Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23548 - pubb. 01/05/2020

Atti compiuti dopo la domanda di concordato preventivo dichiarata inammissibile e dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza

Tribunale Roma, 28 Gennaio 2020. Est. Genna.


Atti compiuti dopo il deposito della domanda di concordato preventivo e dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza ma prima dell’apertura dell’amministrazione straordinaria – Regime di efficacia – Necessità di distinzione tra atti di ordinaria amministrazione e atti di straordinaria amministrazione – Qualificabilità dell’incarico connesso alla predisposizione del piano o della proposta di concordato preventivo come atto di ordinaria amministrazione



L’art. 18, prima comma, d.lgs, n. 270/1999 richiama, peraltro, l’art. 167 l.f. e tale richiamo è indicativo di come soggiaccia alla preventiva autorizzazione del giudice delegato solo il compimento degli atti di straordinaria amministrazione, intendendosi per tali gli atti idonei a pregiudicare l’entità e la consistenza del patrimonio del debitore e gli atti suscettibili di gravarlo di vincoli e pensi prima insussistenti.

Tra gli atti di ordinaria amministrazione ricadono invece quelli di natura meramente conservativa e funzionali a prevenire la dissoluzione dell’impresa ed a scongiurare il verificarsi di pregiudizi per i creditori.

Conseguentemente, si fa rientrare nell’ordinaria amministrazione il conferimento di incarico professionale connotato dai requisiti di non pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità perseguite dall’impresa, funzionale alle necessità risanatorie dell’impresa stessa, come accade per l’incarico connesso alla predisposizione del piano o della proposta di concordato preventivo o per quello che è comunque ancillare a preservare le condizioni per garantire la continuità aziendale, trattandosi di atti orientati a prevenire la dissoluzione o a scongiurare il determinarsi di pregiudizi per i creditori dell’impresa.

E’ onere dell’amministrazione straordinaria attrice fornire prova dell’eccedenza dall’ordinaria amministrazione degli atti dei quali si è invocata l’inefficacia.

L’art. 44 l.f. trova applicazione nel fallimento o nell’amministrazione straordinaria solo quando la gestione dell’impresa prima del decreto di apertura è affidata al commissario giudiziale.

Tale norma non trova poi senz’altro applicazione nel concordato preventivo, procedura nella quale, a differenza del fallimento, non si attua lo spossessamento del debitore, il quale, dunque, rimane nella titolarità del proprio patrimonio e dell’esercizio della sua impresa e può continuare a gestire sia l’uno che l’altro. (Andrea Pazzini) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione dell'Avv. Andrea Pazzini



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