione delle stesse alla cessazione del singolo rapporto di lavoro con l'impresa adempiente ai propri obblighi. In tale contesto va dunque letta la dichiarazione a verbale di cui all'art. 18 del CCNL, in cui le parti si sono date atto dell'inserimento nell'art.36 di tale CCNL della lett.b) bis, con la quale esse hanno escluso inequivocabilmente l'obbligo della Cassa Edile di corrispondere il trattamento economico a carico di essa in difetto di costituzione della relativa provvista da parte del datore di lavoro; si è in presenza di una clausola in cui le parti hanno inteso escludere che l'effetto finale della prestazione da parte del terzo, vale a dire quella in luogo dell'adempimento datoriale, possa prodursi senza costituzione della relativa provvista, così che il lavoratore è da essa edotto della possibilità/necessità di agire direttamente nei confronti del datore di lavoro al fine di ottenere l'adempimento. E’, invece, indifferente, rispetto all'esito di tale azione, la sorte del rapporto tra datore di lavoro e Cassa Edile, nell'ambito del quale opera un meccanismo analogo a quello della contribuzione previdenziale relativa a prestazioni per le quali il versamento dei contributi assume efficacia costitutiva del diritto del lavoratore. In definitiva, l'aver le parti contraenti del CCNL escluso l'obbligo della Cassa Edile di erogare le prestazioni in mancanza di versamento degli accantonamenti, anziché contraddire ad una ricostruzione del rapporto di provvista in maniera analoga a quella del rapporto tra il datore di lavoro e l'ente gestore di forme di previdenza obbligatoria, richiama il presupposto di tale tipo di rapporto, valevole in tutti i casi sottratti al principio di automaticità delle prestazioni, con la sola differenza che la prestazione della Cassa Edile resta esigibile verso il datore. Ritenere, viceversa, che l'adempimento datoriale faccia venir meno la ragione per cui le parli contraenti hanno istituito un sistema di riscossione degli accantonamenti che garantisse la certezza della conoscenza da parte della Cassa Edile dell'esistenza dei presupposti dell'imponibilità delle retribuzioni ai fini contributivi e della quantificazione dei versamenti, con la procedura di trasmissione telematica a cura dei datori di lavoro delle denunce mensili relative agli operai occupati ed alle retribuzioni ad essi corrisposte, significherebbe misconoscere tutti i profili di rilevanza la cui integrazione reciproca rappresenta, come si è detto, la funzione economico sociale dell'istituzione, che permane e ne assicura la vitalità indipendentemente dalla sorte del singolo rapporto. Quell'insieme di adempimenti, aventi, nell'intenzione delle parti, funzione costitutiva di un'obbligazione autonoma rispetto all'obbligo retributivo gravante sul datore di lavoro nei confronti dei lavoratori destinatari del trattamento è funzionale a consentire alla Cassa Edile la realizzazione della propria funzione, garantendone l'equilibrio economico - finanziario, consentendole di prevedere nei bilanci la gestione delle entrate di cassa, in un sistema in cui la provvista della liquidità necessaria all'erogazione delle prestazioni può presentare anche delle sfasature temporali rispetto al momento di esigibilità di esse da parte degli eventi diritto, ossia un sistema incentrato sulla ripartizione dell'onere delle prestazioni tra la platea dei finanziatori iscritti, ossia i datori di lavoro e lavoratori. L'interesse del lavoratore stesso a vedere operante la funzionalità della Cassa Edile nella pienezza della sua funzione recuperatoria dei versamenti di accantonamenti dovuti, prima che si verifichi l'eventuale adempimento del datore a favore del lavoratore, rende del resto ragione dell'autonomia del rapporto tra Cassa e datore di lavoro anche quale presidio a garanzia del dipendente, sottratto all'alea del recupero delle somme mediante azione individuale, rispetto alle maggiori potenzialità evidentemente insite nell'esercizio dell'azione giudiziaria da parte di un ente appositamente costituito e che dispone della documentazione necessaria per il ricorso alla tutela giurisdizionale anche in via monitoria, in qualità di destinatario delle denunce retributive mensili. Si ravvisa, peraltro, un'analogia con il sistema di esazione dei contributi previdenziali anche nella previsione dell'obbligo di versamento alla Cassa da parte del datore per la quota a carico del lavoratore, previsione del tutto speculare a quella dell'art. 19 L.218/52 per i contributi previdenziali, a testimonianza della volontà delle parti di uniformare la disciplina collettiva dell'istituto ai principi che presiedono al sistema generale di sicurezza sociale. L' analogia con il sistema di riscossione dei contributi previdenziali, che vede il datore di lavoro titolare di un rapporto esclusivamente intercorrente con l'ente ed autonomo rispetto sia a quello intercorrente tra lo stesso ed il lavoratore, sia tra il lavoratore e l'ente previdenziale, conferma pertanto la volontà delle parti collettive di garantire l'autonomia del rapporto tra ente preposto all'erogazione delle prestazioni e (unico) debitore di esso, rispetto alle vicende del rapporto di lavoro tra i soggetti incisi dall'onere della contribuzione dovuta alla Cassa Edile. Nel tornare, dunque, alla configurazione giuridica dell'istituto, concludendo, la voluta piena autonomia dei rapporti esclude che la subordinazione dell'erogazione dei trattamenti ai lavoratori da parte della Cassa Edile al regolare versamento degli accantonamenti presso la stessa da parte dei datori di lavoro denoti una volontà delle parti contraenti di lasciare alla libera iniziativa dell'impresa la revoca dell'adesione alla Cassa Edile tramite un adempimento diretto da parte dell'impresa stessa, quale atto con efficacia risolutiva dell'invio delle denunce mensili dei lavoratori effettuate alla Cassa. L'efficacia di tale adempimento deve, invece, considerarsi irrevocabile nella volontà delle parti, diretta a realizzare un sistema di tutela dei diritti dei lavoratori nel quale l'impresa vede tutelato il proprio interesse alla gestione dei fondi accantonati in favore dei creditori insieme all'interesse dei lavoratori di poter contare sulla pronta erogazione. Da quanto precede discende che va esclusa la configurabilità di alcun effetto estintivo dell'obbligazione datoriale di versamento alla Cassa degli accantonamenti dovuti nell'iniziativa assunta dall'impresa di effettuazione del versamento diretto ai lavoratori delle somme di loro spettanza, poiché diversamente ragionando si finirebbe per estendere al rapporto Cassa — datore di lavoro un effetto che è invece proprio - e che pertanto resta naturalmente circoscritto - al rapporto lavoratore — datore di lavoro. Alla luce di tali considerazioni, l'opposizione va dunque rigettata, con conferma del decreto opposto. Per quanto attiene, poi, agli interessi (c.d. maggiorazioni contributive) maturati e maturandi, va ricordato che il CCNL di categoria prevede che con l'iscrizione alla Cassa Edile i datori di lavoro e gli operai sono vincolati al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro, degli accordi locali adottati a norma di tale contratto, nonchè dello Statuto e del Regolamento della EdilCassa Abruzzo, con l'impegno di osservare integralmente gli obblighi ed oneri derivanti dai contratti, accordi ed atti normativi medesimi.

 

P.Q.M.

Il Tribunale di Teramo, in composizione Monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:

rigetta l’opposizione e, per l’effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.998/2014, emesso da questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in data 16.12.2014 nei confronti dell’opponente;

condanna l’opponente a rimoborsare alla controparte le spese del giudizio, che liquida in complessivi € 1.600,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% dell’importo dei predetti compensi difensivi, Iva e Cap come per Legge;

fissa in giorni 60 da oggi il termine di deposito della motivazione.

Così deciso in Teramo in data 10 luglio 2019

(Il Giudice del Lavoro Dott. Giuseppe Marcheggiani)”.