Diritto del Lavoro


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24440 - pubb. 30/10/2020

Il diritto di credito del lavoratore concernente le ultime tre mensilità è distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro

Cassazione civile, sez. VI, 25 Agosto 2020, n. 17643. Pres. Curzio. Est. Carla Ponterio.


Insolvenza del datore di lavoro - Fondo di garanzia gestito dall'INPS - Credito del lavoratore concernente ultime tre mensilità - Natura - Diritto di credito ad una prestazione previdenziale distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro - Perfezionamento - Conseguenze - Decorrenza della prescrizione - Fondamento



Il diritto del lavoratore di ottenere dall'INPS, in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione di emolumenti retributivi inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 2 della l. n.297 del 1982 richiamato dagli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 80 del 1992 (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all'INPS e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia. (massima ufficiale)


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